Istituto sorto  tra  la fine del secolo  scorso  e gli inizi di questo  secolo,  ha  lo scopo  di facilitare  l’accordo  tra  gli Stati  in ordine  all’instaurazione di un processo  internazionale per  la soluzione  pacifica  delle  controversie. Strumento pattizio  destinato alla  soluzione  delle  controversie internazionali che possano  sorgere  successivamente alla  sua  conclusione  tra  le parti contraenti, consentendo il ricorso  all’arbitrato. Si distingue  in completo  ed incompleto.  
 trattato generale di arbitrato completo:  risultato  dell’evoluzione subita  dall’istituto del trattato generale di arbitrato incompleto. Il trattato generale di arbitrato trattato generale di arbitrato non  si limita,  infatti,  a creare  un  obbligo  de  contrahendo, ma prevede direttamente l’obbligo  di sottoporsi al giudizio  di un  tribunale internazionale già  predisposto e funzionante. Esplicando direttamente i propri  effetti,  permette a ciascuna  parte  contraente di citare  un  altro  Stato contraente innanzi  al tribunale internazionale investito  della  controversia.  
 trattato generale di arbitrato incompleto:  crea  in capo  ai contraenti un  obbligo  generico  di pervenire alla  stipulazione di un  compromesso arbitrale tutte  le volte  in cui sorgano controversie circa l’applicazione  e l’interpretazione della  convenzione cui accede.  Alcuni  tipi  di controversie possono  essere  sottratti a questo  regime; generalmente si tratta di controversie toccanti  l’onore  e l’indipendenza delle parti  o aventi  natura politica  ovvero  riguardanti il dominio  riservato.  Si tratta, quindi,  di un  obbligo  de  contrahendo. Nel  caso  in cui non  si giunga alla  stipulazione del compromesso arbitrale, sarà  impossibile  pervenire all’emanazione di una  sentenza. 		
			
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