cosa giudicata formale:  l’ordinamento civile, allo  scopo  di dare  certezza  alle  situazioni controverse, ha  determinato il momento in cui tali  situazioni  diventano definitive  ed  immutabili,  momento che si identifica  con  il passaggio  in giudicato  della  sentenza che ha  statuito su di esse. La  formazione del giudicato  è  disciplinata sotto  un  duplice  aspetto, formale  o processuale (art. 324 c.p.c.) e sostanziale (art.  2909 c.c.), anche  se il formarsi  di quest’ultimo (sostanziale) dipende dal primo.  Per  l’art. 324 c.p.c. passa  in cosa giudicata cosa giudicata la sentenza che non  è  più  suscettibile di essere  impugnata con  i mezzi ordinari (regolamento di competenza, appello,  ricorso  per  cassazione,  revocazione ex art.  395, nn. 4 e 5, c.p.c.) per  loro  esaurimento o per  scadenza  dei termini, o la sentenza per  la quale  è  stata  fatta  acquiescenza. Stando  al corrente orientamento giurisprudenziale, la prospettata definitività  è  propria anche degli  altri  provvedimenti giurisdizionali  contenenti un  accertamento di merito,  ad  eccezione  di quelli  emanati in Camera di Consiglio,  sempre modificabili  e revocabili  nei limiti dei diritti  dei terzi.   
 cosa giudicata penale:  v. giudicato  penale. 
 cosa giudicata sostanziale:  l’immutabilità  acquisita  dalla  sentenza a seguito  del passaggio in giudicato  formale  rende  incontestabile la concreta statuizione di tutela giuridica  in essa  contenuta, alla  quale  sono  vincolate  le parti,  i loro  eredi ed  aventi  causa,  nonche´ , il giudice,  che non  può  più  pronunciarsi sul medesimo  oggetto,  in forza  dell’art.  2909 c.c., i cui effetti  si riverberano al di fuori  del processo,  nel mondo  esterno (c.d.  autorità  di cosa  giudicata).  A tal  proposito si sostiene  che sono  suscettibili  di passare  in cosa giudicata cosa giudicata le decisioni  che contengono statuizioni  di merito,  mentre quelle  che pronunciano soltanto sul procedimento non  potrebbero acquistare tale  autorità  perche´ esaurirebbero i loro  effetti  esclusivamente nell’ambito processuale. L’art. 2909 c.c. pone  due  limiti al giudicato:  uno  di carattere oggettivo  e l’altro  di carattere soggettivo.  L’ambito  ed  i limiti del primo  si ricavano  coordinando insieme  dispositivo  e motivazione della  sentenza;  quest’ultima (la motivazione) poi  deve  essere  posta  in stretto collegamento con  l’oggetto della  domanda, quale  risultante dal petitum e dalla  causa  petendi, del  processo  e della  decisione.  A  tale  limite  oggettivo  vanno  altresì  rapportate  tutte  le questioni  ed  eccezioni  che le parti  avrebbero potuto dedurre nel processo  e che invece  non  furono  formulate e che pertanto non  furono oggetto  di disamina  da  parte  del giudice,  in forza  del principio  che il giudicato  copre  il dedotto e il deducibile;  principio  che ha  lo scopo  di evitare  di rimettere in discussione  la sentenza con  argomenti ed  eccezioni prima  non  dedotti. Il limite  soggettivo  è  chiaramente espresso  nell’art.  2909 c.c., che detta  la regola  fondamentale per  cui il giudicato  non  può  vincolare soggetti  diversi  da  quelli  che furono  parti  del processo,  all’interno  del quale hanno  avuto  modo  di esercitare e far valere  le loro  ragioni.  La  cosa giudicata cosa giudicata non  può operare anche  nei confronti  di terzi,  trattandosi di una  qualità  della sentenza,  ma lo può  la sentenza stessa,  tanto  è  vero  che essi terzi  possono esercitare le azioni  relative  al medesimo  oggetto,  in forza  di titolo autonomo,  indipendente dal titolo  delle  parti  originarie.  Infine  un  accenno va  fatto  in ordine  al giudicato  interno ed  a quello  esterno, ossia  a quel giudicato  che può  essersi  formato nel processo  in corso  e di quello  che  invece  si forma  in altro  processo,  ovviamente sempre  tra  le stesse  parti  e con  identico  oggetto.  Per  il primo  si giudica  correntemente che il giudicato possa  essere  rilevato  anche  d’ufficio, in ogni  stato  e grado  del giudizio, mentre per  il giudicato  esterno si è  sostenuto che l’eccezione  relativa potrebbe essere  sollevata  solo  dalla  parte  interessata. 		
			
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