Enciclopedia giuridica

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Valanga

Tra i delitti contro l’incolumità pubblica il reato di inondazione, frana o valanga previsto dall’art. 426 c.p. sanziona penalmente la condotta di colui che cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga. Per valanga si intende una consistente massa nevosa che rotolando dall’alto verso il basso assume dimensioni sempre maggiori. Il delitto, in forza dell’art. 449 c.p. è punito anche a titolo di colpa. L’art. 427 c.p. sanziona anche il fatto di chi con una condotta di danneggiamento provoca il pericolo di caduta di una valanga.


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