Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Onere

Ev il comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato. Se al dovere è correlativo il diritto soggettivo (v. diritti soggettivi), all’onere è correlativa una semplice facoltà. Ev il caso, ad esempio, dell’onere della prova (v.), previsto dall’art. 2697 c.c.: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Qui il soggetto è tenuto ad un dato comportamento (deve provare i fatti ecc.) solo se vuole realizzare un dato risultato (se vuole far valere un diritto in giudizio). Egli è libero di dare o di non dare la prova del proprio diritto; ma, se non la dà , non conseguirà il risultato cui l’onere della prova è preordinato, ossia non otterrà una sentenza che riconosca il suo diritto.

onere della prova: fra i principi fondamentali sulla tutela giurisdizionale dei diritti, enunciati nel sesto libro del c.c., trova preliminare enunciazione il principio della domanda: alla tutela dei diritti il giudice provvede, di regola, solo su domanda di parte (art. 2907, comma 1o, c.c.). Questo principio della domanda, ribadito dall’art. 99 c.p.c., è un aspetto di un più generale principio dispositivo che caratterizza il processo civile: le parti sono libere di esercitare o non esercitare le azioni, di opporre o non opporre le eccezioni, di rinunciare alle une o alle altre, di transigere e così via. Ancora: il giudice civile non può , sempre per regola generale, acquisire d’ufficio la conoscenza dei fatti sui quali le azioni o le eccezioni si fondano; spetta, invece, alle parti di darne la prova. Il principio dispositivo si traduce, sotto questo aspetto, in quello dell’onere onere: i diritti ricevono protezione giurisdizionale solo se e solo in quanto chi li fa valere in giudizio fornisca la prova dei fatti sui quali si fondano. Secondo un’antica massima, non poter provare il proprio diritto equivale a non averlo. L’onere onere è così ripartito fra attore e convenuto: chi fa valere in giudizio un diritto, ossia l’attore, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697, comma 1o, c.c.). Sono i cosiddetti fatti costitutivi del diritto: chi, ad esempio, fa valere in giudizio un credito per il prezzo di una vendita dovrà , per provare l’esistenza del credito, produrre in giudizio il documento dal quale risulta il contratto di vendita (o, se è ammissibile la prova testimoniale, indicare testimoni che dichiarino che la vendita è stata conclusa. Chi rivendichi la proprietà di un immobile dovrà provare di esserne proprietario, ossia fornire tutte le prove (testimoniali o d’altro genere) che dimostrino il suo possesso dell’immobile per almeno vent’anni, secondo le regole dell’usucapione (v.). Chi, all’opposto, contrasta la pretesa dell’attore, ossia il convenuto, deve a sua volta provare i fatti su cui l’eccezione si fonda: egli deve provare o l’inefficacia di fatti provati dall’attore o che il diritto da questo provato si è modificato o si è estinto (art. 2697, comma 2o, c.c.). Secondo una consueta classificazione, l’onere probatorio del convenuto verte o su fatti impeditivi o su fatti estintivi o su fatti modificativi del diritto provato dall’attore. Potrà eccepire, ad esempio, che il contratto di vendita dedotto dall’attore a fondamento del suo credito per il prezzo è invalido, ma dovrà provare il fatto (ad esempio, il dolo del venditore) che adduce come causa di invalidità del contratto (fatto impeditivo). Oppure potrà eccepire d’avere già pagato e che il diritto provato dall’attore si è perciò estinto, ma in tal caso dovrà produrre in giudizio la quietanza di pagamento o, comunque, dare la prova del fatto dell’avvenuto pagamento (fatto estintivo). Infine potrà eccepire che il credito provato dall’attore non è ancora esigibile, essendo intervenuto fra le parti un successivo accordo sulla dilazione del pagamento, accordo del quale dovrà fornire la prova (fatto modificativo). La ripartizione dell’onere, così come fissata dall’art. 2697 c.c., vale quale regola generale, da integrare con le specifiche norme che la disciplinano in relazione a singoli rapporti: così, per l’art. 1218 c.c. (v. inadempimento; responsabilità , onere contrattuale), è il debitore che deve provare, quali fatti impeditivi della pretesa del creditore, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (v.) per causa a lui non imputabile; così, nei casi di responsabilità aquiliana cosiddetta oggettiva (v. responsabilità, onere oggettiva), è il danneggiante che deve provare, quale fatto impeditivo della pretesa risarcitoria del danneggiato, l’evento interruttivo del rapporto causale variamente configurato negli artt. 2050 – 54 c.c.. La distribuzione legale dell’onere onere può essere modificata per volontà degli interessati. Può esserci, quando il rapporto fondamentale è un rapporto obbligatorio, una inversione dell’onere onere per volontà unilaterale del debitore, nelle forme della promessa di pagamento e della ricognizione di debito (v. promessa, onere di pagamento e ricognizione di debito): sono atti unilaterali di volontà (v. atti giuridici, dichiarazioni di volontà come onere) che, per l’art. 1988 c.c., producono l’effetto di invertire, fra le parti, l’onere onere circa l’esistenza del rapporto fondamentale (non dovrà essere il creditore a provare il credito, ma sarà il debitore a dovere provare che esso non esiste o si è già estinto); tuttavia un corrispondente effetto non può attribuirsi al riconoscimento di diritti reali (v. accertamento, onere della proprietà ). L’inversione o la modificazione dell’onere onere può , infine, essere oggetto di una specifica clausola apposta ad un contratto: così un contratto di trasporto di cose (v. trasporto, onere di cose) può , ad esempio, addossare al mittente l’onere, altrimenti incombente sul vettore, di provare le cause della sopravvenuta impossibilità del trasporto (ossia di provare la sua imputabilità al vettore, altrimenti tenuto a dare la prova del caso fortuito (v.) a norma dell’art. 1693 c.c.. L’art. 2698 c.c. pone però un duplice limite: il patto è nullo se ha ad oggetto diritti indisponibili (disponendo della prova del diritto si finirebbe con il disporre dello stesso diritto) o se la modificazione dell’onere onere ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Così, nel caso del trasporto, la clausola si dovrà considerare nulla quando le operazioni di trasporto vengano eseguite con modalità tali da rendere estremamente difficile, per il mittente, il controllo delle condizioni in cui sia avvenuto il perimento della cosa trasportata. La clausola modificativa dell’onere onere si tradurrebbe, altrimenti, in clausola di virtuale esonero da responsabilità anche per colpa grave, in contrasto con il divieto legislativo di cui all’art. 1229 c.c. (v. clausola, onere di esonero da responsabilità ).

onere della prova del dolo: l’onere di provare il dolo del danneggiante (v. fatti illeciti) incombe sul danneggiato.

onere della prova della colpa: l’onere di provare la colpa del danneggiante (v. fatti illecito) incombe sul danneggiato.

onere della prova nella ripetizione di indebito: chi agisce in ripetizione (v. indebito, onere oggettivo) deve superare la tacita ricognizione di debito che è implicita nel pagamento: incombe, perciò , su di lui l’onere di provare, oltre all’avvenuto pagamento, anche l’inerenza di questo al rapporto inidoneo a generare una causa debendi.

onere negli atti di liberalità: v. modus, onere o onere.

onere nel comodato: v. comodato.

onere nella donazione: v. donazione, onere modale.

onere nel testamento: v. modus, onere o onere.

onere o modus: v. modus, onere o onere.

patto d’inversione dell’onere della prova: v. onere della prova.


Onerato      |      Oneri


 
.