Enciclopedia giuridica

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Parte civile

Soggetto eventuale del processo penale (v. parti private). Diviene tale colui al quale il reato ha recato danno, (danneggiato o soggetto passivo del reato), e che esercita nel processo penale l’azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni (art. 74 c.p.p.). L’azione civile viene esercitata mediante la costituzione di parte civile nel processo penale (art. 76 c.p.p.). Tale costituzione avviene, a mezzo di difensore che può essere nominato anche procuratore speciale (v. procuratore, parte civile nel processo penale), non prima dell’udienza preliminare, e non dopo l’apertura del dibattimento. La parte civile può citare nel processo penale il responsabile civile (v.) (art. 83 c.p.p.). Può proporre impugnazione (v. impugnazione, parte civile penale) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (art. 576 c.p.p.). Eccezionalmente può proporre impugnazione anche agli effetti penali contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria (v. ingiuria, reato di parte civile) e diffamazione (v.) (art. 577 c.p.p.).


Parricidio      |      Partecipazione


 
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