Ev  l’azione  al cui esperimento è  legittimata una  cerchia  indefinita di soggetti. La  situazione legittimante alla  preposizione dell’azione popolare è  individuata non  in base alla  titolarità  del diritto  soggettivo  leso o dall’interesse legittimo  vantato, ma dall’appartenenza del soggetto  ad  una  categoria  identificata o in alcuni casi generalizzata a priori  dalla  legge. L’azione popolare consente ai cittadini  di agire  in giudizio  o di ricorrere per  correggere errori  della  P.A.  o per  supplire all’inerzia  degli  amministratori per  la tutela  di interessi  generali.  Ha  natura eccezionale  in quanto può  essere  esercitata solo  nei casi tassativamente indicati  dalla  legge. Caratteristica dell’azione popolare è  la facoltà  concessa  a qualsiasi legittimato di proseguire la causa  iniziata  da  altro  attore popolare in caso  di sua  inerzia  o di impugnare la sentenza che conclude  una  fase del giudizio alla quale  non  ha  preso  parte:  c.d. fungibilità  dell’azione popolare.  
 azione popolare correttiva:  è  diretta contro  la P.A.,  in quanto tende  a correggere errori  e illegittimità  poste  in essere  dalla  Amministrazione stessa.  Legittimata processuale passiva  è  la Amministrazione stessa  che ha  posto  in essere  la violazione  dell’ordine giuridico.  Nel  nostro  ordinamento possono  essere annoverate tra  le azioni  popolari  correttive quelle  in materia  di ineleggibilità  e di operazioni elettorali, e le azioni  previste  dall’art.  82 lett.  b n. 1 della  legge sulle istituzioni  pubbliche di assistenza  e beneficenza (v. istituti,  azione popolare di patronato e di assistenza). La  giurisprudenza del Consiglio  di Stato  ha  chiarito  che non  è  azione popolare azione popolare, ne´  tantomeno azione popolare suppletiva  (v.) l’azione prevista  dall’art.  10 l. 6 agosto  1967 secondo  cui chiunque  può  prendere visione  presso  gli uffici comunali  della  licenza  edilizia  e dei relativi  atti  di  progetto e ricorrere contro  il rilascio  della  licenza  edilizia  in quanto in contrasto con  le disposizioni  di legge o dei regolamenti e con  le prescrizioni di piani  regolatori o particolareggiati.  
 azione popolare in materia di regolarità  delle  operazioni elettorali:  è  l’azione  alla  quale  è legittimato non  soltanto il candidato, ma anche  ogni  cittadino ed  è accordata in funzione  dell’interesse pubblico  generale al corretto svolgimento  del procedimento elettorale. Ev  proponibile da  qualsiasi cittadino elettore della  regione,  della  provincia,  del comune.  La giurisdizione competente è  quella  del giudice  amministrativo ex art.  6 l. 6 dicembre  1971, n. 1034, legge istitutiva  dei Tar.   
 azione popolare suppletiva:  è  l’azione  alla  esperibilità  della  quale  sono  legittimati  i cittadini di un  comune  che hanno  facoltà  di sostituirsi  alla  legale rappresentanza dell’ente  per  fare  valere  nei confronti  di un  terzo  un  diritto o un  interesse radicato in capo  all’ente  stesso.  L’azione  del cittadino supplisce  quindi  l’inerzia  dell’Amministrazione istituzionalmente tenuta alla tutela  di determinati interessi  o diritti.  Secondo  l’art. 7 l. 8 giugno  1990, n. 142, sul riordino delle  autonomie locali ciascun  cittadino elettore può  fare valere  innanzi  alle  giurisdizioni  amministrative le azioni  o i ricorsi  che spettano al comune.  Legittimato passivo  necessario  non  è  la P.A.  come nella  azione popolare correttiva (v.),  bensì  sono  dei terzi  ad  essa  estranei nei cui confronti è  fatto  valere  un  diritto  del quale  è  titolare la Amministrazione pubblica. Altro  esempio  di suppletiva  offerta  dall’ordinamento positivo  è  quello  in materia  di pubblica  assistenza  e beneficenza. Ev  l’azione  cui è  legittimato ogni  cittadino appartenente al comune  o alla  provincia  nel cui ambito  opera  l’istituto  di assistenza  e beneficenza. Ev  disciplinata dagli  artt.  82 e 83 della l.  17 luglio 1890, n. 6972, che regolamenta le istituzioni  di pubblica beneficenza. Secondo  l’art. 82 qualsiasi  cittadino che appartenga alla provincia,  al comune  o alla  frazione  a cui la beneficenza si estende  può agire giudizialmente nell’interesse dell’istituzione o dei poveri  a cui la beneficenza è  destinata per  fare  valere  nei confronti  dei terzi  i diritti dell’istituzione a fianco  o in sostituzione dei legali rappresentanti. Ev  azione di natura suppletiva  in quanto il cittadino legittimato sostituisce  il rappresentante legale  dell’istituzione, in caso  di inerzia  colposa  o dolosa dello  stesso.  Deve  essere  fatta  valere  con  il ministero di procuratore; parti necessarie  sono  il Prefetto (che  deve  autorizzarla ai sensi  dell’art.  83) e il rappresentante legale  dell’ente.  Non  è  specificata  dalla  legge la giurisdizione competente. L’azione popolare in materia  di pubblica  assistenza  e beneficenza può assumere  i connotati dell’azione  correttiva quando è  rivolta  a far dichiarare la nullità  della  nomina  e la decadenza degli  amministratori dall’ufficio,  o a far conseguire all’istituzione  l’adempimento delle  obbligazioni  a cui sono tenuti  gli amministratori o a consentire la costituzione di parte  civile dell’istituzione nel processo  penale.  Nel  primo  e nel terzo  caso,  disciplinati dall’art.  82 lett.  b n. 1 e n. 3, non  è  necessaria  l’autorizzazione del Prefetto per  l’esperibilità  dell’azione.  Altro  esempio  di azione popolare azione popolare è  quella  in materia  di elettorato attivo.  Ev  l’azione  cui è  legittimato ogni  cittadino contro  gli atti relativi  alla  composizione delle  liste  elettorali. Ev  disciplinata dal d.p.r.  20 marzo  1967, n. 223. Si prevede che ogni  cittadino possa  proporre ricorso alla  commissione elettorale mandamentale contro  qualsiasi  iscrizione,  cancellazione, diniego  di iscrizione  o omissione  negli  elenchi  proposti  dalla commissione elettorale. Ogni  cittadino è  inoltre  legittimato ad  impugnare le decisioni  della  commissione davanti  alla  Corte  di appello  (art.  42). Legittimato passivo  è  il soggetto  il cui diritto  di elettorato attivo  è  in discussione.  Ev  un’azione  di natura correttiva. L’ordinamento riconosce ancora  l’azione popolare azione popolare in materia  di eleggibilità  dei consiglieri  comunali  e provinciali. Ha  ad  oggetto  le vicende  relative  alle  cause  di ineleggibilità  ed incompatibilità  dei consiglieri  comunali,  provinciali  e regionali.  Secondo  la l. 23 dicembre  1966, n. 1147, che ha  modificato il t.u.  approvato con  d.p.r.  16 maggio  1960, n. 1147, che ha  modificato il t.u.  approvato con  d.p.r.  16 maggio  1960, n. 570, sulle elezioni  comunali  e provinciali  qualsiasi  cittadino elettore del comune  può  impugnare dinanzi  al tribunale civile della circoscrizione  le deliberazioni adottate in materia  di eleggibilità  del consiglio  comunale,  provinciale o regionale. La  legittimazione attribuita a qualsiasi  cittadino,  indipendentemente dall’essere  o meno  titolare di un proprio diritto  purche´  sia un  elettore, configura  un’ipotesi  tipica  di azione popolare. Il ricorso  va depositato entro  30 giorni  dalla  data  di pubblicazione della delibera ed  è  esente  da  bollo.  Non  si applica  la sospensione feriale  del termine. 		
			
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