Enciclopedia giuridica

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Delinquente

Il codice vigente stabilisce che il reo soggiace alla legge penale in base a criteri valutativi che si riferiscono al singolo fatto di reato, cioè si guarda ad elementi di carattere oggettivo, non dovendosi considerare, ai fini dell’applicazione della pena, elementi soggettivi riguardanti la personalità del reo, il suo modo di vivere, il quadro ambientale nel quale opera, come invece era previsto antecedentemente al codice Rocco da alcune scuole penalistiche. Pur tuttavia nel nostro codice, sono residuate alcune ipotesi, nelle quali viene considerato il soggetto in quanto appartenente ad una tipologia d’autore, e non in quanto autore di uno specifico fatto di reato. La classificazione presente nel codice attuale comprende il delinquente abituale, per tendenza e professione. Altra valutazione che deve riferirsi al delinquente è quella della sua responsabilità o irresponsabilità penale: nel primo caso il reo, in quanto capace di intendere e di volere (v. capacità , delinquente di intendere e di volere), è considerato imputabile (v. imputabilità ) e dunque soggetto alla pena (v.); nel secondo caso non è considerato imputabile e dunque non sottoponibile alla pena. In tal caso può avere rilievo, ai fini sanzionatori, la considerazione della personalità del reo, in base alla cui analisi si potrà giungere ad un giudizio di pericolosità sociale (v.) del delinquente. Il delinquente socialmente pericoloso, imputabile o non imputabile, è infatti soggetto all’applicazione delle misure di sicurezza, secondo un criterio di prevenzione di reati che è probabile che il soggetto socialmente pericoloso commetta in futuro. V. abitualità ; tendenza a delinquere; professionalità .


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