Enciclopedia giuridica

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Arbitrato nelle controversie di lavoro

L’arbitrato nelle controversie di lavoro rappresenta un metodo di composizione delle liti insorte tra le parti di un rapporto di lavoro, sia esso subordinato o parasubordinato. In particolare, le parti possono stabilire, nel contratto o in un atto separato, che le controversie nascenti dal medesimo siano decise con un arbitrato rituale (v.), solo se (ai sensi dell’art. 808, comma 2o, c.p.c., riformulato dall’art. 3 l. 5 gennaio 1994, n. 25) ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi; se ciò avvenga senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria; se ciò risulti da atto scritto; se non vi si autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità e non si dichiari, infine, che il lodo non è impugnabile. Tutti requisiti prescritti a pena di nullità . Le parti del rapporto di lavoro, sia esso subordinato o parasubordinato, possono, invece, decidere di affidare ad uno o più arbitri il compito di comporre con arbitrato irrituale (v.) la loro controversia, solo (art. 5 l. 11 agosto 1973, n. 533) nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi e se ciò avviene, in quest’ultimo caso, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria. Ev raro, infine, che sia prevista l’utilizzabilità dell’arbitrato per la risoluzione delle controversie collettive anche se non mancano esempi quali le previsioni contenute in alcuni recenti protocolli d’intesa (v.).

lodo dell’arbitrato nelle controversie di lavoro: è disciplinato allo stesso modo di un qualsiasi lodo in un arbitrato rituale (v.) e, quindi, una volta dichiarato esecutivo dal pretore con decreto, acquista efficacia di sentenza (v.), impugnabile, peraltro, anche per violazione e falsa applicazione di contratti e accordi collettivi. Nel secondo caso la decisione degli arbitri irrituali è sempre disciplinata allo stesso modo di un qualsiasi altro lodo in un arbitrato irrituale (v.), e ha quindi forza di contratto (v.) intercorrente tra le parti, ma non è considerata valida, neppur essa, ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi; in tal caso, per l’impugnazione delle decisioni degli arbitri irrituali valgono le regole previste per le impugnazioni delle rinunzie e transazioni del lavoratore (v.).

arbitrato nelle controversie di lavoro sulle sanzioni disciplinari: in particolare, il lavoratore al quale sia stata inflitta, con l’esercizio del potere disciplinare dell’imprenditore (v.), una sanzione disciplinare può , ai sensi dell’art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 700, e qualora non preferisca attivare analoghe procedure previste dai contratti collettivi, nei venti giorni successivi, anche per mezzo della associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, promuovere la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (v.), composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare, che non sia un licenziamento disciplinare (v.) il quale non sottostà alla regolamentazione delle arbitrato nelle controversie di lavoro, resta allora sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio e non ha effetto qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale. Se, invece, il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

arbitrato nelle controversie di lavoro sui licenziamenti: anche in tema di licenziamenti individuali (v. licenziamento individuale), quando sia applicabile la sola tutela obbligatoria, l’arbitrato irrituale è previsto come fase eventuale e facoltativa, dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia (v.). Esperito quest’ultimo tentativo e registratone il fallimento, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può infatti promuovere, anche attraverso l’associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato irrituale (v. arbitrato, arbitrato nelle controversie di lavoro irrituale) previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio deve allora pronunciare entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo (v.), osservate le disposizioni di cui all’art. 411 c.p.c.

arbitrato nelle controversie di lavoro sui rapporti di lavoro sportivo professionistico subordinato: v. lavoro, arbitrato nelle controversie di lavoro sportivo.


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