Enciclopedia giuridica

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Contanti



pagamento per contanti: specifiche disposizioni (d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con mod. dalla l. 5 luglio 1991, n. 197) hanno vietato il contanti contanti ed il trasferimento di titoli al portatore, ove il relativo ammontare superi l’importo di venti milioni di lire, anche se ciò avvenga in più operazioni che abbiano una destinazione unitaria, effettuato direttamente tra le parti. Queste dovranno invece avvalersi di un intermediario autorizzato (P.A., istituti di credito ecc., art. 4). Ove tale disposizione non venga osservata, viene prevista una sanzione fino al 40% dell’importo trasferito (art. 5), fatta salva l’efficacia degli atti, ovvero senza che consegua la nullità di quel trasferimento. Le modalità di esecuzione prevedono la consegna del danaro o dei titoli all’intermediario, con accettazione scritta dell’intermediario stesso e successiva comunicazione del debitore al creditore che l’incarico di trasferimento è stato accettato. Dalla ricezione della comunicazione, almeno secondo un’interpretazione sistematica e conservativa dell’arcana formulazione del comma 1o ter dell’art. 1, il debitore è liberato. Il creditore, dal terzo giorno lavorativo successivo all’accettazione, potrà inoltre pretendere che l’intermediario gli consegni danaro o titoli nella provincia del proprio domicilio. Sempre il comma 1o ter dell’art. 1 prevede inoltre che con la ricezione della comunicazione, ove sussista la mora del creditore, si produca anche l’effetto del deposito della cosa dovuta previsto dall’art. 1210 c.c., L’art. 1 ha infine disposto l’obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità e il nome del beneficiario, pena l’applicazione della sanzione, anche agli assegni bancari e circolari nonche´ ai vaglia bancari postali di importo superiore ai venti milioni di lire (comma 2o), così come ha imposto che il saldo dei libretti di risparmio al portatore non possa superare quell’ammontare.


Contabilità      |      Contemplatio domini


 
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