Enciclopedia giuridica

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Separazione dei beni



separazione dei beni del defunto: v. defunto, separazione dei beni del separazione dei beni.

separazione dei beni fra coniugi: se i coniugi optano, al momento del matrimonio o successivamente, per il regime di separazione dei beni, ciascuno di essi resta proprietario individuale dei beni che acquista durante il matrimonio (art. 215 c.c.) e ne ha, individualmente, il godimento e l’amministrazione (art. 217 c.c.), salvo naturalmente l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare a favore dell’altro coniuge e dei figli (v. coniugi, diritti e doveri dei separazione dei beni). Sul dovere di contribuzione dei coniugi, quale è fissato dall’art. 143, comma 3o, c.c., si è voluta fondare la regola secondo la quale ciascuno dei coniugi è , anche in regime di separazione, solidalmente obbligato (v. obbligazioni, separazione dei beni solidali) nei confronti dei terzi per le obbligazioni nascenti da contratti conclusi per i bisogni della famiglia. Ma altro è l’interno dovere di solidarietà familiare, altro l’esterna responsabilità patrimoniale (v. responsabilità , separazione dei beni patrimoniale del debitore): i coniugi in regime di separazione dei beni sono, di fronte ai terzi, in posizione corrispondente a quella dei non coniugati. L’assunto della responsabilità solidale dei coniugi non ha, del resto, incontrato il favore della giurisprudenza, che tutt’al più arriva ad ammettere, per le spese correnti, come per generi alimentari, detersivi, biancheria, una procura tacita di un coniuge all’altro; e l’idea della procura (v.) tacita, implicante anche una presunta contemplatio domini, non postula affatto il dovere di contribuzione; postula solo il dato di esperienza per cui, nei limiti dei bisogni familiari primari, ciascun coniuge assume obbligazioni anche in nome e per conto dell’altro, come le assumono i figli minori per conto di entrambi i genitori. Il fornitore consueto di generi alimentari sa benissimo, quantunque abbia contrattato solo con la moglie, di potere inoltrare il conto al marito; ma non altrettanto potrà fare un nuovo fornitore, cui la moglie si sia per la prima volta rivolta. La scelta del regime di separazione dei beni può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio (art. 162, comma 2o, c.c.); altrimenti va fatta, a pena di nullità , per atto pubblico (v. atto, separazione dei beni pubblico) (art. 162, comma 1o, c.c.). Il favore legislativo per la comunione si manifesta, tuttavia, in materia di prova: se il coniuge non riesce a provare che un dato bene è di sua proprietà individuale, questo è di proprietà comune (art. 219 c.c.); ma si tratta di comunione ordinaria (v. comunione). La prova contraria può essere data con ogni mezzo; tuttavia, la norma è di applicazione limitata alle cose mobili. Il regime legale di comunione dei beni fra i coniugi (v. comunione fra coniugi), che ha il suo primo modello moderno nel code Napole´ on, risponde ad una esigenza di protezione della donna e si basa sul principio che le fortune economiche del marito sono dovute, in non distinguibile proporzione, all’apporto materiale e spirituale della moglie. L’opposto modello della separazione dei beni, che è proprio dei paesi di common law e della Germania, soddisfa esigenze di libera disponibilità e di rapida e sicura circolazione dei beni, contrastate dai vincoli di comunione e dal necessario consenso del coniuge agli atti di disposizione. Il modello francese è stato introdotto in Italia solo con la riforma del 1975, in un’epoca nella quale altri paesi, che da lungo tempo lo avevano adottato, si stavano orientando per l’opposto regime della separazione dei beni, in coerenza con la moderna posizione di indipendenza economica raggiunta dalla donna. Da noi, l’introduzione tardiva del regime di comunione ha voluto rappresentare una sorta di contrappeso alla introduzione, anch’essa tardiva, del divorzio (v.), un disincentivo economico allo scioglimento del matrimonio (ostacolato dai vincoli di comunione patrimoniale esistente fra i coniugi). Di fatto, l’opzione per il regime di separazione dei beni è stata statisticamente molto elevata nella famiglia della medioseparazione dei benialta borghesia o nei matrimoni delle donne con autonomia economica.


Sentimento religioso      |      Separazione dei coniugi


 
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