economia pubblica in diritto penale:  il titolo  VII  del libro  II  del c.p. contiene i delitti  contro l’economia pubblica (capo  I),  e l’industria  e il commercio (capo  II).  Ev  stato  affermato che la tutela  del sistema  economico nazionale tramite la riunione  di una  serie  di reati  in un  unico  titolo,  avrebbe chiaramente evidenziato lo scopo  di sottolineare gli interessi  economici  particolari nella  loro  correlazione con l’interesse  collettivo,  considerato sempre  in posizione  di primarietà . Questa innovazione rispetto  al codice  previgente non  esaurisce  peraltro la disciplina penale  nella  materia  in oggetto  a causa  del continuo proliferare di leggi speciali.  La  suddivisione del titolo  in due  distinti  capi  inerenti, rispettivamente, all’economia pubblica e all’industria  e commercio è  stata  oggetto  di critiche in  dottrina osservandosi che l’industria  e il commercio non  si contrappongono all’economia pubblica costituendone piuttosto una  parte  integrante. A questo  riguardo si è  peraltro osservato che la ragione  giustificativa  di una simile opzione  legislativa  potrebbe cogliersi,  nell’intento di distinguere tra delitti  che offendono l’economia pubblica nel suo insieme  e delitti  che viceversa  esplicano  la propria potenzialità  lesiva in singoli settori,  senza  rilevare  quindi  in un  più ampio  panorama nazionale.  Ad  ogni  buon  conto,  il bene  dell’economia pubblica inteso  quale comune  oggetto  di tutela  pare  aver  consentito una  omogeneità  del titolo  in esame  più  apparente che reale.  A  tale  proposito si è  infatti  osservato come nell’ambito dei delitti  contro  l’economia pubblica da  una  parte  siano  rinvenibili  fattispecie criminose  più  validamente collocabili  altrove,  dall’altra  ipotesi  di reato praticamente irrilevanti e affette  da  una  sorta  di gigantismo  che ne compromette di fatto  l’applicazione.  Infatti,  l’avere  incentrato il disvalore  penale  sulla lesione  o messa  in pericolo  di un  megaeconomia pubblicaevento come  l’economia pubblica ha  di fatto  sortito  il negativo  effetto  di renderne impossibile  la verificabilità empirica  e l’accertamento processuale: l’inevitabile  conseguenza risulta essere la pratica  disapplicazione e la quasi  totale  inefficacia  di gran  parte delle  fattispecie  del titolo  VIII,  e in particolare del capo  I. Risultano perciò chiare  le insufficienze  e i limiti della  normativa in parola  riassumibili  in tre ordini  di questioni:  da  un  lato  è  evidente l’incapacità  della  normativa di fungere  da  reale  mezzo  di tutela  degli  interessi  del sistema  economico globalmente inteso;  in secondo  luogo  è  da  censurarsi la presenza di ipotesi di reato  che altro  non  sono  se non  sorpassati residui  di una  tramontata ideologia  (es. i delitti  di sciopero);  infine,  non  può  disconoscersi che il titolo VIII  del c.p. ambiguamente si colloca  a cavallo  tra  pubblico  e privato,  con negative  ripercussioni sulla stessa  pratica  efficacia  dell’intervento statale.  . 		
			
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