Enciclopedia giuridica

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Bisognatario

Ev il soggetto, diverso dal debitore, indicato su un titolo cambiario da uno degli obbligati cambiari come terzo che può accettare o pagare la cambiale. Il bisognatario si inserisce nel rapporto cambiario per evitare che l’azione di regresso (v. azione, bisognatario di regresso) sia esperita contro taluno degli obbligati cambiari. L’intervento del bisognatario può avvenire per accettare in luogo del trattario, evitando un’azione di regresso contro di lui per mancata accettazione, oppure per pagare, in luogo del designato a pagare in via principale, evitando un’azione di regresso per mancato pagamento (art. 74, comma 1o, r.d. n. 1669 del 1933). L’indicazione del bisognatario è compiuta da uno degli obbligati cambiari. Il bisognatario, come tale, non ha alcun obbligo cartolare di accettare o di pagare: potrà eventualmente sussistere un rapporto extracartolare per cui il bisognatario si è impegnato ad intervenire per l’accettazione o per il pagamento. Il bisognatario può essere un obbligato cambiario (escluso il trattariobisognatarioaccettante) o un terzo (art 74, comma 3o, r.d. n. 1669 del 1933). Colui che interviene deve darne avviso a colui per il quale interviene entro due giorni dopo l’intervento: in mancanza, risponde del danno causato dal mancato avviso, ma l’ammontare del risarcimento non può superare quello della cambiale (art. 74, comma 4o, r.d. n. 1669 del 1933). L’accettazione per intervento del bisognatario può essere fatta ogni volta che il portatore di una cambiale può esercitare il regresso prima della scadenza: se il bisognatario è indicato per accettare o pagare nel luogo del pagamento il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza contro colui che ha posto l’indicazione e contro i firmatari susseguenti, salvo che abbia presentato la cambiale alla persona indicata e il rifiuto di questa sia stato constatato da protesto. Alla scadenza il bisognatario può presentarsi a pagare la cambiale: il portatore del titolo può rifiutarne il pagamento, ma, in tal modo, perde il diritto di esigere il pagamento dall’obbligato cambiario a favore del quale il bisognatario si dichiara disposto a pagare (art. 75, commi 1o, 2o, 3o, r.d. n. 1669 del 1933). L’accettazione del bisognatario importa l’acquisto di obbligazione cambiaria: essa deve indicare l’obbligato cambiario per cui è data, e in mancanza si intende data per il traente. Si tratta di obbligazione accessoria analoga all’avallo e subordinata alla regolarità formale della dichiarazione cambiaria di colui per il quale l’intervento è spiegato.


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