Enciclopedia giuridica

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Brevetto per invenzione

Ev l’atto amministrativo che attribuisce all’inventore la facoltà esclusiva di attuare un’invenzione industriale e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Per conseguire il brevetto per invenzione occorre inoltrare la domanda relativa all’Ufficio nazionale brevetti: il diritto di esclusiva si costituisce solo nel momento in cui il brevetto per invenzione è conseguito (art. 2584 c.c.), ma gli effetti decorrono, una volta conseguito il brevetto per invenzione, dalla data della domanda (art. 4 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modif. d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 e d.l. n. 198 del 1996). Esiste però una tutela anticipata e provvisoria di chi ha depositato la domanda di brevetto, la quale opera: 1) decorsi diciotto mesi dalla data del deposito della domanda; 2) decorsi novanta giorni da essa se il richiedente ha dichiarato, nella domanda, di voler rendere l’invenzione immediatamente accessibile al pubblico; 3) dalla data della notifica della domanda e nei confronti della persona cui la stessa è notificata. Decorsi i termini o eseguita la notifica, l’inventore gode della stessa protezione che discende dalla concessione del brevetto per invenzione. Ev , inoltre, protetto il preuso. L’Ufficio nazionale brevetti non esperisce un esame tecnico dell’invenzione e della sua novità (come accade negli Stati Uniti e in Germania), ma si limita a verificare, oltre la regolarità formale della domanda, se ciò che viene descritto come invenzione non sia manifestamente carente dei requisiti di originalità e di novità . Il brevetto per invenzione ha per oggetto un’invenzione industriale (v.). Il brevetto per invenzione non ha effetto costitutivo del diritto; crea solo la presunzione, vincibile in un successivo giudizio con la prova contraria, che l’invenzione sia effettivamente tale e che il titolare del brevetto per invenzione ne sia effettivamente l’inventore (art. 27 bis r.d. n. 1127 del 1939 modificato dal d.p.r. n. 338 del 1979). Il diritto conseguito con il brevetto per invenzione attribuisce la facoltà esclusiva sia di fabbricazione sia di commercializzazione del prodotto: pertanto viola il brevetto altrui anche chi si limita a commerciare il prodotto brevettato pur non avendo contribuito a fabbricarlo. La violazione del diritto di brevetto per invenzione è realizzata anche solo dalle offerte di vendita o dall’esposizione in fiera, nonche´ da chi produce in Italia per vendere il prodotto soltanto all’estero. L’esclusiva non si estende agli atti compiuti in ambito privato per fini non commerciali e in via sperimentale (art. 1 r.d. n. 1127 del 1939 modificato dal d.p.r. n. 338 del 1979). Non possono essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico e diagnostico del corpo umano e animale, ne´ si possono brevettare invenzioni che siano contrarie all’ordine pubblico e al buon costume (art. 13 r.d. n. 1127 del 1939 modificato dal d.p.r. n. 338 del 1979). Il diritto di brevetto per invenzione ha durata di venti anni a partire dal deposito della domanda presso l’Ufficio centrale brevetti. Il titolare del diritto di brevetto per invenzione ne decade per mancato sfruttamento dell’invenzione entro tre anni dalla concessione del brevetto per invenzione o per mancato pagamento della tassa annuale di brevetto per invenzione. La facoltà esclusiva attribuita dal brevetto per invenzione è limitata al territorio dello Stato: chi voglia sfruttarla in ambito plurinazionale deve ottenere il diritto di brevetto per invenzione in più Stati oppure conseguire il brevetto europeo presso l’Ufficio brevetti europeo con sede a Monaco di Baviera, in conformità della Convenzione di Monaco, ratificata con l. n. 260 del 1978; brevetto che ha, in ciascuno Stato aderente alla Convenzione, gli stessi effetti di un brevetto nazionale. In materia opera anche la Convenzione di Washington, attuata con l. n. 890 del 1984: il deposito della domanda di brevetto, effettuato in uno degli Stati aderenti, produce gli stessi effetti del deposito in tutti gli Stati per i quali si chiede il brevetto per invenzione. Il diritto di brevetto per invenzione è tutelato dall’azione di contraffazione (v. azione, brevetto per invenzione di contraffazione) e dall’azione di risarcimento dei danni.

conversione del brevetto per invenzione: v. brevetto per invenzione nullo.

brevetto per invenzione di varietà vegetali: è il brevetto per invenzione avente per oggetto nuove specie o generi di vegetali. Il brevetto per invenzione brevetto per invenzione attribuisce la facoltà esclusiva di produrre e commercializzare il materiale di propagazione e di riproduzione (art. 4 d.p.r. n. 32 del 1979), non anche il prodotto che ne deriva. Pertanto il titolare del brevetto per invenzione ha diritto di vendere in esclusiva il seme brevettato, ma l’acquirente del seme può liberamente utilizzarlo per la coltivazione e vendere i relativi prodotti senza che il titolare del diritto di brevetto per invenzione possa vantare alcuna facoltà esclusiva.

esaurimento del brevetto per invenzione: è cessazione del diritto di esclusiva nella commercializzazione del prodotto brevettato una volta che questo sia stato posto in vendita (art. 1, comma 2o, r.d. n. 127 del 1939). Il titolare del brevetto per invenzione, infatti, non può impedire ne´ subordinare al proprio consenso la rivendita dei prodotti: questi, dopo il primo acquisto, diventano materia di libero commercio. Di qui nasce il fenomeno delle c.d. importazioni parallele: è lecito acquistare prodotti in uno Stato per rivenderli in un altro Stato, anche senza il consenso del titolare del relativo brevetto per invenzione.

brevetto per invenzione europeo: è il brevetto per invenzione avente efficacia, in numerosi paesi europei, stabilita dalla Convenzione internazionale di Monaco del 5 ottobre 1973 e ratificata con l. n. 260 del 1978. La Convenzione ha istituito l’Ufficio brevetti europeo, con sede a Monaco di Baviera, il quale rilascia, sulla base di un esame della novità e dell’originalità , un brevetto per invenzione che ha, in ciascuno Stato aderente, gli stessi effetti di un brevetto nazionale. Le norme relative alle invenzioni brevettabili, sui requisiti delle stesse, sui soggetti aventi diritto a richiedere il brevetto per invenzione brevetto per invenzione, sulla procedura per ottenere il brevetto per invenzione brevetto per invenzione e sulla durata dello stesso sono stabilite dalla Convenzione, mentre in materia di contenuto del brevetto per invenzione brevetto per invenzione restano ferme le diverse norme nazionali. L’Ufficio brevetti europeo è sottoposto ai poteri di gestione del Consiglio di amministrazione. Hanno aderito alla Convenzione di Monaco i paesi della Cee nonche´ Austria, Norvegia, Svezia e Svizzera.

brevetto per invenzione internazionale: indica l’insieme dei diritti di esclusiva in altre nazioni direttamente conseguenti all’acquisto nel nostro paese del diritto di brevetto per invenzione. Il Trattato di Washington sulla cooperazione brevettuale del 19 giugno 1970, ratificato con l. n. 260 del 1978 e attuato con l. n. 890 del 1984, ha stabilito che il deposito della domanda di brevetto per invenzione, effettuato in uno degli Stati aderenti, produce gli stessi effetti del deposito in tutti gli Stati per i quali si chiede il brevetto per invenzione.

licenza di brevetto per invenzione: v. licenza, brevetto per invenzione di brevetto.

licenza obbligatoria di brevetto per invenzione: v. licenza, brevetto per invenzione obbligatoria.

brevetto per invenzione nullo: è il brevetto per invenzione affetto da vizi per i quali l’art. 59 r.d. n. 1127 del 1939 commina la nullità . Il brevetto per invenzione è nullo: 1) se l’invenzione non è brevettabile; 2) se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, tale da consentire a persona esperta di attuarla; 3) se l’oggetto del brevetto per invenzione si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; 4) se il titolare del brevetto per invenzione non aveva diritto di ottenerlo e l’inventore non si sia avvalso della facoltà accordatagli dall’art. 27 bis r.d. n. 1127 del 1939. Se le predette cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la sentenza di nullità dichiara una nullità solo parziale, che lascia sussistere il diritto di brevetto per invenzione con le conseguenti limitazioni alle facoltà ad esso inerenti (art. 59, comma 2o, r.d. n. 1127 del 1939). Il brevetto per invenzione brevetto per invenzione può produrre gli effetti di un diverso brevetto per invenzione del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, se avesse conosciuto la nullità del brevetto per invenzione: è la conversione del brevetto per invenzione brevetto per invenzione, che è disposta dalla sentenza di nullità . La sentenza che dichiara la nullità ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate ingiudicato; b) i contratti aventi ad oggetto l’invenzione e conclusi prima del passaggio in giudicato della sentenza di nullità , nella misura in cui sono stati eseguiti. In tale ultimo caso, però, il giudice può accordare un equo rimborso di quanto l’acquirente o il licenziatario abbia versato in esecuzione del contratto (art. 59 bis r.d. n. 1127 del 1939). Pertanto, se è stata conclusa una licenza di brevetto per invenzione poi dichiarato nullo, essa resta travolta, ma il licenziatario deve il compenso pattuito fino al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara nullo il brevetto per invenzione e può ripetere la somma versata solo se il giudice accordi un equo rimborso.


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