Locuzione  che designa  l’azione  di utilizzazione di informazioni riservate (v. informazione, insider trading riservata), conosciute  in virtù  della  partecipazione al capitale  di una  società  oppure in ragione  dell’esercizio  di una  funzione, anche  pubblica,  professione e ufficio, e inerenti l’emittente di valori mobiliari  negoziali  o al mercato di tali  titoli,  al fine di negoziare detti  valori mobiliari.  Si tratta, per  lo più, di amministratori  (v.),  sindaci (v.),  liquidatori (v. liquidazione) e direttori  generali (v.) i quali  si servono  delle  informazioni riservate sulla loro  società , di cui sono  a conoscenza per  l’ufficio ricoperto, per  operazioni di speculazione sui titoli  societari.  La  l. 17 maggio  1991, n. 157, che regola  la materia  in conformità  della  direttiva  comunitaria 13 settembre 1989, n. 592, introduce un  divieto  penalmente sanzionato: chi si trova  nella  condizione di insider trading, non  può  acquistare o vendere o compiere  altre operazioni sui valori  mobiliari  o sui relativi  diritti  di opzione (v.) (art.  2 l. cit.). La  stessa  legge attribuisce alla Consob  (v.) il compito  di compiere  gli atti  necessari  alla  verifica  di eventuali  violazioni;  il presidente della  Consob, a sua  volta,  deve  trasmettere al p.m.  la documentazione raccolta  (art.  8 l. cit.). La  ragion  d’essere  del divieto  risiede  nel voler  garantire il buon funzionamento del mercato dei valori  mobiliari  e per  ciò  è  condizione necessaria  la parità  di condizioni  degli  investitori:  essa  è  possibile  solo  se tutti  gli investitori  dispongono delle  stesse  informazioni, per  cui chi dispone di informazioni privilegiate deve  astenersi dall’operare sul mercato. Può essere  nella  condizione di insider trading anche  il professionista della  società  e la società di intermediazione mobiliare  (v.).    
 insider trading persona giuridica:  è  l’ipotesi  in cui una  società , o altra  persona giuridica, che partecipi al capitale  di altra  società  o intrattenga con  questa  particolari rapporti di fiducia  o eserciti  verso  di essa  una  particolare funzione,  compia operazioni speculative sui titoli  di tale  società . L’art  2, comma  2o, della direttiva  comunitaria 13 settembre 1989, n. 592, estende  alle  persone fisiche, che rivestano  cariche  direttive  all’interno  delle  società  predette, il divieto  di avvalersi  dell’informazione riservata (v. informazione, insider trading riservata) per compiere  operazioni speculative sia in proprio sia in nome  e per  conto della  persona giuridica.  Secondo  la dottrina, il caso  della  persona giuridica socia  è  suscettibile di diversa  considerazione a seconda  che detenga una partecipazione di controllo oppure una  partecipazione di minoranza nella società  cui si riferiscono le informazioni riservate:  a) nel primo  caso,  la persona giuridica  può  compiere  liberamente ogni  operazione sui titoli  dalla controllata, in quanto c’è  insider trading quando si è  in possesso  di una  notizia  riservata concernente l’impresa  altrui,  non  quando si tratta di impresa  propria;  b)  nel secondo  caso,  la persona giuridica  non  può  compiere  operazioni speculative, in quanto l’informazione riservata inerisce  l’impresa  altrui.   
 insider trading presunto:  la l. n. 157 del 1991 presume in insider trading colui  che, trovandosi a ricoprire particolari cariche  ed  essendo  pendente, e riservata,  decisione concernente determinati titoli  o destinata a modificarne il valore,  compia operazioni sui titoli  predetti. Tali ipotesi  sono  di due  tipi: a) la convocazione del consiglio  di amministrazione (v.) di una  società  per deliberare su operazioni idonee  ad  influenzare sensibilmente il prezzo  di un valore  mobiliare;  b)  la convocazione del Consiglio  dei ministri  o di un  comitato interministeriale per  l’adozione  di provvedimenti idonei  a influenzare sensibilmente i corsi dei valori  mobiliari.  Nel  primo  caso,  dalla data  di convocazione del consiglio  di amministrazione e fino al momento in cui la deliberazione adottata sia resa  pubblica,  è  imposto  il divieto  di compiere, anche  per  interposta persona, operazioni sul valore  mobiliare ai soci che esercitino il controllo sulla società , agli amministratori  (v.),  ai liquidatori (v. liquidazione), ai direttori  generali (v.),  ai dirigenti,  ai sindaci (v.),  ai revisori  dei conti  (v. registro, insider trading dei revisori contabili)  (art.  2, comma 3o, l. cit.). Il divieto  riguarda  le operazioni compiute  in proprio, non  quelle che i soggetti  predetti compiano in nome  della  società . Nel  secondo  caso, dalla  convocazione dell’organo fino al momento in cui il provvedimento sia stato  reso  pubblico,  è  vietato  ai ministri  ed  ai sottosegretari compiere, anche  per  interposta persona, operazioni sui valori  mobiliari  in questione.  
 insider trading tipper:  è  colui  che, possedendo informazioni riservate su una  società, ottenute per  la partecipazione al capitale sociale (v.),  oppure in ragione dell’esercizio  di una  funzione,  anche  pubblica,  professione o ufficio, fornisce tali  informazioni ad  altri  (detto tippee), in genere  dietro  compenso, ponendolo in condizione di poter  speculare sui titoli.  L’ipotesi  è  prevista dalla  l. n. 157 del 1991 (art.  2, comma  4o) che estende  il divieto  di negoziare titoli  a tutti  coloro  che, direttamente o indirettamente, abbiano ottenuto informazioni, consapevoli  del carattere riservato che tali informazioni possiedono. 		
			
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