Enciclopedia giuridica

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Libro



libro cassa: è il libro tenuto dall’imprenditore (v.) dal quale risultano le entrate e le uscite in danaro. Il libro libro rientra tra le scritture contabili che possono rivelarsi obbligatorie per la natura e le dimensioni dell’impresa (art. 2214, comma 2o, c.c.). La vidimazione e la bollatura di tale libro è facoltativa (art. 2218 c.c.).

libro degli inventari: è il libro tenuto dall’imprenditore (v.) che deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonche´ delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. Esso deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e, successivamente, ogni anno (art. 2217, comma 1o, c.c.). L’inventario si deve chiudere con il bilancio o con il conto dei profitti e delle perdite, i quali devono dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite (art. 2217, comma 2o, c.c.). La necessità di indicare, nell’inventario, anche le attività e le passività dell’imprenditore estranee all’impresa è giustificata dalla circostanza che l’imprenditore risponde delle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa con tutto il suo patrimonio e non soltanto con i beni investiti nell’impresa. Il libro libro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese (v.) o da un notaio (art. 2215, comma 1o, c.c.). L’ufficio del registro delle imprese o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

libro dei fidi: è il libro ottenuto dalla banca (v.) nel quale vengono registrati i contratti di apertura di credito (v.) conclusi dalla stessa. Per ciascun contratto devono essere menzionati il nome dell’altra parte, l’ammontare dell’apertura di credito, i nomi dei dirigenti della banca che ne hanno deliberato la concessione.

libro dei soci: v. libri sociali, libro della s.r.l.; libri sociali, libro della s.p.a..

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti: v. libri sociali, libro della s.p.a.; obbligazionisti.

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee: v. libri sociali, libro della s.r.l.; libri sociali, libro della s.p.a..

libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale: v. libri sociali, libro della s.r.l.; libri sociali, libro della s.p.a.; collegio sindacale.

libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo: v. libri sociali, libro della s.p.a.; comitato, libro esecutivo.

libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: v. libri sociali, libro della s.r.l.; libri sociali, libro della s.p.a..

libro delle obbligazioni: v. libri sociali, libro della s.p.a.; obbligazionisti.

libro giornale: è il libro tenuto dall’imprenditore (v.) che deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio dell’impresa (art. 2216 c.c.). Ev opinione comune che le registrazioni, pur dovendo essere eseguite in relazione a ciascun giorno, non debbano essere necessariamente apposte il giorno stesso del compimento delle operazioni; si ritiene che le registrazioni non debbano necessariamente riguardare ogni singola operazione, ma possano riguardare globalmente le operazioni omogenee di una medesima giornata. Il libro libro, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese (v.) o da un notaio (art. 2215, comma 1o, c.c.). L’ufficio del registro delle imprese o il notaio deve dichiarare, nell’ultima pagina, il numero dei fogli che lo compongono (art. 2215, comma 2o, c.c.).

libro magazzino: è il libro tenuto dall’imprenditore (v.), nel quale sono registrate le entrate e le uscite delle merci. La tenuta del libro libro può rivelarsi obbligatoria per la natura o le dimensioni dell’impresa (art. 2214, comma 2o, c.c.). La vidimazione è la bollatura del libro libro sono facoltativi (art. 2218 c.c.).

libro mastro: è il libro tenuto dall’imprenditore (v.), nel quale le singole operazioni vengono registrate, anziche´ in ordine cronologico, in relazione a determinati nomi o conti. La tenuta del libro libro può rivelarsi obbligatoria per la natura o le dimensioni dell’impresa (art. 2214, comma 2o, c.c.). La vidimazione e la bollatura del libro libro sono facoltative (art. 2218 c.c.).


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