Enciclopedia giuridica

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Azione popolare

Ev l’azione al cui esperimento è legittimata una cerchia indefinita di soggetti. La situazione legittimante alla preposizione dell’azione popolare è individuata non in base alla titolarità del diritto soggettivo leso o dall’interesse legittimo vantato, ma dall’appartenenza del soggetto ad una categoria identificata o in alcuni casi generalizzata a priori dalla legge. L’azione popolare consente ai cittadini di agire in giudizio o di ricorrere per correggere errori della P.A. o per supplire all’inerzia degli amministratori per la tutela di interessi generali. Ha natura eccezionale in quanto può essere esercitata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. Caratteristica dell’azione popolare è la facoltà concessa a qualsiasi legittimato di proseguire la causa iniziata da altro attore popolare in caso di sua inerzia o di impugnare la sentenza che conclude una fase del giudizio alla quale non ha preso parte: c.d. fungibilità dell’azione popolare.

azione popolare correttiva: è diretta contro la P.A., in quanto tende a correggere errori e illegittimità poste in essere dalla Amministrazione stessa. Legittimata processuale passiva è la Amministrazione stessa che ha posto in essere la violazione dell’ordine giuridico. Nel nostro ordinamento possono essere annoverate tra le azioni popolari correttive quelle in materia di ineleggibilità e di operazioni elettorali, e le azioni previste dall’art. 82 lett. b n. 1 della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (v. istituti, azione popolare di patronato e di assistenza). La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che non è azione popolare azione popolare, ne´ tantomeno azione popolare suppletiva (v.) l’azione prevista dall’art. 10 l. 6 agosto 1967 secondo cui chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti e con le prescrizioni di piani regolatori o particolareggiati.

azione popolare in materia di regolarità delle operazioni elettorali: è l’azione alla quale è legittimato non soltanto il candidato, ma anche ogni cittadino ed è accordata in funzione dell’interesse pubblico generale al corretto svolgimento del procedimento elettorale. Ev proponibile da qualsiasi cittadino elettore della regione, della provincia, del comune. La giurisdizione competente è quella del giudice amministrativo ex art. 6 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, legge istitutiva dei Tar.

azione popolare suppletiva: è l’azione alla esperibilità della quale sono legittimati i cittadini di un comune che hanno facoltà di sostituirsi alla legale rappresentanza dell’ente per fare valere nei confronti di un terzo un diritto o un interesse radicato in capo all’ente stesso. L’azione del cittadino supplisce quindi l’inerzia dell’Amministrazione istituzionalmente tenuta alla tutela di determinati interessi o diritti. Secondo l’art. 7 l. 8 giugno 1990, n. 142, sul riordino delle autonomie locali ciascun cittadino elettore può fare valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni o i ricorsi che spettano al comune. Legittimato passivo necessario non è la P.A. come nella azione popolare correttiva (v.), bensì sono dei terzi ad essa estranei nei cui confronti è fatto valere un diritto del quale è titolare la Amministrazione pubblica. Altro esempio di suppletiva offerta dall’ordinamento positivo è quello in materia di pubblica assistenza e beneficenza. Ev l’azione cui è legittimato ogni cittadino appartenente al comune o alla provincia nel cui ambito opera l’istituto di assistenza e beneficenza. Ev disciplinata dagli artt. 82 e 83 della l. 17 luglio 1890, n. 6972, che regolamenta le istituzioni di pubblica beneficenza. Secondo l’art. 82 qualsiasi cittadino che appartenga alla provincia, al comune o alla frazione a cui la beneficenza si estende può agire giudizialmente nell’interesse dell’istituzione o dei poveri a cui la beneficenza è destinata per fare valere nei confronti dei terzi i diritti dell’istituzione a fianco o in sostituzione dei legali rappresentanti. Ev azione di natura suppletiva in quanto il cittadino legittimato sostituisce il rappresentante legale dell’istituzione, in caso di inerzia colposa o dolosa dello stesso. Deve essere fatta valere con il ministero di procuratore; parti necessarie sono il Prefetto (che deve autorizzarla ai sensi dell’art. 83) e il rappresentante legale dell’ente. Non è specificata dalla legge la giurisdizione competente. L’azione popolare in materia di pubblica assistenza e beneficenza può assumere i connotati dell’azione correttiva quando è rivolta a far dichiarare la nullità della nomina e la decadenza degli amministratori dall’ufficio, o a far conseguire all’istituzione l’adempimento delle obbligazioni a cui sono tenuti gli amministratori o a consentire la costituzione di parte civile dell’istituzione nel processo penale. Nel primo e nel terzo caso, disciplinati dall’art. 82 lett. b n. 1 e n. 3, non è necessaria l’autorizzazione del Prefetto per l’esperibilità dell’azione. Altro esempio di azione popolare azione popolare è quella in materia di elettorato attivo. Ev l’azione cui è legittimato ogni cittadino contro gli atti relativi alla composizione delle liste elettorali. Ev disciplinata dal d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223. Si prevede che ogni cittadino possa proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione negli elenchi proposti dalla commissione elettorale. Ogni cittadino è inoltre legittimato ad impugnare le decisioni della commissione davanti alla Corte di appello (art. 42). Legittimato passivo è il soggetto il cui diritto di elettorato attivo è in discussione. Ev un’azione di natura correttiva. L’ordinamento riconosce ancora l’azione popolare azione popolare in materia di eleggibilità dei consiglieri comunali e provinciali. Ha ad oggetto le vicende relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, provinciali e regionali. Secondo la l. 23 dicembre 1966, n. 1147, che ha modificato il t.u. approvato con d.p.r. 16 maggio 1960, n. 1147, che ha modificato il t.u. approvato con d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni comunali e provinciali qualsiasi cittadino elettore del comune può impugnare dinanzi al tribunale civile della circoscrizione le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità del consiglio comunale, provinciale o regionale. La legittimazione attribuita a qualsiasi cittadino, indipendentemente dall’essere o meno titolare di un proprio diritto purche´ sia un elettore, configura un’ipotesi tipica di azione popolare. Il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera ed è esente da bollo. Non si applica la sospensione feriale del termine.


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