Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Patteggiamento

Accordo tra l’imputato (v.) e la pubblica accusa (v. p.m.), che può avere ad oggetto sia il tipo di reato per il quale si procede, sia il tipo sia la misura della pena. Ev stipulato al fine di evitare il dibattimento e quindi l’intero svolgimento del processo. Presupposto principale è la confessione o la assunzione di responsabilità da parte dell’imputato del reato patteggiato con la pubblica accusa (plea of guilty, ammissione di colpevolezza). Istituto tipico degli ordinamenti di common law, ove sussiste il principio della disponibilità dell’esercizio dell’azione penale da parte della pubblica accusa. Con l’introduzione del processo penale di natura accusatoria, è stato previsto nell’ordinamento italiano l’istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.). L’ambito di applicazione è limitato ai reati per i quali è prevista una sanzione sostitutiva, o una pena pecuniaria (v. pena, patteggiamento pecuniaria), ovvero una pena detentiva (v. pena, patteggiamento detentiva) che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi i due anni. Nel nostro ordinamento, di civil law, l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio. La pubblica accusa non potrà rinunciare a perseguire un dato reato grave, per uno meno grave. La proposta può essere congiunta o provenire da una delle parti e accettata dall’altra. Il p.m. può dissentire, ma deve motivare tale dissenso. Le parti chiedono una decisione sul merito indicandone al giudice i termini: configurazione giuridica del fatto, tipo ed entità della pena. Il giudicante valuta l’insussistenza degli estremi del proscioglimento (v. proscioglimento, sentenza di patteggiamento), l’esattezza della configurazione giuridica operata dalle parti, e la congruità della pena (art. 444, comma 2o, c.p.p.; Corte Cost. 2 luglio 1990, n. 313). Se vi è costituzione di parte civile (v.), il giudice non decide sulla relativa domanda: la sentenza che applica la pena richiesta non ha alcun effetto nel successivo giudizio civile (art. 445 c.p.p.). La sentenza che applica la pena concordata non è appellabile (v. appello, patteggiamento della sentenza penale; impugnazione, patteggiamento penale), ma solo ricorribile per Cassazione (v.).


Patronati      |      Patti


 
.