Ev  l’atto  amministrativo che attribuisce all’inventore la facoltà  esclusiva  di attuare un’invenzione industriale e di trarne profitto  nel territorio dello Stato.  Per  conseguire il brevetto per invenzione occorre  inoltrare la domanda relativa  all’Ufficio nazionale brevetti:  il diritto  di esclusiva  si costituisce  solo  nel momento in cui il brevetto per invenzione è  conseguito (art.  2584 c.c.), ma gli effetti  decorrono, una  volta conseguito il brevetto per invenzione, dalla  data  della  domanda (art.  4 r.d.  29 giugno  1939, n. 1127 modif.  d.p.r.  22 giugno  1979, n. 338 e d.l. n. 198 del 1996). Esiste  però una  tutela  anticipata e provvisoria di chi ha  depositato la domanda di brevetto, la quale  opera:  1) decorsi  diciotto  mesi dalla  data  del deposito della  domanda; 2) decorsi  novanta giorni  da  essa  se il richiedente ha dichiarato, nella  domanda, di voler  rendere l’invenzione  immediatamente accessibile  al pubblico;  3) dalla  data  della  notifica  della  domanda e nei confronti  della  persona cui la stessa  è  notificata. Decorsi  i termini  o eseguita  la notifica,  l’inventore gode  della  stessa  protezione che discende dalla  concessione  del brevetto per invenzione. Ev , inoltre,  protetto il preuso.  L’Ufficio  nazionale brevetti non  esperisce  un  esame  tecnico  dell’invenzione e della  sua  novità (come  accade  negli  Stati  Uniti  e in Germania), ma si limita  a verificare, oltre la regolarità  formale  della  domanda, se ciò  che viene  descritto come invenzione non  sia manifestamente carente dei requisiti  di originalità  e di novità . Il brevetto per invenzione ha  per  oggetto  un’invenzione industriale  (v.).  Il brevetto per invenzione non  ha  effetto costitutivo  del diritto;  crea  solo  la presunzione, vincibile  in un  successivo giudizio  con  la prova  contraria, che l’invenzione  sia effettivamente tale  e che il titolare del brevetto per invenzione ne  sia effettivamente l’inventore (art.  27 bis r.d.  n. 1127  del 1939 modificato dal d.p.r.  n. 338 del 1979). Il diritto  conseguito con  il brevetto per invenzione attribuisce la facoltà  esclusiva  sia di fabbricazione sia di commercializzazione del prodotto: pertanto viola  il brevetto altrui  anche  chi si limita  a commerciare il prodotto brevettato pur  non  avendo  contribuito a fabbricarlo. La  violazione  del diritto  di brevetto per invenzione è  realizzata anche  solo  dalle offerte  di vendita  o dall’esposizione in fiera,  nonche´  da  chi produce in Italia per  vendere il prodotto soltanto all’estero.  L’esclusiva  non  si estende  agli atti  compiuti  in ambito  privato  per  fini non  commerciali  e in via sperimentale (art.  1 r.d.  n. 1127 del 1939 modificato dal d.p.r.  n. 338 del 1979). Non  possono  essere  brevettati i metodi  per  il trattamento  chirurgico, terapeutico e diagnostico del corpo  umano  e animale,  ne´  si possono brevettare invenzioni  che siano  contrarie all’ordine  pubblico  e al buon costume  (art.  13 r.d.  n. 1127 del 1939 modificato dal d.p.r.  n. 338 del 1979). Il diritto  di brevetto per invenzione ha  durata di venti  anni  a partire dal deposito della  domanda presso  l’Ufficio centrale brevetti.  Il titolare del diritto  di brevetto per invenzione ne  decade  per mancato sfruttamento dell’invenzione entro  tre  anni  dalla  concessione  del brevetto per invenzione o per  mancato pagamento della  tassa  annuale di brevetto per invenzione. La  facoltà  esclusiva attribuita dal brevetto per invenzione è  limitata  al territorio dello  Stato:  chi voglia  sfruttarla in ambito  plurinazionale deve  ottenere il diritto  di brevetto per invenzione in più  Stati  oppure conseguire il brevetto europeo presso  l’Ufficio brevetti europeo con  sede  a Monaco  di Baviera,  in conformità  della  Convenzione di Monaco,  ratificata con  l. n. 260 del 1978; brevetto che ha,  in ciascuno  Stato  aderente alla Convenzione, gli stessi effetti  di un  brevetto nazionale.  In  materia  opera anche  la Convenzione di Washington, attuata con  l. n. 890 del 1984: il  deposito della  domanda di brevetto, effettuato in uno  degli  Stati  aderenti, produce gli stessi effetti  del deposito in tutti  gli Stati  per  i quali  si chiede  il brevetto per invenzione. Il diritto  di brevetto per invenzione è  tutelato dall’azione  di contraffazione (v. azione,  brevetto per invenzione di contraffazione) e dall’azione  di risarcimento dei danni.   
 conversione  del brevetto per invenzione:  v. brevetto per invenzione nullo. 
 brevetto per invenzione di varietà  vegetali:  è  il brevetto per invenzione avente  per  oggetto  nuove  specie  o generi  di vegetali.  Il brevetto per invenzione brevetto per invenzione attribuisce la facoltà  esclusiva  di produrre e commercializzare il materiale di propagazione e di riproduzione (art.  4 d.p.r.  n. 32 del 1979), non  anche  il prodotto che ne  deriva.  Pertanto il titolare del brevetto per invenzione ha  diritto  di vendere in esclusiva  il seme  brevettato, ma l’acquirente del seme  può  liberamente utilizzarlo  per  la coltivazione  e vendere i relativi  prodotti senza  che il titolare del diritto  di brevetto per invenzione possa  vantare alcuna  facoltà  esclusiva.   
 esaurimento del brevetto per invenzione:  è  cessazione  del diritto  di esclusiva  nella commercializzazione del prodotto brevettato una  volta  che questo  sia stato posto  in vendita  (art.  1, comma  2o, r.d.  n. 127 del 1939). Il titolare del brevetto per invenzione, infatti,  non  può  impedire ne´  subordinare al proprio consenso  la rivendita dei prodotti: questi,  dopo  il primo  acquisto,  diventano materia  di libero commercio.  Di  qui  nasce  il fenomeno delle  c.d. importazioni parallele:  è lecito  acquistare prodotti in uno  Stato  per  rivenderli in un  altro  Stato, anche  senza  il consenso  del titolare del relativo  brevetto per invenzione.  
 brevetto per invenzione europeo:  è  il brevetto per invenzione avente  efficacia,  in numerosi  paesi  europei, stabilita  dalla Convenzione internazionale di Monaco  del 5 ottobre 1973 e ratificata con  l. n. 260 del 1978. La  Convenzione ha  istituito  l’Ufficio brevetti europeo, con  sede  a Monaco  di Baviera,  il quale  rilascia,  sulla base  di un  esame  della novità  e dell’originalità , un  brevetto per invenzione che ha,  in ciascuno  Stato  aderente, gli stessi effetti  di un  brevetto nazionale.  Le  norme  relative  alle  invenzioni brevettabili, sui requisiti  delle  stesse,  sui soggetti  aventi  diritto  a richiedere il brevetto per invenzione brevetto per invenzione, sulla procedura per  ottenere il brevetto per invenzione brevetto per invenzione e sulla durata dello  stesso  sono stabilite  dalla  Convenzione, mentre in materia  di contenuto del  brevetto per invenzione brevetto per invenzione restano ferme  le diverse  norme  nazionali.  L’Ufficio  brevetti europeo è  sottoposto ai poteri  di gestione  del Consiglio  di amministrazione. Hanno aderito alla Convenzione di Monaco  i paesi  della  Cee  nonche´  Austria, Norvegia,  Svezia e Svizzera.   
 brevetto per invenzione internazionale:  indica  l’insieme  dei diritti  di esclusiva  in altre  nazioni direttamente conseguenti all’acquisto  nel nostro  paese  del diritto  di brevetto per invenzione. Il Trattato di Washington sulla cooperazione brevettuale del 19 giugno  1970, ratificato con  l. n. 260 del 1978 e attuato con  l. n. 890 del 1984, ha  stabilito che il deposito della  domanda di brevetto per invenzione, effettuato in uno  degli  Stati  aderenti, produce gli stessi effetti  del deposito in tutti  gli Stati  per  i quali  si chiede  il brevetto per invenzione.  
 licenza di brevetto per invenzione:  v. licenza,  brevetto per invenzione di brevetto. 
 licenza obbligatoria di brevetto per invenzione:  v. licenza,  brevetto per invenzione obbligatoria. 
 brevetto per invenzione nullo:  è  il brevetto per invenzione affetto  da  vizi per  i quali  l’art. 59 r.d.  n. 1127 del 1939 commina  la nullità . Il brevetto per invenzione è  nullo:  1) se l’invenzione  non  è  brevettabile; 2) se l’invenzione  non  è  descritta in modo  sufficientemente chiaro  e completo, tale da  consentire a persona esperta di attuarla; 3) se l’oggetto  del brevetto per invenzione si estende  oltre  il contenuto della  domanda iniziale;  4) se il titolare del brevetto per invenzione non  aveva  diritto  di ottenerlo e l’inventore non  si sia avvalso  della  facoltà accordatagli dall’art.  27 bis r.d.  n. 1127 del 1939. Se le predette cause  di nullità  colpiscono  solo  parzialmente il brevetto, la sentenza di nullità dichiara  una  nullità  solo  parziale,  che lascia sussistere  il diritto  di brevetto per invenzione con  le conseguenti limitazioni  alle  facoltà  ad  esso  inerenti (art.  59, comma  2o, r.d. n. 1127 del 1939). Il brevetto per invenzione brevetto per invenzione può  produrre gli effetti  di un  diverso  brevetto per invenzione del quale contenga i requisiti  di validità  e che sarebbe stato  voluto  dal richiedente, se avesse  conosciuto la nullità  del brevetto per invenzione: è  la conversione del brevetto per invenzione brevetto per invenzione, che è  disposta dalla  sentenza di nullità . La  sentenza che dichiara  la nullità  ha  effetto retroattivo, ma non  pregiudica:  a) gli atti  di esecuzione di sentenze di contraffazione passate  ingiudicato;  b)  i contratti aventi  ad  oggetto l’invenzione  e conclusi  prima  del passaggio  in giudicato  della  sentenza di nullità , nella  misura  in cui sono  stati  eseguiti.  In  tale  ultimo  caso,  però,  il giudice  può  accordare un  equo  rimborso di quanto l’acquirente o il licenziatario abbia  versato  in esecuzione del contratto (art.  59 bis r.d.  n. 1127 del 1939). Pertanto, se è  stata  conclusa  una  licenza  di brevetto per invenzione poi  dichiarato nullo,  essa  resta  travolta,  ma il licenziatario deve  il compenso pattuito fino al passaggio  in giudicato  della  sentenza che dichiara  nullo  il brevetto per invenzione e può ripetere la somma  versata  solo  se il giudice  accordi  un  equo  rimborso. 		
			
| Brand | | | Brevetto per modelli di utilità |