Enciclopedia giuridica

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Apertura di credito

Ev il più diffuso contratto bancario attivo, noto anche come fido o castelletto: una banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione di un cliente (accreditato) una somma di danaro per un determinato tempo o a tempo determinato. Differisce dal mutuo perche´ , a differenza di questo, ha carattere consensuale ed è un contratto con effetto obbligatorio. La banca, infatti, si fa debitrice del cliente per la somma accreditata ed il cliente acquista verso la banca il diritto di utilizzare, in una o più soluzioni, il credito concessogli. Il cliente, da parte sua, assume l’obbligazione di restituire le somme prelevate con i relativi interessi stabiliti dal contratto. La restituzione avviene, quanto al capitale, allo scioglimento del contratto, cioè alla scadenza pattuita, se l’apertura di credito apertura di credito è a tempo determinato oppure quando una delle parti dichiari di recedere dal contratto, se l’apertura di credito apertura di credito è a tempo determinato. Gli interessi, invece, vengono direttamente addebitati sul conto del cliente a scadenze annuali o semestrali o trimestrali secondo quanto dispone il contratto. L’apertura di credito apertura di credito è , di solito, in conto corrente: il cliente può nel corso dell’esecuzione del contratto, utilizzare più volte il credito concessogli e con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità . L’apertura di credito apertura di credito si risolve per morte del cliente (giurisprudenza prevalente), per recesso della banca, per giusta causa.

apertura di credito allo scoperto: è il contratto di apertura di credito nel quale non sono pattuite garanzie reali e personali a favore della banca.

apertura di credito a tempo determinato: v. apertura di credito.

apertura di credito a tempo indeterminato: v. apertura di credito.

apertura di credito garantita: è tale l’apertura di credito con la quale una banca (accreditante) pattuisce a suo favore garanzie reali o personali (pegno, ipoteca, fideiussione) a garanzia del prestito. Se l’apertura di credito è in conto corrente la garanzia non si estingue prima della fine del rapporto per il fatto che l’accreditato abbia integralmente restituito le somme prelevate, potendo egli effettuare altri prelievi.

apertura di credito in conto corrente: frequente modalità di esecuzione del contratto di apertura di credito, che comporta la facoltà dell’accreditato di utilizzare più volte il credito concessogli, ripristinando la disponibilità con successivi versamenti. In tal modo i prelievi, in una o più soluzioni, dell’intera somma e la sua successiva restituzione non determinano l’esaurimento della funzione del contratto e la sua estinzione, potendo l’accreditante effettuare nuovi prelievi.

recesso nell’apertura di credito: nell’apertura di credito a tempo determinato, il contratto può essere sciolto anticipatamente per recesso della banca per giusta causa, la quale può consistere sia in vicende riferibili al cliente sia in vicende riferibili alla banca; il cliente, invece, può recedere anche senza giusta causa. Il recesso della banca dall’apertura di credito a tempo determinato sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate (art. 1845, comma 2o, c.c.). Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, il recesso richiede un preavviso che, in mancanza di usi e clausole contrattuali, è di quindici giorni: fino allo scadere del termine di preavviso, il cliente può ancora utilizzare il credito. Si discute sulla validità delle clausole contrattuali che, in obbedienza alle Norme uniformi tra le banche, fissano in un solo giorno il termine di preavviso, ciò che praticamente corrisponde ad un recesso con effetto immediato.

scioglimento dell’apertura di credito: si verifica per morte dell’accreditato, scadenza del termine (apertura di credito a tempo determinato) avveramento della condizione risolutiva (apertura di credito condizionata). La morte dell’accreditato estingue il rapporto contrattuale in quanto l’apertura di credito è un contratto basato sulle qualità personali del contraente ed è, perciò , intrasmissibile agli eredi. I casi nei quali lo scioglimento sia determinato dalla volontà di una delle parti rientrano nel caso di recesso nell’apertura di credito (v.).


Apertura della successione      |      Apolide


 
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