Enciclopedia giuridica

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Hardship

Termine inglese, traducibile con clausola di avversità , che indica clausole contrattuali, introdotte frequentemente nei contratti internazionali, che consentono la revisione del contratto, nel caso di circostanze sopravvenute che alterino sensibilmente l’equilibrio causale del contratto. Esse mirano a disciplinare le ipotesi nelle quali mutamenti nelle condizioni economiche producono uno squilibrio eccessivo tra le prestazioni oggetto del contratto. Spesso le hardship prevedono come causa della modifica della disciplina del rapporto contrattuale anche la sopravvenuta rilevante modifica del rapporto di cambio tra valute. Le hardship si distinguono dalle c.d. clausole di forza maggiore, le quali prevedono l’ipotesi di impossibilità di esecuzione del contratto in seguito a sopravvenuti avvenimenti imprevedibili. Le hardship, consentendo la modifica del contratto in presenza di circostanze che lo rendono, per una delle parti, antieconomico, sono assai utili nell’ambito dei contratti internazionali, e ciò giustifica il loro ampio sviluppo in esso. Le hardship possono prevedere, per l’ipotesi che si verifichino le circostanze dalle stesse contemplate: 1) la sospensione dell’esecuzione del contratto; 2) la rinegoziazione dello stesso. Le hardship che prevedono la sospensione del contratto dispongono altresì un termine oltre al quale, se la circostanza perdura, il contratto è risolto o deve essere rinegoziato. In caso di mancato accordo delle parti in sede di rinegoziazione del contratto, le hardship possono prevedere: 1) la necessaria risoluzione del contratto; 2) la sospensione dell’esecuzione fino ad un certo termine cui segue la risoluzione del contratto; 3) l’intervento di un arbitro già nominato nel contratto. Ev discusso in giurisprudenza quale sia la sorte di un contratto internazionale che non preveda hardship, quando si verifichi uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali. Secondo alcuni, in presenza di un forte squilibrio tra le prestazioni le parti devono addivenire ad una revisione del contratto, per il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Secondo altri, invece, in mancanza di hardship, non è possibile alcuna revisione del contratto, ne´ può imporla il giudice in mancanza di una specifica e concorde volontà delle parti. I principi unidroit (v.) sui contratti internazionali seguono la prima strada.


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