Ev  il procedimento che persegue la soddisfazione di crediti  di danaro, facendo  pervenire al creditore quanto non  ricevuto  spontaneamente dal debitore (art.  2910 c.c.). Si articola  in tre  fasi: il pignoramento, che sottrae i beni  alla  disponibilità  del debitore e li vincola  alle  finalità  del processo;  la liquidazione dell’attivo,  tramite la vendita  dei beni  e la loro  conversione in danaro;  il pagamento del creditore o la distribuzione del ricavato  tra  i creditori.   
 competenza  per l’espropriazione forzata:  quella  per  materia  è  del pretore, ma nell’espropriazione immobiliare spetta  al tribunale. Quella  per  territorio è  del giudice  del luogo in cui si trovano i beni  mobili  ed  immobili,  oppure del giudice  in cui risiede il terzo  debitore nell’espropriazione di crediti  (artt.  16 e 26 c.p.c.). . 
 espropriazione forzata contro il terzo proprietario:  è  relativa  a beni  di proprietà  di persona estranea al rapporto di credito  sottostante all’esecuzione.  Accade  quando il bene  del terzo  è  gravato  da  diritto  reale  di garanzia  (avente sequela)  a favore  del creditore, o quando l’atto  di acquisto  del terzo  sia stato  revocato per  frode  (artt.  602 c.p.c. e 2902 c.c.).  
 espropriazione forzata della quota di s.r.l.:  facoltà  spettante ai creditori particolari di un  socio  di s.r.l. (v.).  Questi  possono  espropriare la quota  (art.  2480, comma  1o, c.c.). del socio, con  la conseguenza che questa  viene  sottoposta a vendita  forzata e viene  assegnata al creditore procedente e che l’aggiudicatario o l’assegnatario della  quota  subentra all’espropriato nella  qualità  di socio, previa  inscrizione  del trasferimento nel libro  dei soci. Se si tratta di quota  non  liberamente trasferibile, cioè  trasferibile solo  con  il gradimento della società  o previa  offerta  in prelazione agli altri  soci, occorre  che il creditore, il debitore e la società  tentino un  accordo  sulla vendita  della  quota  (art. 2480, comma  3o, c.c.). Se detto  tentativo fallisce, la vendita  ha  luogo all’incanto,  ma resta  priva  di effetto  se, entro  dieci giorni dall’aggiudicazione, la società  presenta un  altro  acquirente che offre  lo stesso  prezzo.  All’espropriazione forzata espropriazione forzata si procede, secondo  la giurisprudenza, nelle  forme processuali del pignoramento presso  terzi  (art.  543 c.p.c.), cioè  citando  la società  a comparire davanti  al pretore affinche´  dichiari  che il debitore esecutato è  titolare della  quota  che si intende espropriare.  
 espropriazione forzata di beni indivisi:  è  relativa  al diritto  di comproprietà  del debitore su beni indivisi. Se l’espropriazione forzata è  promossa solo  contro  uno  od  alcuni  dei comproprietari, è necessario  ottenere la liquidazione di tali  quote  senza  ledere  il diritto  degli altri  comproprietari. A  tal  fine sono  possibili  tre  ipotesi  (art.  600 c.p.c.): la separazione, che è  una  divisione  parziale  che converte la quota  ideale  del debitore in un  diritto  esclusivo  su una  porzione,  che diverrà  l’oggetto  dell’espropriazione forzata; la vendita  della  quota  ideale;  la divisione,  con  successiva  espropriazione  sui beni  che risulteranno del debitore.  
 espropriazione forzata immobiliare:  è  relativa  ai diritti  alienabili  in modo  autonomo sui beni immobili,  quali  la proprietà , l’usufrutto, il diritto  di superficie,  il dominio utile  dell’enfiteuta.  
 espropriazione forzata mobiliare presso il debitore:  è  relativa  ai diritti  patrimoniali alienabili  in modo  autonomo sulle cose  mobili,  e cioè  proprietà  ed  usufrutto. . 
 espropriazione forzata presso terzi:  è  relativa  ai crediti  o cose  di proprietà  del debitore detenute 		
			
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