Enciclopedia giuridica

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Autoconsumo

Si definisce genericamente autoconsumo la destinazione dei beni relativi all’impresa (v.) a finalità diverse rispetto a quelle ordinariamente perseguite nell’esercizio della stessa. Nell’ambito dell’autoconsumo si usa poi distinguere tra autoconsumo interno ed autoconsumo esterno; l’autoconsumo interno si verifica quando un bene, pur senza fuoriuscire dall’ambito dell’economia aziendale, viene distolto dalla sua destinazione ordinaria (si pensi al bene merce, generalmente destinato alla vendita ed invece utilizzato per la produzione); l’autoconsumo esterno si verifica invece quando il bene viene destinato al consumo personale o familiare dell’imprenditore o viene assegnato ai soci o infine viene destinato ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Sotto il profilo delle imposte sui redditi, l’autoconsumo c.d. esterno determina, a seconda del bene che ne è oggetto, l’insorgere di ricavi (v.) o di plusvalenze (v. plusvalenza) determinati con riferimento al corrispettivo ovvero, nelle ipotesi di cessioni senza corrispettivo, con riferimento al valore normale del bene; sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto (v.), la destinazione dei beni all’uso o al consumo personale dell’imprenditore o di colui che eserciti un’arte o una professione (anche se determinata da cessazione dell’attività ) costituisce operazione imponibile, con esclusione di quei beni per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto stesso.


Autocalunnia      |      Autodeterminazione dei popoli


 
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