I motivi del ricorso costituiscono elemento essenziale  del ricorso  che deve  contenere i motivi  su cui il ricorso  si fonda  con  l’indicazione  degli  articoli  di legge e di regolamento che si ritengono violati.  Essi  devono  essere  dedotti entro  il termine perentorio per  ricorrere, a meno  che non  si tratti  di giudizi non soggetti  al termine di decadenza (v. giurisdizione amministrativa, motivi del ricorso esclusiva). Il giudice  è  vincolato  ai motivi  dedotti dal ricorrente e non  può annullare l’atto  impugnato per  motivi  non  denunciati con  il ricorso.  I motivi del ricorso determinano l’oggetto  del ricorso  e devono  inerire  al provvedimento impugnato, per  cui non  sono  ammissibili  i motivi  relativi  ad  atti  non impugnati  ovvero  dedotti per  relationem da  quelli  proposti  in un  altro giudizio.  A  pena  di inammissibilità , la legge richiede  la specificazione  dei motivi  e la precisazione del profilo  sotto  il quale  il vizio dell’atto  viene dedotto, per  cui sono  inammissibili  le doglianze  formulate in modo dubitativo o generico.  La  formulazione dei motivi del ricorso in forma  ipotetica è  consentita solo  nel caso  in cui il ricorrente, per  una  causa  a lui non  imputabile, si sia trovato nell’impossibilità  di conoscere il contenuto dell’atto  al momento della  proposizione del ricorso.  La  giurisprudenza, però , ritiene  che ai fini dell’individuazione dei motivi  di gravame,  deve  aversi  riguardo non  solo alle  censure  espressamente enunciate, ma anche  a quelle  che se pure formalmente non  esplicitate, possano  essere  desunte dall’esposizione dei fatti  e dal contesto  del ricorso.  Per  il principio  del divieto  della  mutatio libelli,  il ricorrente non  può , dopo  la notifica  del ricorso,  addurre nuovi motivi  d’impugnativa, ampliando l’oggetto  della  controversia. Per  effetto  del  principio  dispositivo  (v. domanda), nel processo  amministrativo è  consentita, invece,  la rinuncia  rispetto  a qualche  motivo  del ricorso,  dalla  quale deriverà  consequenzialmente una  restrizione del thema  decidendum. (M.T. Sempreviva). 
 motivi del ricorso aggiunti:  sono  quelli  che il ricorrente può  proporre qualora  sia venuto  a conoscenza,  per  una  ragione  a lui non  imputabile, successivamente alla proposizione del ricorso,  di atti  o di documenti da  cui emergano ulteriori vizi originari  del provvedimento impugnato. La  proposizione dei  motivi del ricorso motivi del ricorso deve avvenire  nel termine perentorio di sessanta  giorni,  decorrente dalla  data  in cui il ricorrente ha  avuto  piena  conoscenza delle  circostanze poste  a base dei  motivi  stessi. I motivi del ricorso motivi del ricorso devono  essere  notificati,  a pena  di inammissibilità,  ai tutti  i controinteressati a prescindere dalla  loro  costituzione in giudizio,  e depositati nei successivi trenta giorni  dall’eseguita notifica.  Mentre la giurisprudenza si presenta unanime nel ritenere che con  la proposizione di motivi  motivi del ricorso il ricorrente non  può  impugnare atti  nuovi  o diversi  da  quelli impugnati  con  il ricorso,  la dottrina è  divisa tra  coloro  che avallano  la tesi giurisprudenziale, e coloro  che ritengono ammissibile  l’impugnativa  di un altro  atto  qualora  esso  si presenti sostitutivo  di quello  già  impugnato nel ricorso,  o modificativo del rapporto oggetto  di controversia. (M.T. Sempreviva). 
 assorbimento dei motivi del ricorso:  si parla  di motivi del ricorso motivi del ricorso, quando a seguito  dell’accoglimento di una  o più  censure  dedotte nel ricorso,  il provvedimento impugnato cada nella  sua  interezza dando  luogo  al ripristino  della  situazione giuridica anteatta, così da  rendere inutile  l’esame  dei restanti motivi.  La  prassi  motivi del ricorso motivi del ricorso è  stata  da  più  parti  criticata,  poiche´  ritenuta violativa  del principio  di corrispondenza tra  chiesto  e pronunciato, enunciato dall’art.  112 c.p.c. Si è osservato, altresì,  che in tal  modo  si affiderebbe in via esclusiva  al giudice il compito  di stabilire  quando vi sia assorbimento e quali  siano  le censure da  considerarsi prevalenti rispetto  alle  altre.  Per  la più  recente dottrina, il fenomeno in questione opera  solo  in alcuni  casi c.d di assorbimento proprio:  1) all’interno  di uno  stesso  capo  di domanda, in presenza di una fungibilità  dei vizimotivi del ricorsomotivi; 2) tra  capi  di domanda fungibili;  3) tra  capi  di domanda interdipendenti. La  giurisprudenza più  recente, dal canto  suo, ha posto  dei limiti all’applicabilità  di tale  prassi  prevedendo che il giudice, nell’esaminare le censure,  dia prevalenza quei  motivi  denuncianti un  vizio di illegittimità  sostanziale rispetto  a quelli  evidenzianti profili  di illegittimità formale.  (M.T.  Sempreviva). 
 motivi del ricorso assorbiti nel giudizio di primo grado:  i motivi del ricorso motivi del ricorso non  necessitano di una riproposizione specifica  da  parte  dell’appellato nel giudizio  di secondo grado,  perche´  esaminati d’ufficio; è  da  ritenersi  sufficiente  il loro  richiamo in una  semplice  memoria difensiva.  (M.T.  Sempreviva). 
 graduazione dei motivi del ricorso:  nel ricorso,  l’ordine  dei motivi  può  essere  graduato, per dare  al ricorrente la possibilità  di evidenziare fra essi quelli  di cui ha prevalente interesse all’accoglimento, e quelli  di cui potrebbe avere interesse solo  in via subordinata, e cioè , nel caso  in cui non  vengano  accolti i primi.  Fra  i vari motivi del ricorso intercorre un  rapporto di separazione, essendo  essi indipendenti l’uno  dall’altro;  da  ciò  consegue  che la sorte  di un  motivo  non incide  su quella  di un  altro,  per  cui l’eventuale inammissibilità  di uno  dei motivi  non  comporterà  l’inammissibilità  del ricorso.  (M.T.  Sempreviva). 		
			
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