Enciclopedia giuridica

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Delibazione



convenzioni internazionali in materia di delibazione: tra le molte convenzioni che prevedono accordi particolari per l’attribuzione d’efficacia alle sentenze straniere emanate nelle materie ivi indicate, ricordiamo quella di New York del 10 giungo 1958 resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968, n. 62, che stabilisce come possano essere delibati e resi esecutivi sia i lodi pronunciati all’estero fra cittadini italiani in base a clausola compromissoria conclusa in uno degli Stati aderenti, sia i lodi che non abbiano acquistato efficacia di sentenza e le decisioni degli arbitri irrituali, dato che la convenzione richiede soltanto che le decisioni siano divenute obbligatorie per le parti. .

delibazione di atti e sentenze straniere: il procedimento di delibazione delibazione, già regolato dagli artt. 796 ss. c.p.c., era l’unico strumento idoneo ad attribuire efficacia, all’interno del nostro ordinamento, ad atti o sentenze straniere. La materia è ora diversamente regolata: v. sentenza, delibazione straniera. .

delibazione di sentenze ecclesiastiche: è il procedimento attraverso il quale si riconoscono effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico trascritto. Tale procedimento si svolge avanti alla Corte d’appello nel cui distretto si trova il comune presso il quale è stato trascritto il matrimonio canonico. La delibazione ha luogo su domanda delle parti o di una di esse, e deve essere proposta con citazione solo quando le parti siano discordi circa l’efficacia civile della sentenza canonica di nullità ; in tal caso, la trattazione della questione seguirà secondo l’ordinario rito contenzioso; quando le parti siano concordi riguardo l’efficacia civile della pronuncia ecclesiastica, la domanda verrà proposta con ricorso, e l’affare sarà trattato in Camera di consiglio. Il presupposto processuale della domanda è che la sentenza ecclesiastica di nullità sia esecutiva e che tale esecutività sia attestata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La Corte d’appello, senza procedere al riesame del merito, è chiamata ad accertare l’esistenza e l’autenticità dei provvedimenti ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e del decreto della Segnatura Apostolica, attestante l’esecutorietà della sentenza, considerando che passata in giudicato è la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico; che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa; che nel procedimento avanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di difendersi in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano; e che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la delibazione di efficacia delle sentenze straniere, ossia, che non esista una sentenza del giudice italiano contrastante con la sentenza ecclesiastica, o la pendenza davanti al giudice italiano di un giudizio per il medesimo oggetto o tra le stesse parti, prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera e che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano. Oggi le uniche ipotesi di contrasto sono quelle in cui la nullità dipende da motivi tipicamente confessionali quali la disparitas cultus, l’ordine sacro e il voto pubblico perpetuo di castità . La corte d’appello, quando riconosce agli effetti civili una sentenza ecclesiastica di nullità , può attribuire, a favore del coniuge che ne abbia il diritto e ne faccia richiesta una provvisionale sulle indennità spettantigli, rinviando le parti avanti al giudice competente in primo grado per la decisione su tali questioni (art. 8, comma 2o, Accordo del 18 febbraio 1984 fra Stato e Chiesa cattolica, reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985).


Delegificazione      |      Deliberazione


 
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