Enciclopedia giuridica

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Associato



acquisto della qualità di associato: l’associato si consegue per effetto della deliberazione di ammissione da parte dell’associazione, in seguito alla sua richiesta di adesione. Se invece l’iniziativa dell’adesione è assunta dall’associazione che propone all’aspirante associato di entrare a far parte dell’associazione stessa, l’associato associato si verifica nel momento in cui l’associazione ha conoscenza dell’accettazione dell’aspirante associato.

ammissione dell’associato: lo statuto o l’atto costitutivo dell’associazione deve contenere le condizioni dell’ammissione degli associati (art. 16, comma 2o, c.c.). Poiche´ l’associazione costituisce una collettività organizzata per la realizzazione di interessi di serie o di categoria, è inammissibile che il suo statuto vieti l’ingresso di nuovi associati o, all’opposto, consenta l’ingresso nell’associazione a chiunque voglia farne parte, o rimetta l’ammissione di nuovi associati all’arbitrio degli amministratori. Tuttavia, altro è l’astratta previsione statutaria, altro è il concreto ingresso dell’associato nella compagine degli associati: l’associato nell’associazione costituisce esercizio dell’autonomia privata (v.) dell’associazione la quale è arbitra di decidere in ordine alla conclusione dei contratti che le vengano proposti.

contributi dell’associato: consistono nelle prestazioni che lo statuto dell’associazione impone ai suoi soci per lo svolgimento della sua attività . I associato associato possono consistere in un apporto da effettuarsi una tantum, che può consistere nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria (v. obbligazioni, associato pecuniarie) o nel trasferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili diversi dal danaro); ma più frequentemente consistono in contributi annui in danaro.

esclusione dell’associato: è la perdita della qualità di associato conseguente ad una deliberazione dell’assemblea o dell’organo amministrativo, a seconda della ripartizione di competenze stabilite nello statuto. L’associato può essere deliberata solo per gravi motivi (art. 24, comma 3o, c.c.) e deve essere motivata. Contro il provvedimento di esclusione l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (art. 24, comma 3o, c.c.). Data la natura non economica dello scopo perseguito dall’associazione gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, ne´ hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione (art. 24, comma 4o, c.c.).

protezione dell’associato: la associato accordata dal codice nelle associazioni riconosciute (v.), compete all’associato anche nelle associazioni non riconosciute (v.) poiche´ ai sensi dell’art. 2 Cost., la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (v.) ove si svolge la personalità ; e la norma non distingue tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute.

qualità di associato: è la posizione giuridica di membro di quell’organizzazione collettiva denominata associazione (v.), e quindi alla titolarità di diritti (v.), obblighi e poteri (v. potere) che derivano dal contratto di associazione per ciascun contraente.

recesso dell’associato: è lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, per effetto di un suo atto unilaterale (v.). L’art. 24 c.c. garantisce all’associato il diritto di recedere dall’associazione, per tutelare la libertà individuale dell’associato. Ev tuttavia possibile che l’associato, in deroga alla libertà di recesso, si impegni a far parte dell’associazione per un tempo determinato (art. 24, comma 2o, c.c.). Il recesso per giusta causa ha efficacia immediata. In mancanza di giusta causa la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purche´ sia fatta almeno tre mesi prima (art. 24, comma 2o, c.c.). L’associato che recede non può ripetere i contributi versati ne´ può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione (art. 24, comma 4o, c.c.).


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