Enciclopedia giuridica

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Lascito



lascito a favore di enti ecclesiastici: si tratta di donazioni testamentarie e legali, fatti in favore di enti ecclesiastici, e la cui normativa è attratta della disciplina degli acquisti degli enti confessionali e al relativo regime del controllo statuale (art. 17 c.c., art. 16 r.d. n. 289 del 1930; art. 12, comma 4o, l. n. 449 del 1984). Trattandosi di atto a titolo gratuito e mortis causa, è richiesta a norma delle disposizioni ora richiamate, l’autorizzazione governativa. Attualmente il meccanismo dell’autorizzazione governativa incide esclusivamente come controllo parziale dei movimenti patrimoniali che fanno capo ad enti ecclesiastici, in quanto ricade proprio sull’acquisto dei beni per donazione o lascito testamentario anche in forma di legato. In questa ipotesi, infatti, data l’irremovibilità del contenuto delle disposizioni testamentarie, una volta aperta la successione, il beneficiato non ha modo di aggirare il controllo connesso con la natura immobiliare del bene devoluto. Tale conseguenza potrà essere tuttavia facilmente elusa, qualora l’oggetto dell’acquisto sia trasformabile in un bene mobile, come un’azione o quota societaria non soggetta ad alcuna autorizzazione governativa. .

lascito modale con fini di culto: sono disposizioni testamentarie o legati, ossia negozi a titolo gratuito mortis causa, con cui il disponente destina beni ad causas pias. Dunque, la liberalità a favore del gratificato si traduce in un suo onere, che gli viene imposto per provvedere all’adempimento di uno scopo pio. In tal caso si tratta di beni che, pur confondendosi con un patrimonio, conservano una propria autonomia funzionale, dovendo rimanere a garanzia dell’esecuzione di un’obbligazione determinata, imposta dal disponente, e nella quale si concentra l’effetto pio o di culto. Normalmente, i lasciti si traducono in attribuzioni patrimoniali che, se a favore di enti ecclesiastici, sono soggetti alla generale disciplina dei controlli governativi (art. 17 c.c.; art. 7.5 l. 25 marzo 1985), operati su tutte le persone giuridiche pubbliche e private che non siano società commerciali.


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