Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Cose



cose abbandonate: le cose diventano cose di nessuno dopo l’abbandono (detto anche derelizione) da parte del proprietario, il quale si è liberato del possesso della cosa con l’intenzione di rinunciare alla proprietà . Così ad esempio, ci si libera della proprietà di ciò che si getta via o dei rifiuti (v. anche rifiuto) solidi che si depongono negli appositi contenitori (e sono cose che, se non hanno più alcun valore per chi le abbandona, possono acquistarne per chi provvede alla loro raccolta, come nel caso del riciclaggio industriale dei rifiuti solidi urbani). Anche la derelizione, come l’occupazione, è un fatto giuridico (v.): basta, in chi la pone in essere, la capacità naturale (v.) di intendere e di volere. Un caso particolare di derelizione è quello, previsto dall’art. 925 c.c., degli animali mansuefatti (v. animali, cose mansuefatti) che fuggono senza che il proprietario li reclami entro venti giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano: qui il mancato reclamo fa presumere la rinuncia alla proprietà; e chiunque può , impossessandosene, diventarne proprietario. Regola analoga vale per lo sciame di api, se non inseguito dal proprietario nei modi di cui all’art. 924 c.c.. Le regole ora menzionate valgono per gli animali caratterizzati dalla cosiddetta consuetudo revertendi: la proprietà su di essi è riconosciuta e protetta sul presupposto naturale che si tratta di animali che, anche se lasciati liberi, sono soliti ritornare nel luogo in cui sono abituati a vivere. Se, per avventura, non vi fanno ritorno, il proprietario non ne perde la proprietà e può inseguirli sul fondo altrui. Diversa regola vale per gli animali migratori (l’art. 926 c.c. menziona espressamente i colombi, i conigli, i pesci); se questi abbandonano il fondo, il proprietario ne perde per ciò stesso la proprietà , che viene acquistata dal proprietario del fondo sul quale spontaneamente migrano (purche´ quest’ultimo non li abbia attirati con arte o con frode). Qui siamo in presenza tanto di uno specifico modo di perdita della proprietà (che non è l’abbandono dell’animale, ma la sua evasione), quanto di uno specifico modo di acquisto della proprietà , diverso dall’occupazione e consistente nel fatto giuridico, naturale e non volontario, della migrazione dell’animale sul proprio fondo. V. anche beni, cose di nessuno.

appropriazione delle cose: v. possesso, perdita del cose.

cose come beni: v. beni, cose come cose.

cose come oggetto di scambio: v. beni, cose in senso giuridico.

cose comuni di tutti: v. beni, cose in senso giuridico.

cose consumabili: sono le cose che si estinguono per l’uso (come gli alimenti, il carburante ecc.).

cose corporali: sono gli oggetti materiali, ossia le entità suscettibili di percezione sensibile.

derelizione delle cose: v. cose abbandonate; possesso, perdita del cose; abbandono, cose della cosa.

cose di genere: v. cose fungibili.

cose di nessuno: v. beni, cose di nessuno.

diritti sulle cose: v. diritti reali.

cose di specie: v. cose infungibili.

facoltà di disporre delle cose: è una delle facoltà che spettano al proprietario (v. proprietà ): è la cosiddetta disposizione giuridica delle cose, che si contrappone al godimento inteso come disposizione materiale: è la facoltà di vendere o di non vendere la cosa, di donarla o di non donarla, di lasciarla per testamento a Tizio o a Caio, di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri e così via. Alla cose cose inerisce anche la facoltà del proprietario di costituire su di esse le garanzie reali (v.), come l’ipoteca (v.) e il pegno (v.) (detti anche diritti reali di garanzia, in antitesi ai diritti reali di godimento), per garantire l’adempimento di un debito proprio o altrui. Sotto l’aspetto della cose cose, viene in considerazione quella qualità delle cose che l’economia definisce come valore di scambio: il proprietario, vendendole ne realizza il controvalore in danaro. Ci sono cose, come i prodotti dell’industria destinati al consumo o come le merci di cui si fa commercio, che vengono fabbricate solo per essere poste in vendita o che vengono acquistate solo come valori di scambio, ossia per essere rivendute. Per l’industriale o per il commerciante la proprietà di queste cose è, essenzialmente, facoltà di disposizione; la facoltà di godimento non viene in considerazione. Verrà in considerazione solo per il compratore finale, cioè per il consumatore, che aspira alla proprietà delle cose per il loro valore d’uso.

facoltà di godere delle cose: è una delle facoltà che spettano al proprietario (v. proprietà ): è la facoltà del proprietario di utilizzare la cosa: implica, in linea di principio, la possibilità di usarla o di non usarla, di decidere come usarla, di trasformarla e, al limite, di distruggerla. Ev il ius utendi abutendi, secondo la formula tramandataci dal diritto romano; ma il ius abutendi trova limite oggi nella moderna figura dell’abuso del diritto (v. abuso, cose del diritto). Per le cose fruttifere la facoltà di godimento del proprietario include il diritto di fare propri i frutti della cosa.

cose fruttifere: sono le cose che producono frutti (v.).

cose fungibili: le cose cose (dette anche cose di genere), appartengono ad un genere all’interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile con altri. Così il danaro: un biglietto di banca è sostituibile con qualsiasi altro biglietto di banca del medesimo importo; così i capi di una medesima specie di bestiame o le unità di peso di un medesimo minerale o di una medesima derrata agricola; così qualsiasi oggetto prodotto in serie, come le copie di un medesimo modello, le equivalenti unità di misura di una medesima stoffa e così via. Le cose cose sono prese in considerazione in rapporto al peso, al numero, alla misura (tot quintali di grano, tot barili di petrolio, tot copie di un libro, tot metri di stoffa).

cose fuori commercio: v. beni, cose demaniali come cose fuori commercio; beni, cose fuori commercio.

cose furtive: v. possesso, cose di buona fede e di mala fede.

cose future: sono le cose, attualmente inesistenti, ma suscettibili di venire ad esistenza: esse possono essere dedotte in contratto quando la legge non le vieti (art. 1348 c.c.). Così si può vendere una cosa futura, come i frutti (v.) che saranno raccolti sul fondo (art. 820, comma 2o, c.c.), o come i prodotti dell’industria (la nave da costruire nel cantiere navale), e la proprietà passerà dal venditore al compratore nel momento in cui la cosa sarà venuta ad esistenza (art. 1472 c.c.). Si può garantire, con il contratto di fideiussione (v.), l’adempimento di una obbligazione futura (art. 1938 c.c.). Ev , invece, vietato donare (v. donazione) cose cose (art. 771 c.c.). V. anche vendita, cose di cose future.

cose inconsumabili: sono i beni che consentono un uso ripetuto nel tempo, anche se l’uso può deteriorarli (come le autovetture, gli indumenti ecc.).

cose in custodia: v. responsabilità , cose per danno cagionato da cose. individuazione delle cose: v. individuazione.

cose infungibili: le cose cose (dette anche cose di specie) sono quelle che esistono in un unico esemplare (dall’opera d’arte al manufatto dell’artigiano) o che, comunque, presentano propri caratteri distintivi (come è sempre per gli immobili: un dato ettaro di terreno o un dato appartamento è , se non altro per la sua ubicazione, un bene non sostituibile con un altro ettaro di terreno o con un altro appartamento). Le cose cose sono prese in considerazione in rapporto alla loro identità (quel dato dipinto, quel dato terreno).

cose mobili: v. beni, cose mobili.

occupazione delle cose altrui: v. occupazione.

occupazione delle cose di nessuno: v. occupazione.

rischio del perimento delle cose: v. perimento, rischio del cose della cosa.

cose smarrite: sono le cose di cui il proprietario ha perduto la detenzione (v.) senza rinunciare alla proprietà e senza dismetterne il possesso. Hanno ancora un proprietario; non possono, perciò formare oggetto di occupazione (v.). Lo smarrimento della cosa è perdita del

corpus possessionis (v. corpus, cose possessionis), ma non ancora perdita del possesso (v.), che perdura fino a quando permane la ragionevole possibilità del ritrovamento, e sempre che gli altri non se ne siano impossessati, facendone oggetto di spoglio. V. anche invenzione.

cose spaziocosetemporali: v. multiproprietà .

universalità di cose: v. universalità , cose di mobili.

valore di scambio delle cose: v. facoltà di disporre delle cose.

valore economico delle cose: v. beni, energie naturali come cose.


Cosa giudicata      |      Costituto possessorio


 
.