Enciclopedia giuridica

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Amministrazione straordinaria



amministrazione straordinaria delle aziende di credito: prevista dalla legge bancaria (art. 70 ss. t.u. 1o settembre 1993, n. 385) e finalizzata al recupero degli istituti di credito in crisi. Presupposto dell’instaurazione dell’amministrazione straordinaria sono: gravi irregolarità nell’amministrazione, ingenti perdite patrimoniali, gravi violazioni di legge. Essa è disposta con decreto del ministero del tesoro, su proposta della Banca d’Italia. Il decreto ministeriale dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e nomina uno o più commissari straordinari incaricati della gestione ed assistiti da un comitato di sorveglianza. La richiesta del decreto di amministrazione straordinaria può provenire dagli stessi organi amministrativi della banca. L’amministrazione straordinaria ha durata massima di un anno e solo per particolari motivi può essere prorogata per un periodo superiore di sei mesi. I commissari, prima di cessare dalla loro carica, ricostituiscono gli organi amministrativi dell’istituto di credito, redigono l’inventario del patrimonio dello stesso, ma possono anche proporre la liquidazione coatta amministrativa.

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: procedura concorsuale introdotta dalla l. 3 aprile 1979, n. 95, e applicabile alle sole società di capitali che abbiano non meno di trecento dipendenti e si trovino in uno stato di insolvenza caratterizzato da una esposizione debitoria verso banche o istituti previdenziali superiore a 5 volte il capitale versato e ad una cifra annualmente rivalutata con decreto del Ministero dell’industria, ed inoltre dall’omesso versamento di almeno tre mensilità di retribuzione. In presenza di questi presupposti il tribunale, anziche´ dichiarare il fallimento, dichiara solo lo stato di insolvenza della società e comunica la sentenza al Ministero dell’industria che, di concerto con il ministero del tesoro, emana decreto che assoggetta la società all’amministrazione straordinaria. Tale provvedimento ministeriale produce, rispetto alla società debitrice, ai creditori e ai terzi, gli stessi effetti di una sentenza di fallimento. Il decreto nomina uno o tre commissari che amministrano l’impresa e formano un programma di risanamento della stessa coerente con gli indirizzi di politica industriale nazionale. La figura ha carattere sperimentale, come risulta dal limite di durata e dal circoscritto ambito di applicazione.


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