motivi del testamento illeciti:  il motivo  illecito  rende  nulla  la disposizione  se risulta  dal testamento ed  è  il solo  che ha  determinato il testatore a disporre (art.  626 c.c.). Questi,  ad  esempio,  lascia un  legato  a Tizio  dichiarando di volergli manifestare la sua  gratitudine per  avergli  fatto  ottenere una  licenza  edilizia non  consentita dalla  legge o per  averlo  aiutato ad  evadere le imposte, oppure tenta  di coartare l’altrui  libertà  matrimoniale disponendo a favore di un  soggetto  a condizione che il beneficiario della  disposizione  contragga matrimonio con  una  determinata persona. Qui  c’è , come  nella  donazione (art. 788 c.c.), l’esigenza  che il motivo  illecito  risulti  dall’atto;  e ciò  rende l’azione  di nullità  alquanto più  ardua  che per  i contratti e gli atti  unilaterali tra  vivi. Una  specifica  applicazione della  nullità  per  illiceità  del motivo  è quella  della  disposizione  con  onere  illecito  (v. modus,  motivi del testamento o onere)  che ne costituisca  il solo  motivo  determinante. 		
			
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