Rientra nella  più  ampia  funzione  della  sicurezza  sociale (v.).  L’erogazione di prestazioni assistenziali  mira  a garantire l’uguaglianza  dei cittadini attraverso forme  di solidarietà  sociale.  A  seguito  dell’evoluzione storicoassistenza e beneficenzasociale, sono  progressivamente mutati  i destinatari delle  prestazioni assistenziali.  Se, sul finire  del secolo  scorso,  l’assistenza  era  rivolta,  per  lo più , alla  soluzione  del problema del pauperismo e degli  orfani,  oggi essa  è orientata ad  assistere  altre  categorie  di bisognosi,  quali,  ad  esempio,  gli anziani,  i tossicodipendenti, gli immigrati,  i portatori di handicap. Il variare dei beneficiari  comporta mutamenti in relazione  ai soggetti  erogatori ed  alle modalità  di svolgimento  della  funzione.  (Sandulli). 
 forme di assistenza e beneficenza:  l’assistenza,  ai sensi  dell’art.  38, ultimo  comma,  Cost.  può  essere pubblica  o privata.  Nell’ambito  dell’assistenza  pubblica,  la dottrina distingueva,  sotto  il profilo  funzionale, l’assistenza  sociale,  resa  dai pubblici poteri  per  obbligo  di legge, dall’assistenza e beneficenza, consistente in forme  assistenziali  dal carattere discrezionale, erogate, precedentemente alla  pubblicizzazione delle istituzioni  di beneficenza operata con  l. 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d.  l. Crispi),  dalle  opere  pie.  Tale  distinzione non  ha  più  ragione  di sussistere, sia in relazione  ai compiti,  in quanto l’aspetto  caritativo occupa  ormai  una posizione  residuale nell’ordinamento della  materia, sia in relazione  alle attribuzioni, dal momento che l’intera  funzione  assistenziale  è  stata trasferita alle  regioni  con  il d.p.r.  n. 616 del 1977. L’assistenza  pubblica, dunque, assume,  oggi, una  fisionomia  unitaria.  In  ordine  ai soggetti erogatori, l’assistenza  pubblica  è  prestata dalle  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza e  dai comuni  attraverso le istituzioni  di cui agli artt.  22 e 23 della  l. n. 142 del 1990. L’assistenza  privata  è  assicurata da  istituzioni  private,  da organizzazioni di volontariato disciplinate dalla  l. 11 agosto  1991, n. 266, e dalle  ex Ipab  che hanno  chiesto  ed  ottenuto il riconoscimento della personalità  giuridica  di diritto  privato  in virtù  della  sentenza della  Corte Costituzionale n. 396 del 1988. (Sandulli). 
 riforma della funzione di assistenza e beneficenza:  in questi  ultimi  anni,  va sempre  più evidenziandosi la necessità  di prevedere, con  una  leggeassistenza e beneficenzaquadro che riformi la materia, una  organizzazione a rete,  di cui siano  parte  i soggetti  pubblici ed  i soggetti  privati  e che operi  attraverso forme  coordinate di programmazione. (Sandulli). 		
			
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