Enciclopedia giuridica

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Lastrico solare

I lastrici solari degli edifici condominiali (v. condominio), sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani, se il contrario non risulta dal titolo (art. 1117 n. 1 c.c.). Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostituzioni del lastrico solare: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore di piano o della porzione di piano di ciascuno (art. 1126 c.c.). Non si possono costruire lastrici solari e simili, muniti di prospetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore del lastrico solare. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica (art. 905, commi 2o e 3o, c.c.).


Lascito      |      Latitanza


 
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