Enciclopedia giuridica

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Crimini internazionali

Gravi violazioni di obblighi internazionali essenziali per la protezione di interessi della comunità internazionale considerata nel suo insieme, la cui responsabilità , oltre che allo Stato, viene imputata materialmente anche agli individui che le hanno commesse, anche se hanno agito in nome e per conto di uno Stato e non come privati cittadini. Si distinguono, quindi, in crimini internazionali degli Stati e degli individui. Il crimine internazionale dello Stato è costituito dalla violazione di un obbligo internazionale così essenziale per la salvaguardia di interessi fondamentali della Comunità internazionale, che la sua violazione è riconosciuta come crimine da detta Comunità nel suo insieme, quale la violazione: del divieto di aggressione; del diritto all’autodeterminazione dei popoli; del principio del rispetto della dignità umana; del principio della tutela e della preservazione dell’ambiente a causa dell’inquinamento massiccio dell’atmosfera e dei mari (art. 19, Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati). Il compimento di tale crimine comporta la possibilità di applicazione dell’istituto dell’Intervento e, quindi, la reazione di uno qualsiasi dei soggetti della Comunità internazionale, indipendentemente dal fatto che esso abbia ricevuto o meno un danno diretto, e sia quindi in un certo senso qualificabile come Stato terzo. La categoria dei crimini internazionali degli individui, ricomprende quelli enunciati dall’art. 6 della Carta del Tribunale di Norimberga, costituito con il Trattato di Londra dell’8 agosto 1945, e cioè i crimini internazionali di guerra, i crimini internazionali contro la pace, i crimini internazionali contro l’umanità . Ad essi vanno aggiunti quei comportamenti illeciti che violano le norme internazionali poste a tutela e garanzia dei valori universalmente riconosciuti, quali ad esempio il rispetto della dignità umana, oppure le aggressioni volta a limitare il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Si ritiene che per il diritto consuetudinario lo Stato può ma non deve procedere alla punizione degli individui colpevoli di tali delitti; e che la punizione possa aver luogo anche se il colpevole sia stato catturato all’estero illegittimamente e nonostante che il reato sia caduto in prescrizione. Per il diritto consuetudinario, invece, numerose convenzioni internazionali contengono la regola aut dedere aut punire. A favore di tale regola si pronuncia, con una regola di sviluppo progressivo del diritto internazionale, anche l’art. 4, comma 1o, del Progetto di codice dei crimini internazionali contro la pace e la sicurezza dell’umanità attualmente in preparazione da parte della Commissione del diritto internazionale. V. anche aut dedere aut punire; intervento, crimini internazionali negli affari di altro Stato.

crimini internazionali contro la pace: secondo l’art. 6, comma 2o, della Carta del Tribunale di Norimberga, creato con il Trattato di Londra dell’8 agosto 1945, si tratta della pianificazione, la preparazione, l’inizio e la condotta di una guerra di aggressione, o di una guerra in violazione di trattati, accordi o impegni internazionali, o la partecipazione in un piano o complotto comune per il compimento di uno qualsiasi degli atti suddetti. La caratteristica di questi reati è che di solito il soggetto agente è un uomo politico responsabile delle relazioni esterne di uno Stato. Negli attuali lavori di codificazione della materia ad opera della Commissione del diritto internazionale delle N.U., fra i crimini internazionali crimini internazionali e la sicurezza dell’umanità vengono ricompresi: l’aggressione, la minaccia di aggressione, l’intervento negli affari interni o esterni di uno Stato, lo stabilimento o il mantenimento di un dominio coloniale o di altre forme di dominio straniero in violazione del principio dell’autodeterminazione dei popoli ed il terrorismo internazionale.

crimini internazionali contro l’umanità: crimini efferati compiuti sia in tempo di guerra sia in tempo di pace, anche a danno dei cittadini dello stesso Stato cui appartengono i responsabili. La Carta del Tribunale di Norimberga, creato con il Trattato di Londra dell’8 agosto 1945, tra essi annovera l’uccisione, lo sterminio, la riduzione in schiavitù , la deportazione ed altri atti disumani commessi contro la popolazione civile, prima o durante la guerra; o le persecuzioni sulla base di motivi politici, razziali o religiosi in esecuzione di, o in connessione con, ogni crimine rientrante nella giurisdizione del Tribunale. I più gravi crimini internazionali crimini internazionali sono, quindi, il genocidio, la segregazione e la discriminazione razziale. Gli atti di terrorismo sono qualificabili come crimini internazionali crimini internazionali solo se consistono in violazioni gravi dei diritti umani.

crimini internazionali di guerra: si tratta di quei crimini internazionali indicati dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra e dalla Carta del Tribunale di Norimberga (art. 6, comma 2o, lett. c), creato con il Trattato di Londra dell’8 agosto 1945. Sono fattispecie che integrano una violazione grave delle leggi e delle consuetudini di guerra: ad esempio, l’uccisione o il maltrattamento o la deportazione per lavoro forzato di popolazioni civili o in territori occupati; l’uccisione o il maltrattamento di prigionieri di guerra; le deportazioni di civili, il bombardamento di edifici; l’uccisione di ostaggi; il saccheggio di proprietà pubbliche o private, la distruzione indiscriminata di città o di villaggi; la devastazione non giustificata da necessità militari. Tali crimini internazionali possono essere commessi solo da truppe di uno Stato in guerra. La Convenzione stipulata sotto l’egida delle N.U. nella materia dell’11 novembre 1970 ha disposto l’imprescrittibilità di tali delitti. Accanto alla responsabilità internazionale dello Stato di appartenenza dei soggetti che hanno commesso atti inumani in tempo di guerra, il diritto di guerra prevede la responsabilità penale dell’autore fisico del fatto. Tuttavia, la dottrina classica fa discendere la responsabilità dell’individuo non dal diritto internazionale, ma dal diritto interno, non essendo le singole persone titolari di una soggettività giuridica di tipo internazionale.


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