Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Ubriachezza

Lo stato di ubriachezza rileva sotto il profilo penale: a) essendo punibile sia il soggetto che versi in stato di manifesta ubriachezza (art. 688 c.p.), sia il soggetto che procuri od aggravi in altri lo stato di ubriachezza (artt. 86, 613, 689 e 391 c.p.); b) incidendo sull’imputabilità , escludendo totalmente o parzialmente la capacità di intendere e di volere, nel caso di ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91 c.p.) o nel caso di cronica intossicazione da alcool (art. 95 c.p.); c) aggravando la pena per i reati commessi in stato di ubriachezza volontaria, colposa, preordinata (art. 92 c.p.) o abituale (art. 94 c.p.); d) dovendosi applicare la misura di sicurezza del ricovero in una casa i cura e di custodia per i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza abituale (art. 221 c.p.).

ubriachezza abituale: per l’art. 94 c.p. è ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e viene altresì a trovarsi per effetto di tale abitudine, in stato di frequente ubriachezza. Oltre a non escludere e a non diminuire l’imputabilità , l’ubriachezza ubriachezza comporta un aumento di pena, cui si aggiunge di regola una misura di sicurezza, che può essere costituita dal ricovero di una casa di cura e di custodia oppure dalla libertà vigilata art. 221. Anche la presente ipotesi va riportata nell’ambito del principio della responsabilità personale, negli stessi termini indicati per la ubriachezza volontaria o colposa. La variante dell’aumento di pena risponde alla più intensa capacità criminale, rappresentata dal vizio di ubriacarsi. L’ubriachezza ubriachezza come ipotesi autonoma, contrapposta alla intossicazione cronica da alcol, è stata criticata sin dalla sua introduzione. Clinicamente, la distinzione è stata ritenuta discutibile in teoria e di non facile accertamento pratico, poiche´ mal si concepisce un ubriaco abituale che non versi in situazione patologica di intossicazione perdurante e, inoltre, perche´ negli etilisti abituali si ha un graduale cedimento dei freni inibitori con una sempre minore capacità di resistenza al bisogno cogente di alcol. La labilità della distinzione sarebbe dimostrata dal fatto che il codice, con evidente contraddizione, prevede la casa di cura e custodia anche per gli abituali. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche si ritiene che la distinzione sia fondata e meglio precisabile. L’ubriachezza ubriachezza è conseguenza dell’alcoldipendenza, la quale di per se´ non è causa di esclusione o riduzione della capacità di intendere e volere, tale diventando solo quando ha portato ad alterazioni abituali di tipo psicotico e deteriorativo delle funzioni psichiche. E, d’altro canto, la cronica intossicazione, lungi dall’identificarsi con la semplice alcoldipendenza, si ha solo in presenza di siffatte alterazioni psicotiche. Altro problema è se mantenere la figura autonoma, aggravatrice di pena, dell’ubriachezza ubriachezza, per buona parte ispirata all’idea di punire un vizio colpevole. (Magagnoli).

ubriachezza accidentale: è l’ubriachezza determinata da caso fortuito o forza maggiore (art. 91 c.p.), cioè da un fatto imprevedibile od incalcolabile che interferisce di sorpresa nel comportamento del soggetto in modo da provocare un evento che non si possa, con le ordinate cautele, evitare (come quando, per esempio, per errore scusabile si scambi dell’alcol puro per una bevanda innocua), ovvero da una energia esterna, naturale od umana, inevitabile ed irresistibile (c.d. forza maggiore) che soggioga la volontà e la resistenza del soggetto (come, per es., nell’ipotesi dell’addetto ad una distilleria che si sia ubriacato per aver lavorato in un ambiente saturo di vapori alcolici in seguito ad un guasto dell’impianto). Trattasi cioè di ubriachezza assolutamente incolpevole che: se piena ed in grado di escludere la capacità di intendere e di volere rende il soggetto non imputabile (e quindi non punibile per il fatto commesso in stato di ubriachezza ubriachezza); se non piena ma comunque in grado di scemare grandemente la capacità di intendere e di volere opera come diminuente della pena (art. 91 c.p.).

ubriachezza colposa: è quella derivata da imprudenza o negligenza, come nel caso di colui che, pur non volendo ubriacarsi, poteva prevedere che assumendo quella quantità di sostanza alcolica si sarebbe ubriacato. In caso di reati commessi in stato di ubriachezza derivante da colpa il soggetto agente è considerato pienamente imputabile (art. 92 c.p.) e non è prevista alcuna diminuzione (o aumento) di pena per gli illeciti eventualmente commessi.

ubriachezza manifesta: l’art. 688 c.p. punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sia colto in stato di manifesta ubriachezza. Se l’ubriachezza è abituale è previsto un aumento di pena. Per l’accertamento della ubriachezza ubriachezza si ritiene non necessaria l’indagine peritale, essendo sufficiente una valutazione esteriore del soggetto agente e del suo comportamento (alito vinoso, barcollamento, schiamazzi ecc.).

ubriachezza preordinata: nel caso in cui ci si ponga in stato di ubriachezza al fine di commettere un reato, o di prepararsi una scusa, la pena per il reato eventualmente commesso è aumentata (art. 92 c.p.).

ubriachezza procurata: la condotta di colui che pone un altro soggetto in stato di ubriachezza rileva sotto il profilo penale in diverso modo. Innanzitutto, se taluno somministrando bevande alcoliche pone altrui in uno stato di ubriachezza, tale da escludere la capacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato eventualmente commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato tale stato (art. 86 c.p.). Sono poi previste sanzioni penali per chi, somministrando sostanze alcoliche, pone una persona senza il consenso di lui in stato di incapacità di intendere o di volere (art. 613 c.p.) o comunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagioni l’ubriachezza altrui (art. 960 c.p.). Ev punito infine chiunque somministri bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.).

ubriachezza procurata a minore: è punito l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande il quale, somministrando, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di anni sedici ne cagiona l’ubriachezza (art. 689 c.p.).

ubriachezza volontaria: nel caso di reati commessi in stato di ubriachezza ubriachezza (cioè intenzionale) il soggetto agente è ritenuto pienamente imputabile. Lo stato di ubriachezza non determina in tale ipotesi ne´ aumento ne´ diminuzione di pena per reati eventualmente commessi. Diverso il caso in cui l’ubriachezza ubriachezza sia stata preordinata al fine di commettere il reato (v. ubriachezza preordinata).


U.N.H.C.R.      |      Uccisione


 
.