Enciclopedia giuridica

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Linee di base

Linea dalla quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali a partire dalla costa. Si distinguono: a) linee di base normali: linea di bassa marea lungo la costa, che segue le sinuosità ed il contorno delle coste di uno Stato; b) linee di base rette: linee ideali che collegano punti appropriati della costa, nel caso in cui questa presenti profonde rientranze e sia molto frastagliata o quando esista nelle sue immediate vicinanze una frangia di isole; c) linee di base arcipelagiche: linee di base diritte che congiungono i punti più estremi delle isole e degli scogli più esterni di uno Stato arcipelagico. V. anche mare, linee di base territoriale.

linee di base arcipelagiche: linee rette cui possono fare ricorso per la determinazione del limite interno del mare territoriale gli Stati costituiti interamente da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole, secondo il disposto dell’articolo 46 della Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare. Le linee di base linee di base a partire dalle quali vengono misurate le acque territoriali, la zona contigua, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, racchiudono al loro interno le c.d. acque arcipelagiche. I principali requisiti cui devono rispondere queste linee (art. 47) sono: a) lunghezza di ogni linea non superiore a 100 o 125 miglia per non più del 3% del totale dei segmenti; b) rapporto tra superfici marine e terre emerse in ragione, al massimo, di 9 a 1; c) tracciato complessivo che non si discosta in modo sensibile dalla configurazione dell’arcipelago. V. anche acque, linee di base arcipelagiche.

linee di base mediane o di equidistanza: linee, ciascun punto delle quali è equidistante dai punti più vicini delle linee di base dalle quali è misurata la delimitazione delle zone di rispettiva giurisdizione di Stati con coste contrapposte o adiacenti. Il concetto di linea mediana viene impiegato riguardo alla delimitazione del mare territoriale (Conv. Ginevra, 1958, sul mare territoriale, art. 12; Conv. di Montego Bay, 1982 sul diritto del mare, art. 15) e quella frontale della piattaforma continentale di Stati con coste contrapposte (Conv. Ginevra, 1958, sulla piattaforma continentale, art. 6, comma 1o); mentre quello di linea di equidistanza viene riferito alla delimitazione laterale della piattaforma continentale nel caso di coste adiacenti (Conv. Ginevra, 1958, sulla piattaforma continentale, art. 6, comma 2o). Secondo la giurisprudenza internazionale, mentre la linea di base mediana ha acquisito valore di regola generale consuetudinaria per la delimitazione del mare territoriale, ciò non è vero con riferimento alla piattaforma continentale (Corte internazionale di giustizia, 1969, affare della piattaforma continentale del Mare del Nord).

linee di base normali: linea di bassa marea che segue le sinuosità delle coste di uno Stato e che costituisce il limite interno del mare territoriale ed il limite esterno delle acque interne. La Convenzione di Ginevra del 18 aprile 1958, sul mare territoriale e la zona contigua (art. 3), dispone che salvo disposizioni contrarie, la linea di base normale che serve a misurare l’ampiezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo le coste, qual è indicata sulle carte marine a grande scala riconosciute ufficialmente dallo Stato costiero. Tale disposizione è ribadita dall’art. 5 della Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare.

linee di base rette: linee di base ideali, costruite geometricamente, congiungenti i punti sporgenti della costa, o le estremità delle isole o degli scogli eventualmente esistenti in prossimità di essa. Le Convenzioni di codificazione (Ginevra 1958, art. 4; Montego Bay, 1982, art. 7) si limitano a precisare che tali linee non debbono discostarsi in maniera apprezzabile dalla direzione generale della costa; che le aree delle acque situate all’interno delle linee rette devono essere sufficientemente legate al dominio terrestre per poter esser sottoposte al regime delle acque interne ed infine che per la determinazione delle linee di base si può tener conto anche degli interessi economici delle regioni costiere interessate chiaramente comprovate dal lungo uso. Il tracciato di linee di base linee di base tra i punti di entrata di una insenatura è anche ammesso, a patto che si tratti di una baia in senso giuridico, vale a dire di una insenatura ben marcata avente una superficie almeno eguale a quella del semicerchio il cui diametro sia costituito dalla linea di chiusura dell’insenatura stessa. La linea di chiusura della baia non può tuttavia eccedere le 24 miglia (Conv. di Ginevra, art. 7, comma 2o; Conv. di Montego Bay, art. 10, comma 2o), salvo che non si tratti di baia storica. La legittimità delle linee di base linee di base è stata affermata dalla Corte internazionale di giustizia, con la sentenza del 1951 sull’Affare delle pescherie norvegesi.


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