attività  di volontariato:   la l. 11 agosto  1991, n. 266 (cosiddetta leggevolontariatoquadro sul volontariato), considera volontariato quella  prestata in modo  personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte  (v. organizzazioni di volontariato), senza  fini di lucro  anche  indiretto ed  esclusivamente per  fini di solidarietà  (art.  2, comma  1o, l. n. 266 del 1991). L’volontariato volontariato non  può essere  retribuita in alcun  modo  nemmeno dal beneficiario. Al  volontario possono  essere  soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese  effettivamente sostenute per  l’attività  prestata, entro  limiti preventivamente stabiliti  dalle  organizzazioni stesse  (art.  2, comma  2o, l. n. 266 del 1991). La  qualità  di volontario è  incompatibile con  qualsiasi  forma di rapporto di lavoro  subordinato o autonomo e con  ogni  altro  rapporto di contenuto patrimoniale con  l’organizzazione di cui fa parte  (art.  2, comma 3o, l. n. 266 del 1991). V. anche  organizzazioni di volontariato. 
 organizzazioni di volontariato:  la l. 11 agosto  1991, n. 266 (cosiddetta leggevolontariatoquadro sul volontariato), ha  previsto  una  disciplina  organica  per  le volontariato. Sono  considerate volontariato gli organismi  liberamente costituiti  al fine di svolgere  attività  di volontariato (v.),  che si avvalgono  in modo  determinante e prevalente delle  prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri  aderenti (art.  3, comma  1o, l. n. 266 del 1991). Le  volontariato volontariato possono  assumere  la forma  giuridica  che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro  fini, salvo  il limite  di compatibilità  con lo scopo  solidaristico  (art.  3, comma  2o, l. n. 266 del 1991). Negli accordi degli  aderenti, nell’atto  costitutivo  o nello  statuto delle  volontariato volontariato, oltre  a quanto prescritto per  le diverse  forme  che l’organizzazione assume,  devono  essere  espressamente previsti:  1) l’assenza  di fini di lucro;  2) la democraticità  della struttura; 3) l’elettività  delle  cariche  associative;  4) la gratuità  delle  cariche associative;  5) la gratuità  delle  prestazioni fornite  dagli  aderenti; 6) i criteri di ammissione  e di esclusione  degli  aderenti; 7) i diritti  e gli obblighi  degli aderenti; 8) l’obbligo  di formazione del bilancio,  dal quale  devono  risultare i beni,  i contributi e i lasciti ricevuti,  nonche´  le modalità  di approvazione dello  stesso  da  parte  dell’assemblea degli  aderenti (art.  3, comma  4o, l. n. 266 del 1991). Le  volontariato volontariato possono  assumere  lavoratori dipendenti (v. lavoro,  volontariato subordinato) o avvalersi  di prestazioni di lavoro  autonomo (v. lavoro,  volontariato autonomo) esclusivamente nei limiti necessari  al loro  regolare funzionamento  oppure occorrenti a qualificare  o specializzare l’attività  da esse  svolta  (art.  3, comma  4o, l. n. 266 del 1991). Le  volontariato volontariato traggono le risorse economiche per  il loro  funzionamento e per  lo svolgimento  della  propria attività  da: a) contributi degli  aderenti; b)  contributi dei privati;  c) contributi dello  Stato,  di enti  o di istituzioni  pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno  di specifiche  e documentate attività  o progetti; d)  contributi di organismi  internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f)  rimborsi  derivanti da  convenzioni;  g) entrate derivanti da  attività commerciali  e produttive marginali  (art.  5, comma  1o, l. n. 266 del 1991). La  l. n. 266 del 1991 introduce un’importante deroga  in materia  di acquisti di beni  da  parte  delle  associazioni  (v. associazione,  acquisti dell’ volontariato): le volontariato volontariato, prive  di personalità  giuridica,  iscritte  nei registri  delle  volontariato, possono  acquistare beni  mobili  registrati (v. beni, volontariato mobili  registrati) e beni  immobili  (v. beni, volontariato immobili) occorrenti per  lo svolgimento  dell’attività ; possono  inoltre,  in  deroga  agli articoli  600 e 786 del c.c., accettare donazioni e, con  beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni  ricevuti  e le loro  rendite esclusivamente al conseguimento delle  finalità  previste  dagli  accordi, dall’atto  costitutivo  e dallo  statuto (art.  5, comma  2o, l. n. 266 del 1991). Tali beni  sono  intestati alle  volontariato volontariato alle  quali  sono  dichiarati applicabili  gli artt. 2659 e 2660 c.c. in materia  di trascrizione (art.  5, comma  3o, l. n. 266 del 1991). In  caso  di scioglimento,  cessazione  ovvero  estinzione delle  volontariato volontariato ed indipendentemente dalla  loro  forma  giuridica,  i beni  che residuano dopo l’esaurimento della  liquidazione sono  devoluti  ad  altre  volontariato volontariato operanti in identico  o analogo  settore, secondo  le indicazioni  contenute nello  statuto o negli  accordi  degli  aderenti, o, in mancanza,  secondo  le disposizioni  del c.c. (art.  5, comma  4o, l. n. 266 del 1991). La  predetta legge prevede inoltre  la possibilità  che le volontariato volontariato stipulino  delle  convenzioni  con  lo Stato,  le regioni,  le province  autonome, gli enti  locali e gli altri  enti  pubblici  (art.  7); una  serie di agevolazioni fiscali per  le volontariato volontariato (art.  8); i criteri  ed  i principi  cui devono uniformarsi le leggi regionali  e delle  province  autonome in materia  di volontariato (art.  10); l’istituzione  di un  osservatorio nazionale per  il volontariato con  finalità  di censimento, promozione, pubblicità , sviluppo,  sostegno  e consulenza per  le volontariato (art.  12). L’art.  6 della  predetta legge prevede anche  l’istituzione  di un registro  delle  volontariato volontariato (v. registri delle organizzazioni di), l’iscrizione  nel quale  è condizione necessaria  per  stipulare le convenzioni  e per  beneficiare delle agevolazioni fiscali (art.  6 l. n. 266 del 1991).  
 registri delle  organizzazioni di volontariato:  la l. 11 agosto  1991, n. 266 (cosiddetta leggevolontariatoquadro sul volontariato), prevede l’istituzione  di volontariato volontariato, la cui disciplina  e tenuta è  disciplinata dalle  regioni  e dalle  province  autonome (art.  6, comma  1o, l. n. 266 del 1991). L’iscrizione  delle  organizzazioni di volontariato (v.) nei volontariato è  condizione necessaria  per  accedere ai contributi pubblici  nonche´  per  stipulare le convenzioni, per  beneficiare delle  agevolazioni fiscali, per  godere  delle agevolazioni in tema  di acquisti  a titolo  gratuito previste  dalla  l. n. 266 del 1991. Hanno diritto  ad  essere  iscritte  nei registri  le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti  di cui all’articolo  3 e che alleghino  alla  richiesta  copia dell’atto  costitutivo  e dello  statuto o degli  accordi  degli  aderenti. (art.  6, comma  3o, l. n. 266 del 1991). Le  regioni  e le province  autonome determinano i criteri  per  la revisione  periodica  dei registri,  al fine di verificare  il permanere dei requisiti  e l’effettivo  svolgimento  dell’attività  di volontariato da  parte  delle  organizzazioni iscritte.  Le  regioni  e le province  autonome dispongono la cancellazione dal registro  con  provvedimento motivato. (art. 6, comma  4o, l. cit.). Contro il provvedimento di diniego  dell’iscrizione  o contro  il provvedimento di cancellazione è  ammesso  ricorso,  nel termine di trenta giorni  dalla  comunicazione, al Tar,  il quale  decide  in Camera di consiglio,  entro  trenta giorni  dalla  scadenza  del termine per  il deposito del ricorso,  uditi  i difensori  delle  parti  che ne  abbiano fatto  richiesta.  La decisione  del tribunale è  appellabile, entro  trenta giorni  dalla  notifica  della stessa,  al Consiglio  di Stato,  il quale  decide  con  le medesime  modalità  e negli  stessi termini.  (art.  6, comma  5o, l. cit.). Le  regioni  e le province autonome inviano  ogni  anno  copia  aggiornata dei registri  all’osservatorio nazionale per  il volontariato (art.  6, comma  6o, l. cit.). Le  organizzazioni iscritte  nei registri  sono  tenute alla  conservazione della  documentazione relativa  alle entrate di cui all’articolo  5, comma  1o, con  l’indicazione  nominativa dei 		
			
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