Enciclopedia giuridica

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Cash and carry

Particolare forma di vendita, alla lettera paga e porta via, che può intercorrere tra un grossista e soggetti autorizzati all’acquisto all’ingrosso dei prodotti. Nato negli Stati Uniti, il cash and carry si è diffuso in Europa. Ha le seguenti caratteristiche: 1) il grossista ammette i clienti nel proprio magazzino, solitamente organizzato nella forma del selfcash and carryservice; 2) i clienti prelevano direttamente la merce da loro scelta; 3) gli stessi pagano in contanti la merce e la trasportano personalmente a destinazione. Per la legge italiana, il venditore può essere solo un grossista e gli acquirenti solo persone autorizzate all’acquisto di prodotti all’ingrosso, come commercianti, utilizzatori professionali ecc.; infatti vige il divieto di esercizio congiunto del commercio all’ingrosso ed al dettaglio nello stesso punto vendita (l. n. 426 del 1971). Il cash and carry facilita la scelta dei prodotti da parte del cliente del grossista, sgrava l’impresa di questi di oneri e rischi concernenti il trasporto a destinazione e consente allo stesso grossista di praticare prezzi più bassi di quelli possibili con i consueti sistemi di vendita. Il pagamento avviene sempre per contanti e, per lo più , al momento in cui il cliente esce dal negozio del grossista. Il termine viene utilizzato anche per identificare la peculiare organizzazione dell’impresa di vendita all’ingrosso che utilizza il cash and carry.


Case per abitazione      |      Caso fortuito


 
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