Enciclopedia giuridica

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Piattaforma continentale

Fondo e sottofondo delle zone marine costiere che si estendono, al di fuori delle acque territoriali, sino all’isobata dei 200 metri o, al di là di questo limite, sino al punto in cui, in relazione allo sviluppo della tecnologia estrattiva, è possibile lo sfruttamento di zone situate a profondità maggiori (Conv. Ginevra, 1958, sulla piattaforma continentale, art. 1). La nozione ed il relativo istituto si affermano con la Dichiarazione del 28 settembre 1945 con cui il Presidente degli stati Uniti del tempo, Truman, premesso il principio che la piattaforma continentale poteva considerarsi come il prolungamento in mare della terraferma, affermò che le risorse naturali del fondo e del sottofondo marino sottostanti l’alto mare, ma adiacente alle coste dovevano ritenersi come appartenenti agli Stati Uniti e soggetti alla loro giurisdizione e controllo. La Dichiarazione precisava altresì che il carattere di alto mare delle acque sovrastanti la piattaforma continentale ed il conseguente diritto di libera navigazione non erano in nessun modo in discussione. La definizione geologica di piattaforma continentale è quella di piana sommersa che degrada dolcemente, a partire dalla linea di costa, verso il largo, sino al punto in cui l’inclinazione aumenta considerevolmente, per poi sprofondare nella scarpata continentale ai piedi della quale inizia la zona di sedimenti rocciosi denominata risalita continentale, che discende gradualmente nella piana abissale fino al limite esterno del margine continentale. Tale margine non comprende, dunque, il fondo degli abissi oceanici con le dorsali marine ed il relativo sottofondo (Conv. Montego Bay, 1982, sul diritto del mare, art. 73, comma 3o). V. anche mare territoriale.

delimitazione della piattaforma continentale: la piattaforma continentale piattaforma continentale tra Stati prospicienti o contigui viene effettuata, secondo il disposto della Convenzione di Ginevra del 1958 (art. 6), mediante accordo. In mancanza di accordo ed a meno che circostanze speciali non giustifichino una altra delimitazione, questa è costituita dalla linea mediana (per gli Stati prospicienti) o di equidistanza (per gli Stati contigui), i cui punti sono equidistanti dai punti più vicini delle linee di base a partire dalle quali è misurata l’ampiezza del mare territoriale. Alla regola accordo/mediana/circostanze speciali, la successiva Convenzione di Montego Bay del 1982 ha sostituito la regola dell’equità (art. 83 (1)), disponendo che: la piattaforma continentale piattaforma continentale tra Stati con coste contrapposte o contigue si effettua per mezzo di accordo conformemente al diritto internazionale, come previsto dall’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, al fine di pervenire ad una soluzione equa. Secondo la giurisprudenza internazionale, la regola di equità rappresenta oggi la norma di diritto internazionale generale per la delimitazione sia della piattaforma continentale che della zona economica esclusiva.

limite esterno della piattaforma continentale: il piattaforma continentale piattaforma continentale (outer limit) è fissato oggi a 200 miglia dalla costa, indipendentemente dalla conformazione geologica del fondo e sottofondo marino, potendo arrivare ad un massimo di 350 miglia, laddove la conformazione dei fondali lo consenta. Dato che tale estensione ulteriore inciderebbe sull’Area internazionale dei fondali marini, dichiarata patrimonio comune dell’umanità , una quota dei proventi ricavata dallo sfruttamento della zona tra le 200 e le 350 miglia deve essere versata dallo Stato costiero all’Autorità internazionale dei fondali marini, per la successiva ripartizione tra i Pvs (Conv. Montego Bay, art. 82). La fissazione del piattaforma continentale piattaforma continentale è demandata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, alla costituenda Commissione per i limiti della piattaforma continentale, sulla base di precisi criteri tecnici dettati dalla Convenzione stessa (art. 76).


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