Enciclopedia giuridica

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Ispezione



ispezione corporale: questo particolare tipo di ispezione, per le peculiarità intrinseche che la caratterizzano, prevede che il giudice si astenga dal parteciparvi e vi proceda il solo consulente tecnico. Colui che vi è sottoposto può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia ritenuta idonea dal giudice. La cautela ed il rispetto della persona sottoposta dominano la materia.

diritto di ispezione: v. diritto, ispezione di informazione.

ispezione e lettura degli atti notarili: ai sensi dell’art. 67 L.N., il notaio, finche´ risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell’esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati. Egli non può permettere l’ispezione ne´ la lettura, ne´ dar copia degli atti di ultima volontà , e rilasciare estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

ispezione giudiziale: l’ispezione ispezione consiste nella conoscenza immediata che il giudice, che in essa conta, ha di persone, cose e luoghi mediante presa di contatto dei primi ed accenno di persone ai secondi. Ha natura di prove diretta. Può essere disposta d’ufficio dal giudice con ordinanza; l’iniziativa spetta anche alle parti che possono farne relativa istanza. Presupposto dell’ammissibilità al fine di conoscere i fatti della causa. L’espletamento deve, avvenire possibilmente, senza grave danno, per la parte e per il terzo, e senza che ciò porti a violare uno dei segreti professionali previsti dagli artt. 351 e 352 c.p.c.. L’art. 118 c.p.c. fa le ipotesi che la parte ed il terzo rifiutino di eseguire l’ordine di ispezione ispezione: nel primo caso il giudice può dal rifiuto trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. mentre nella seconda ipotesi il giudice condanna ad una pena pecuniaria.

ispezione ipotecaria: il conservatore dei registri immobiliari deve permettere l’ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissate dalla legge (art. 2673, comma 2o c.c.). L’art. 4 della l. 27 febbraio 1985, n. 52, ha fissato l’orario per il pubblico nelle conservatorie dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali.

modo di ispezione: le modalità ed espletamento vogliono che il giudice proceda di persona all’ispezione, assistito, se se lo ritiene necessario, da un consulente tecnico. Il giudice può procedere all’ispezione anche fuori dalla circoscrizione del tribunale, oppure delegare il pretore competente, se esigenze di servizio ne impediscono l’allontanamento dalla sede.

ordine di ispezione: con il provvedimento di disposizione dell’ispezione il giudice deve anche fissarne il tempo, il luogo ed il modo.

ispezione tributaria: l’ispezione fa parte dei poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria e può assumere la forma di ispezione personale o documentale. La prima si svolge sulla persona, mentre la seconda è svolta sui documenti, libri, scritture, registri utili ai fini delle indagini tributarie e si estende a tutti quelli che sono reperiti nei locali in cui è effettuato l’accesso (v.) anche se la relativa tenuta o conservazione non sono obbligatorie. In qualche caso l’ispezione può porsi in contrasto con alcuni interessi del contribuente costituzionalmente tutelati, ad es. con il diritto alla riservatezza ed alla inviolabilità della persona. Il legislatore tributario ha ritenuto pertanto di contemperare l’interesse fiscale con i diritti costituzionalmente garantiti del contribuente disponendo che per le perquisizioni personali, per l’apertura di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, nonche´ per l’esame di documenti e la richiesta di notizie per cui è eccepita l’esistenza del segreto professionale occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina.


Ispettorato del lavoro      |      Istanza di fallimento


 
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