libri sociali della società  a responsabilità  limitata:  i libri  che una  s.r.l. (v.) è  obbligata a tenere sono  (art.  2490 c.c.): 1) i libri  prescritti in generale per  le imprese (dell’art.  2214 c.c.; 2) il libro  dei soci, nel quale  sono  indicati  il nome  dei soci e i versamenti fatti  sulle quote,  nonche´  le variazioni  nelle  persone dei soci; 3) il libro  delle  adunanze e delle  deliberazioni della  assemblea  (v.) in cui devono  essere  trascritti  anche  i verbali  redatti per  atto  pubblico;  4) il libro  delle  adunanze e delle  deliberazioni del consiglio  di amministrazione (v.); 5) il libro  delle  adunanze e delle  deliberazioni del collegio sindacale (v.)  se questo  esiste.  I libri  di cui ai numeri  2, 3 e 4 sono  tenuti  dagli amministratori  (v.),  il libro  di cui al numero 5 è  tenuto dai sindaci (v.).  I soci possono  esaminare e ottenere estratti  dai libri  di cui sopra  ai numeri  2 e 3.  
 libri sociali della società  per azioni:  i libri  che una  s.p.a.  è  obbligata  a tenere sono (art.  2421 c.c.): 1) i libri  prescritti in generale per  le imprese  (v.) dall’art. 2414 c.c.); 2) il libro  dei soci, nel quale  sono  indicati  il numero delle  azioni, il cognome  e il nome  dei titolari  delle  azioni  nominative, i trasferimenti e i vincoli ad  esse  relativi  e i versamenti eseguiti;  3) il libro  delle  obbligazioni, nel quale  sono  indicati  l’ammontare delle  obbligazioni  emesse  e di quelle estinte,  il cognome  e il nome  dei titolari  delle  obbligazioni  nominative e i trasferimenti e i vincoli ad  esse  relativi;  4) il libro  delle  adunanze e delle deliberazioni delle  assemblee  (v. assemblea),  in cui devono  essere  trascritti anche  i verbali  redatti per  atto  pubblico;  5) il libro  delle  adunanze e delle deliberazioni del consiglio  di amministrazione (v.); 6) il libro  delle  adunanze  e delle  deliberazioni del collegio sindacale (v.); 7) il libro  delle  adunanze e delle  deliberazioni del comitato  esecutivo  (v.),  se questo  esiste;  8) il libro delle  adunanze e delle  deliberazioni delle  assemblee  degli obbligazionisti (v.) se sono  state  emesse  obbligazioni. I libri  di cui ai nn. 2 e 5 sono  tenuti dagli  amministratori; il libro  di cui al numero 6 dal collegio  sindacale;  il libro  di cui al numero 7 dal comitato esecutivo  e il libro  di cui al numero 8 dal rappresentante comune  degli  obbligazionisti (v. rappresentante  comune, libri sociali degli obbligazionisti). I soci possono  esaminare ed  ottenere estratti  del libro  dei soci e del libro  delle  adunanze e delle  deliberazioni delle assemblee. (art.  2422, comma  1o, c.c.). Il rappresentante comune  degli obbligazionisti può  esaminare ed  estrarre copia  dei libri  indicati  ai nn.  3 e 4; i singoli obbligazionisti, invece,  possono  esaminare solo  il libro  indicato al n. 8.  
 ispezioni degli azionisti sui libri sociali:  v. diritto, libri sociali di informazione; libri sociali della s.p.a.. 		
			
| Libri | | | Libro |