Situazione  in cui incorre  un  soggetto  internazionale a seguito  della violazione  del diritto  internazionale o a seguito  dei danni  causati  nell’esercizio  di attività  sì  lecite,  ma altamente pericolose. Nel  primo  caso,  si parla  di responsabilità internazionale per  fatto  illecito,  che si distingue  in assoluta  e relativa,  a seconda  che siano  o meno  applicabili  le cause  di esclusione  della  illiceità, nel  secondo,  di responsabilità internazionale per  fatto  lecito.  Per  la codificazione della  materia, la Commissione del diritto  internazionale delle  N.U.  (Cdi)  ha  predisposto un Progetto di articoli,  la cui prima  parte  è  stata  approvata nel 1980.  
 responsabilità internazionale assoluta:  si ha  responsabilità internazionale responsabilità internazionale qualora  si verifichi  un  comportamento da  parte  di uno Stato  che, oltre  ad  essere  palesemente contrario ad  una  norma  giuridica, non ammette alcuna  causa  di giustificazione. Questo tipo  di responsabilità internazionale è  previsto  o auspicato in relazione  ai danni  da  attività  pericolose  o socialmente dannose; in questo  caso  si parla  anche  di garanzia  dell’ordinamento internazionale. Un  esempio  di responsabilità internazionale responsabilità internazionale è  dato  dalla  Convenzione sulla responsabilità internazionale per  i danni  causati  da oggetti  nazionali  del 29 marzo  1972, ratificata da  circa 60 Stati  (tra  i quali l’Italia)  ed  entrata in vigore  il 30 agosto  1972. L’art.  2 di tale  Accordo, infatti,  stabilisce  che lo Stato  di lancio  ha  la responsabilità  assoluta  per  la riparazione dei danni  causati  dal suo oggetto  spaziale  alla  superficie  della Terra  o agli aeromobili in volo.   
 responsabilità internazionale da fatto lecito:  situazione che sorge  in capo  ad  un  soggetto  internazionale che, nell’esercizio  di determinate attività  lecite,  viene  a produrre un  danno. L’esempio  che per  primo  è  stato  fatto  è  quello  dei rapporti di vicinato,  in base  ai quali  lo Stato  risponderebbe dei danni  causati  al territorio dello  Stato  vicino  da  attività  che legittimamente si svolgano  nel proprio territorio (deviazioni del corso  di un  fiume,  esercizio  di industrie nocive  poste  in prossimità  della  frontiera ecc.). Si è  poi  fatto  riferimento alle  attività altamente pericolose, come  quelle  poste  in essere  dalle  centrali  nucleari  e dalle  industrie chimiche,  di cui lo Stato  risponderebbe nel caso  in cui esse siano  svolte  nel suo territorio o sotto  il suo controllo, e dovunque si verifichi il danno.  Si è  anche  posto  l’accento  sulla preservazione dell’ambiente, estendendo la responsabilità  da  atti  leciti  o qualsiasi  danno da  inquinamento, sia terrestre che marino  o atmosferico. Una  norma generale sulla responsabilità  da  atti  leciti  non  è  oggi ricostruibile. Sono comunque due  i casi che vengono  normalmente invocati  dai fautori  della responsabilità  dello  Stato  da  fatti  leciti: la sentenza arbitrale del 1941 sull’affare  della  Fonderia di Trail  e la sentenza della  Corte  internazionale di giustizia  del 1949 sull’affare  dello  Stretto di Corfù , tra  Gran  Bretagna ed Albania. Escludendo questi  casi, però , mancano del tutto  nella  prassi elementi che consentano di configurare una  generale responsabilità internazionale responsabilità internazionale. V. anche inquinamento.  
 responsabilità internazionale oggettiva:  situazione cui incorre  un  soggetto  internazionale per  la violazione  di una  norma  indipendentemente dal prodursi  dell’evento danno. Si può  distinguere: relativa  ed  assoluta.  La  responsabilità internazionale relativa  (strict  liability)  sorge per  effetto  del solo  compimento dell’illecito,  ma l’autore  di esso  può invocare,  per  sottrarsi alla  responsabilità , una  causa  di giustificazione consistente in un  evento  esterno che gli ha  reso  impossibile  il rispetto  della norma.  La  responsabilità internazionale assoluta,  invece,  oltre  a sorgere  automaticamente dal  comportamento contrario ad  una  norma  giuridica,  non  ammette alcuna causa  di giustificazione. Della  responsabilità internazionale responsabilità internazionale si occupano gli artt.  16 ss. della  prima parte  del progetto di articoli  della  Commissione del diritto  internazionale (Cdi)  sulla responsabilità  degli  Stati.   
 responsabilità internazionale per atti di individui:  se l’illecito  internazionale è  opera  di organi  statali, resta  esclusa  la possibilità  che allo  Stato  sia addossata una  responsabilità per atti  di privati  che arrechino danni  ad  individui,  organi  o Stati  stranieri. A  configurare una  responsabilità  dello  Stato  in questi  termini  perveniva solamente la vecchia  teoria  germanica  della  solidarietà  di gruppo, abbandonata già  da  Grozio  a favore  della  teoria  della  sussistenza  di responsabilità  dello  Stato  ai soli casi di tolleranza e complicità  con  le azioni compiute  da  privati  nel proprio territorio. Oggi  si ritiene  che lo Stato risponda solo  quando non  abbia  posto  in essere  le misure  atte  a prevenire l’azione  e a punire  l’autore,  e quindi  solo  per  fatto  dei suoi  organi  (prima parte  del Progetto di articoli  sulla responsabilità , art.  11).  
 responsabilità internazionale per atti di organi eccedenti  le loro funzioni:  una  questione molto  discussa è  se la responsabilità  dello  Stato  sorga  quando l’organo  abbia  commesso un’azione  internazionalmente illecita  avvalendosi  di questa  sua  qualità,  ma agendo  al di fuori  dei limiti della  sua  competenza. Secondo  parte  della dottrina, alla  quale  si rifà  l’art. 10 della  prima  parte  del Progetto di articoli sulla responsabilità  approvato dalla  Commissione del diritto  internazionale (Cdi)  nel 1980, azioni  simili sarebbero comunque attribuibili allo  Stato, nonostante il fatto  che l’organo  abbia  esorbitato dai limiti della  sua competenza. Secondo  altri  autori,  invece,  tale  azione  resterebbe propria  dell’individuo  o degli  individui  che l’hanno  compiuta  e l’illecito  dello  Stato consisterebbe nel non  aver  preso  misure  idonee  a prevenirla.  
 responsabilità internazionale per crimini internazionali:  l’ipotesi  generale in tema  di responsabilità internazionale prevede che a reagire  contro  l’illecito  sia lo Stato  direttamente offeso,  per  il quale,  cioè, la violazione  della  norma  internazionale abbia  prodotto un  danno,  sia patrimoniale che morale.  Ev  possibile,  però , che reazioni  simili possano provenire anche  da  Stati  che non  abbiano subito  alcuna  lesione  diretta, tranne quella  per  violazione  dell’interesse generale all’adempimento. Il problema viene  posto  per  certe  convenzioni  multilaterali che tutelano interessi facenti  capo  alla  collettività  degli  Stati  contraenti o anche  valori particolarmente sentiti  nell’ambito della  Comunità  internazionale, come  le convenzioni  sui diritti  umani.  Tale  problema, poi,  viene  posto,  nell’ambito del  diritto  consuetudinario, per  le norme  che prevedano obblighi  erga omnes  o verso  la Comunità  internazionale nel suo complesso,  come  le norme  che vietano  l’aggressione,  il genocidio,  l’apartheid, la schiavitù.  A norme  del genere  si è  riferita  anche  la Commissione del diritto internazionale (Cdi)  che, nell’art.  19 della  prima  parte  del Progetto di articoli  sulla responsabilità , ha  distinto  i crimini  internazionali dai semplici illeciti: costituirebbero crimini  le violazioni  gravi  di obblighi  ritenuti fondamentali dalla  Comunità  internazionale nel suo insieme  (divieto  di aggressione,  di apartheid, di inquinare in modo  massiccio  l’atmosfera o le acque  del mare  ecc.). V. anche  crimini  internazionali. 		
			
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