Preclusione alla  riproposizione ed  alla  decisione  della  stessa  azione,  che ha già  formato oggetto  di altro  giudizio  definito  con  sentenza passata  in cosa giudicata,  o per  la quale  sia ancora  pendente un  processo  precedentemente instaurato.  
 ne bis in idem nel diritto internazionale:  principio  dell’ordinamento processuale penale, valido  anche  per  il diritto  internazionale, secondo  cui l’imputato, prosciolto o condannato con  sentenza passata  in giudicato,  non  può  essere  giudicato per  il medesimo  fatto.   
 ne bis in idem nel diritto processuale penale:  principio  processuale di importanza fondamentale nel nostro  ordinamento, espressamente sancito  dall’art.  649 c.p.p.. Tale  principio  prevede che l’imputato  prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale  divenuti  irrevocabili non  possa  essere  sottoposto a  procedimento penale  per  il medesimo  fatto,  neppure se questo  venga diversamente considerato per  titolo  o circostanze.  In  sostanza,  le c.d. nuove contestazioni vengono  limitate  al solo  processo,  senza  possibilità  di intervenire una  volta  che si sia verificato  lo sbarramento costituito  dalla sentenza o dal decreto penale  definitivi.  Esistono due  eccezioni  al principio in esame,  e precisamente: 1) art.  69, comma  2o, c.p.p., ovvero  erronea dichiarazione di morte  dell’imputato: in tal  caso  la sentenza precedentemente dichiarata ex art.  128 (obbligo  di immediata declaratoria in cause  di non  punibilità ) non  impedisce  l’esercizio  dell’azione  penale  per lo stesso  fatto  e contro  la stessa  persona;  come  si vede,  si tratta di una deroga  solo  apparente, e limitata  in chiave  garantistica al vero  e proprio  errore, e non  estesa,  come  invece  avveniva  in passato,  anche  all’incertezza sull’esistenza  in vita  dell’imputato; 2) art.  345 c.p.p., ovvero  provvedimento di archiviazione o sentenza di non  luogo  a procedere (anche  non  più soggetti ad  impugnazione) per  assenza  di condizione di procedibilità , non impediscono l’esercizio  dell’azione  penale  contro  la stessa  persona e per  lo stesso  fatto,  se in seguito  si verifica  la condizione di procedibilità  richiesta nel caso  specifico.  A  tale  proposito si ricordi  che, ex art.  405 c.p.p., in pendenza di una  condizione di procedibilità , il termine per  le indagini  della pubblica  accusa  decorre  dal momento in cui querela, istanza  o richiesta  le pervengono; se si tratta di autorizzazione a procedere, il termine è  sospeso dal momento della  richiesta  a quella  in cui l’autorizzazione perviene al p.m..  A  livello  pratico,  il principio  del ne bis in idem procedurale non  impedisce,  dal punto  di vista oggettivo,  di procedere per  un  reato  concorrente materialmente o formalmente, benche´  il fatto  possa  considerarsi uno  solo; inoltre  esso  è  inapplicabile ai reati  permanenti, nel senso  che la condanna intervenuta riguardo ad  una  parte  della  condotta integrante la fattispecie non  impedisce  un  altro  giudizio  che riguardi  un’altra  parte  della  stessa condotta. Si dice  in questi  casi che, nonostante la natura ontologicamente unitaria del reato  permanente, la sentenza interrompe la permanenza  sul reato  in corso,  pur  proseguendo l’illecito  su un  piano  esclusivamente processuale, nel senso  cioè  che la contestazione delimita  il fatto  di cui è causa  agli ulteriori fini del giudizio  in corso;  una  volta  formatosi il giudicato,  l’effetto  preclusivo  di esso  non  impedisce  che una  nuova  azione penale  venga  esercitata sulla porzione di condotta illecita  susseguente a  quella  considerata nel giudizio  precedente, perche´  essa, anche autonomamente considerata, riproduce tutti  gli elementi,  oggettivi  e soggettivi,  che costituiscono l’illecito. Sotto  il profilo  soggettivo,  il principio in  esame  opera  solo  nei confronti  di colui  cui il giudicato  si riferisce,  non  di concorrenti che la sentenza o il decreto non  investono,  e che quindi possono  essere  sottoposti a procedimento penale  per  lo stesso  fatto;  ciò  in armonia  con  la disciplina  nel concorso  di persone nel reato  ex artt.  110 ss. c.p.. 		
			
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