caso fortuito in diritto civile:  l’evento  imprevedibile e inevitabile, che il debitore deve provare per  ottenere la propria liberazione, è  il caso fortuito, che corrisponde al concetto comune  di fatalità  (un  terremoto, una  tempesta in mare,  una valanga,  una  frana  ecc.), o la forza  maggiore,  che indica  una  forza  alla quale non  si può  resistere:  una  forza  della  natura (il vento,  l’urto  delle onde del mare  ecc.) o una  forza  umana,  come  il fatto  del terzo  o come  il fatto  dello  stesso  creditore, infine,  come  il provvedimento della  pubblica autorità  (cosiddetto factum  principis).  Neppure i concetti  di caso fortuito e di forza maggiore  vanno  intesi  in senso  naturalistico: essi indicano  gli eventi  che, in rapporto alla  prestazione dedotta in una  data  obbligazione, rivelano  i caratteri della  imprevedibilità  e della  inevitabilità . La  frana  che distrugge una  costruzione non  esime  il costruttore da  responsabilità  per inadempimento, se le preliminari indagini  geologiche  potevano rendere manifesta la natura franosa  del suolo;  ed  altrettanto va detto  per  il terremoto che distrugga  un  edificio  costruito senza  il rispetto  delle  misure antisismiche. Il fatto  del terzo,  che abbia  reso  impossibile  la prestazione non  vale, in linea  di principio,  a liberare il debitore, che è  esonerato da responsabilità  solo  se il fatto  del terzo  era  imprevedibile ed  inevitabile: perciò  l’affondamento della  nave  del vettore ad  opera  di un’altra  nave  che l’abbia  speronata non  esime  il vettore da  responsabilità  per  la perdita del carico,  se la sua  nave  non  disponeva delle  apparecchiature necessarie  per prevenire la collisione.  Lo  stesso  factum  principis,  come  il divieto  posto dall’autorità  all’esecuzione  della  prestazione (diniego  delle  necessarie  autorizzazioni amministrative alla  realizzazione dell’opera o allo  svolgimento dell’attività  in cui la prestazione consiste),  vale  quale  forza  maggiore,  che libera  il debitore, solo  se affatto  inevitabile  e insuperabile da  parte dell’obbligato, il quale  non  è  liberato se il diniego  dell’autorità  era  evitabile (realizzando l’opera  secondo  le prescrizioni  amministrative) o era  superabile (esperendo gli opportuni ricorsi  avverso  il provvedimento illegittimo).  V. anche  trasporto,  contratto  di caso fortuito; assicurazione,  contratto  di caso fortuito; forza  maggiore.  
 caso fortuito in diritto penale:  è  una  causa  soggettiva  di esclusione  del reato.  Più precisamente, al pari  dell’errore (v.),  è  una  causa  che esclude  l’elemento soggettivo  del reato,  cioè  il dolo  (v.) e la colpa (v.) e pertanto differisce dalle  cause  che escludono il nesso  psichico  dell’appartenenza del fatto all’agente,  quali  la forza  maggiore,  l’incoscienza  indipendente dalla  volontà e il costringimento fisico. caso fortuito e forza  maggiore  però , per  la dottrina tradizionale, sono  accomunati da  un  medesimo  presupposto: il nesso  causale tra  la condotta e l’evento.  Sotto  tali  figure  vengono  raggruppate le ipotesi in cui l’evento  non  è  prevedibile soggettivamente, cioè  dall’agente secondo le  conoscenze da  lui possedute o che avrebbe dovuto  possedere in base  alla sua  posizione  e professione; sicche´  nessun  rimprovero può  essergli  mosso. La  più  recente dottrina ha  ricondotto il caso fortuito e la forza  maggiore  nell’ambito della  causalità  umana  (v. causalità , caso fortuito umana),  quali  fattori  di esclusione  di essa, degradando la condotta a mera  condicio  sine qua  non.  Infatti entrambe le figure  esprimono avvenimenti obiettivamente, e non  tanto soggettivamente, non  prevedibili come  verosimili,  i quali  dunque escludono  il rapporto di causalità  tra  condotta ed  evento.  Il caso fortuito comprende tutti  quei fattori  causali,  precedenti, concomitanti o sopravvenuti, che rendono eccezionalmente possibile  il verificarsi  di un  evento  che, al momento della condotta, appariva del tutto  inverosimile  secondo  la miglior  scienza  ed esperienza. Il caso fortuito è  dunque caratterizzato dall’imprevedibilità  di un accadimento, il quale  si verifica  in conseguenza di una  forza  che è inconoscibile e che collabora  con  l’azione  del soggetto  alla  produzione dell’evento stesso.  Pertanto esso  varca  i limiti della  prudenza e dell’attenzione umana.  La  forza  maggiore,  pur  essendo  anch’essa imprevedibile, si differenzia dal caso fortuito in quanto si pone  contro  la volontà  del soggetto,  il quale  inutilmente tenterebbe di contrastarla per  impedire l’evento.   
 presunzione di caso fortuito:  v. trasporto,  contratto  di caso fortuito. 
 prova del caso fortuito:  v. responsabilità , caso fortuito per danno  cagionato  da cose. 		
			
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