Linea  dalla  quale  è  misurata l’ampiezza  delle  acque  territoriali a partire dalla  costa.  Si distinguono: a) linee di base normali:  linea  di bassa  marea  lungo  la costa,  che segue  le sinuosità  ed  il contorno delle  coste  di uno  Stato;  b)  linee di base rette:  linee  ideali  che collegano  punti  appropriati della  costa,  nel caso  in cui questa  presenti profonde rientranze e sia molto  frastagliata o quando esista nelle  sue  immediate vicinanze  una  frangia  di isole; c) linee di base arcipelagiche: linee di base diritte che congiungono i punti  più  estremi  delle  isole e degli  scogli più esterni  di uno  Stato  arcipelagico. V. anche  mare, linee di base territoriale.  
 linee di base arcipelagiche:  linee  rette  cui possono  fare  ricorso  per  la determinazione del limite  interno del mare  territoriale gli Stati  costituiti  interamente da uno  o più  arcipelaghi ed  eventualmente da  altre  isole,  secondo  il disposto dell’articolo  46 della  Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto  del mare.  Le  linee di base linee di base a partire dalle  quali  vengono  misurate le acque  territoriali, la zona  contigua,  la piattaforma continentale e la zona  economica esclusiva, racchiudono al loro  interno le c.d. acque  arcipelagiche. I principali  requisiti cui devono  rispondere queste  linee  (art.  47) sono:  a) lunghezza  di ogni linea  non  superiore a 100 o 125 miglia  per  non  più  del 3%  del totale  dei segmenti;  b)  rapporto tra  superfici  marine  e terre  emerse  in ragione,  al massimo,  di 9 a 1; c) tracciato complessivo  che non  si discosta  in modo sensibile  dalla  configurazione dell’arcipelago. V. anche  acque,  linee di base arcipelagiche.  
 linee di base mediane o di equidistanza:  linee,  ciascun  punto  delle  quali  è  equidistante dai punti  più  vicini delle  linee di base dalle  quali  è  misurata la delimitazione delle  zone  di rispettiva  giurisdizione di Stati  con  coste  contrapposte o adiacenti. Il concetto di linea  mediana viene  impiegato riguardo alla  delimitazione del mare  territoriale (Conv.  Ginevra, 1958, sul mare  territoriale, art.  12; Conv. di Montego Bay, 1982 sul diritto  del mare,  art.  15) e quella  frontale della piattaforma continentale di Stati  con  coste  contrapposte (Conv.  Ginevra, 1958, sulla piattaforma continentale, art.  6, comma  1o); mentre quello  di linea di equidistanza viene  riferito  alla  delimitazione laterale della piattaforma continentale nel caso  di coste  adiacenti (Conv.  Ginevra, 1958, sulla piattaforma continentale, art.  6, comma  2o). Secondo  la giurisprudenza internazionale, mentre la linea  di base  mediana ha  acquisito  valore  di regola  generale consuetudinaria per  la delimitazione del mare  territoriale, ciò  non  è  vero  con  riferimento alla  piattaforma continentale (Corte internazionale di giustizia,  1969, affare  della  piattaforma continentale del Mare  del Nord).   
 linee di base normali:  linea  di bassa  marea  che segue  le sinuosità  delle  coste  di uno Stato  e che costituisce  il limite  interno del mare  territoriale ed  il limite esterno delle  acque  interne. La  Convenzione di Ginevra del 18 aprile  1958, sul mare  territoriale e la zona  contigua  (art.  3), dispone  che salvo disposizioni  contrarie, la linea  di base  normale  che serve  a misurare l’ampiezza  del mare  territoriale è  la linea  di bassa  marea  lungo  le coste, qual  è  indicata  sulle carte  marine  a grande  scala riconosciute ufficialmente dallo  Stato  costiero.  Tale  disposizione  è  ribadita dall’art.  5 della Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto  del mare.   
 linee di base rette:  linee di base ideali,  costruite geometricamente, congiungenti i punti  sporgenti  della  costa,  o le estremità  delle  isole o degli  scogli eventualmente esistenti in  prossimità  di essa. Le  Convenzioni di codificazione (Ginevra 1958, art.  4; Montego Bay, 1982, art.  7) si limitano  a precisare che tali  linee  non debbono discostarsi  in maniera apprezzabile dalla  direzione  generale della costa;  che le aree  delle  acque  situate  all’interno  delle  linee  rette  devono essere  sufficientemente legate  al dominio  terrestre per  poter  esser sottoposte al regime  delle  acque  interne ed  infine  che per  la determinazione  delle  linee di base si può  tener  conto  anche  degli  interessi  economici  delle  regioni  costiere  interessate chiaramente comprovate dal lungo  uso. Il tracciato di linee di base  linee di base  tra  i punti  di entrata di una  insenatura è  anche  ammesso,  a patto  che si  tratti  di una  baia  in senso  giuridico,  vale  a dire  di una insenatura ben  marcata avente  una  superficie  almeno  eguale  a quella  del semicerchio  il cui  diametro sia costituito  dalla  linea  di chiusura  dell’insenatura stessa.  La  linea  di chiusura  della  baia  non  può  tuttavia eccedere le 24 miglia  (Conv.  di Ginevra, art.  7, comma  2o; Conv.  di Montego Bay, art.  10, comma  2o), salvo  che non  si tratti  di baia  storica.  La legittimità  delle  linee di base linee di base è  stata  affermata dalla  Corte  internazionale di giustizia, con  la sentenza del 1951 sull’Affare  delle  pescherie norvegesi. 		
			
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