Consiste  nella  riproduzione dinamica  di un  dato  fatto  nelle  condizioni  in cui si afferma  o si ritiene  essere  avvenuto, per  accertarne le modalità . Tale mezzo  di prova  può  essere  disposto  dal giudice  con  ordinanza revocabile  in ogni  stato  e grado  del giudizio.  V. anche  ispezione.   
 esperimento giudiziale nel processo penale:  si tratta di un  mezzo  di prova  finalizzato  a dimostrare  la veridicità  o quanto meno  la verosimiglianza di un avvenimento.  Per  effettuarlo si sperimenta la ripetizione dell’accadimento in questione, riproducendo, per  quanto risulta  possibile,  la situazione originaria e le medesime  modalità  di svolgimento  del fatto  in parola  (art.  218 c.p.p.). Nel  disciplinarlo  il nuovo  c.p.p. non  ha  introdotto novità  di rilievo affidando all’ordinanza che lo dispone  ed  ai provvedimenti che ne  regolano lo svolgimento  le chanches  per  una  buona  riuscita  dell’esperimento. Secondo  quanto disposto  dal comma  4o  dell’ art.  219 c.p.p. è  peraltro necessario  che l’esperimento si svolga  in modo  da  non  offendere sentimenti di coscienza  e da  non  esporre a pericolo  l’incolumità  delle  persone o della sicurezza  pubblica.  L’esperimento giudiziale è  collocato  nel dibattimento e ne  diventa  perciò scontata  la pubblicità : la sua  esecuzione è  diretta dal giudice,  nel rispetto degli  interessi  delle  persone coinvolte  e senza  pregiudicare, come  già  visto, esigenze  di ordine  pubblico.  La  sua  documentazione, oltre  che nel verbale, può  essere  effettuata tramite riproduzioni cinematografiche e di altro  tipo, in  modo  da  rendere possibile  la sua  completa  acquisizione  probatoria e rivalutabilità  nei successivi gradi  di giudizio.  Eventualmente può  rendersi necessaria  l’opera  di un  esperto per  la ripetizione dell’accadimento e per   l’esecuzione  di determinate operazioni (art.  219, comma  1o). Il riferimento è evidentemente all’ipotesi  di cui siano  necessarie  particolari competenze o abilità  per  riprodurre il fatto  oggetto  dell’esperimento giudiziale. Si ritiene  che il provvedimento di designazione dell’esperto possa  essere  adottato anche  d’ufficio  dal giudice,  sebbene l’esperimento giudiziale di regola  debba  essere  disposto  solo  a richiesta  di parte (salvo  quanto disposto  ex art.  507 c.p.p.). 		
			
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