Enciclopedia giuridica

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Espropriazione forzata

Ev il procedimento che persegue la soddisfazione di crediti di danaro, facendo pervenire al creditore quanto non ricevuto spontaneamente dal debitore (art. 2910 c.c.). Si articola in tre fasi: il pignoramento, che sottrae i beni alla disponibilità del debitore e li vincola alle finalità del processo; la liquidazione dell’attivo, tramite la vendita dei beni e la loro conversione in danaro; il pagamento del creditore o la distribuzione del ricavato tra i creditori.

competenza per l’espropriazione forzata: quella per materia è del pretore, ma nell’espropriazione immobiliare spetta al tribunale. Quella per territorio è del giudice del luogo in cui si trovano i beni mobili ed immobili, oppure del giudice in cui risiede il terzo debitore nell’espropriazione di crediti (artt. 16 e 26 c.p.c.). .

espropriazione forzata contro il terzo proprietario: è relativa a beni di proprietà di persona estranea al rapporto di credito sottostante all’esecuzione. Accade quando il bene del terzo è gravato da diritto reale di garanzia (avente sequela) a favore del creditore, o quando l’atto di acquisto del terzo sia stato revocato per frode (artt. 602 c.p.c. e 2902 c.c.).

espropriazione forzata della quota di s.r.l.: facoltà spettante ai creditori particolari di un socio di s.r.l. (v.). Questi possono espropriare la quota (art. 2480, comma 1o, c.c.). del socio, con la conseguenza che questa viene sottoposta a vendita forzata e viene assegnata al creditore procedente e che l’aggiudicatario o l’assegnatario della quota subentra all’espropriato nella qualità di socio, previa inscrizione del trasferimento nel libro dei soci. Se si tratta di quota non liberamente trasferibile, cioè trasferibile solo con il gradimento della società o previa offerta in prelazione agli altri soci, occorre che il creditore, il debitore e la società tentino un accordo sulla vendita della quota (art. 2480, comma 3o, c.c.). Se detto tentativo fallisce, la vendita ha luogo all’incanto, ma resta priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo. All’espropriazione forzata espropriazione forzata si procede, secondo la giurisprudenza, nelle forme processuali del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), cioè citando la società a comparire davanti al pretore affinche´ dichiari che il debitore esecutato è titolare della quota che si intende espropriare.

espropriazione forzata di beni indivisi: è relativa al diritto di comproprietà del debitore su beni indivisi. Se l’espropriazione forzata è promossa solo contro uno od alcuni dei comproprietari, è necessario ottenere la liquidazione di tali quote senza ledere il diritto degli altri comproprietari. A tal fine sono possibili tre ipotesi (art. 600 c.p.c.): la separazione, che è una divisione parziale che converte la quota ideale del debitore in un diritto esclusivo su una porzione, che diverrà l’oggetto dell’espropriazione forzata; la vendita della quota ideale; la divisione, con successiva espropriazione sui beni che risulteranno del debitore.

espropriazione forzata immobiliare: è relativa ai diritti alienabili in modo autonomo sui beni immobili, quali la proprietà , l’usufrutto, il diritto di superficie, il dominio utile dell’enfiteuta.

espropriazione forzata mobiliare presso il debitore: è relativa ai diritti patrimoniali alienabili in modo autonomo sulle cose mobili, e cioè proprietà ed usufrutto. .

espropriazione forzata presso terzi: è relativa ai crediti o cose di proprietà del debitore detenute


Espromissione      |      Espropriazione per pubblica utilità


 
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