Enciclopedia giuridica

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Quota



ammontare minimo della quota: è il valore minimo che deve possedere la quota di una s.r.l. (v). Esso non può essere inferiore a mille lire (art. 2474 comma, 2o, c.c.); il c.c. stabilisce che le quote di valore superiore al minimo debbano corrispondere ad un multiplo di mille lire (art. 2474, comma 3o, c.c.).

quota della comunione: è la frazione ideale, determinata aritmeticamente, che segna la misura della partecipazione di ciascun comproprietario alla comunione (v.). V. anche comunione, quota della quota.

quota della s.r.l.: v. s.r.l..

quota di coeredità: v. coeredità .

quota di riserva: è la quota di eredità riservata (v. successione, quota necessaria) ai legittimari (v.).

quota disponibile: è la quota del patrimonio ereditario che residua detratta la quota di riserva (v.), e della quale il testatore poteva liberamente disporre per atto di liberalità (v.) (v. successione, quota necessaria).

quota legittima: è la quota di riserva (v.).

quota lite: il patto di quota quota prevede che all’avvocato sia attribuita una percentuale del risultato utile conseguito con la vittoria processuale. Simile patto è nullo.

possesso di quota di coeredità: è possibile anche il possesso (v.) di una quota di coeredità (v.).

possesso di quota di s.r.l.: v. possesso, quota di quota di s.r.l..

sequestro della quota: dottrina e giurisprudenza concordemente ammettono che la quota di s.r.l. (v.) possa essere sottoposta a sequestro conservativo (v. debito, quota e responsabilità ) attuato nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 678 c.p.c.). Ev discusso, invece, se la quota possa essere sottoposta a sequestro giudiziario (v.): parte della giurisprudenza è favorevole; la maggioranza della dottrina, invece, è contraria, ritenendo che le controversie sulla quota di s.r.l. siano controversie su rapporti obbligatori, non sulla proprietà o sul possesso come richiede il c.p.c. (art. 670 n. 1 c.p.c.).

trasferibilità della quota: le quote di s.r.l. (v.) sono, in generale, trasferibili per atto tra vivi; ma l’atto costitutivo (v.) può , a differenza di quanto è disposto per le s.p.a. (v.), vietarne il trasferimento anche a causa di morte (art. 2479, comma 1o, c.c.), accentuandone in tal modo il carattere personalistico. Il trasferimento della quota che realizza una cessione del contratto di società (v.), si attua con effetto tra le parti in virtù del consenso da esse manifestato. Perche´ il trasferimento acquisti efficacia nei confronti della società , cioè perche´ l’acquirente sia considerato socio, occorre l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci (v. libri sociali, quota della s.r.l.) (art. 2479, comma 2o, c.c.), su richiesta del solo alienante o del solo acquirente verso esibizione del titolo dal quale risulta il trasferimento della quota, oppure mediante dichiarazione sottoscritta da entrambi nel libro dei soci e controfirmata da un amministratore (v.) (art. 2479, comma 3o, c.c.). L’alienante è responsabile solidale con l’acquirente per il periodo di tre anni dal trasferimento per i versamenti ancora dovuti; ma la società non può pretenderli dall’alienante se non dopo averli infruttuosamente richiesti dall’acquirente (art. 2481 c.c.). Si può anche cedere una parte soltanto della quota purche´ corrisponda ad un multiplo di mille lire. La quota può essere ceduta mortis causa, si può , altresì, lasciare in eredità o legato frazioni della propria quota a più persone; ciascuna frazione di quota ceduta o lasciata in successione è destinata a costituire una quota a se´ .


Quietanza      |      Quotazione di borsa


 
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