Enciclopedia giuridica

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Res communes omnium

Sono beni che la natura offre in quantità , se non proprio illimitata (nulla, in un ambiente limitato qual è il nostro ambiente naturale, è in quantità illimitata), certamente superiore ai bisogni dell’uomo o alle possibilità di utilizzazione nelle attività umane. Così la luce del sole, l’aria dell’atmosfera, l’acqua del mare; così, ancora, le energie che sono insite in questi elementi naturali e che l’uomo è in grado di sfruttare: dal vento che spinge le imbarcazioni a vela o muoveva le pale degli antichi mulini fino all’energia solare della quale si tentano oggi le prime utilizzazioni. Di queste cose, proprio per la loro abbondanza, tutti possono fruire a volontà ; la loro essenza, sta in ciò : l’uso che ciascuno ne faccia, per ampio che sia, non impedisce il contemporaneo uso da parte degli altri. Nella civiltà romana erano definite, e tuttora le si definisce, come le cose comuni di tutti res communes omnium: sono cose che appartengono a tutti o, ciò che è lo stesso, che non appartengono a nessuno, per la semplice ragione che nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne riservi a se´ l’uso con esclusione dell’uso degli altri. V. anche beni, res communes omnium in senso giuridico.

res communes omnium e oggetto impossibile: v. oggetto del contratto.

res communes omnium nel diritto internazionale: concetto di natura romanistica secondo il quale comune a tutti per diritto naturale sono: l’aria, l’acqua, il mare e, di conseguenza, i lidi del mare. Applicabile agli spazi marini non soggetti e, per la loro natura fisica, non assoggettabili alla sovranità di alcuno Stato. L’accesso allo risorse contenute in tali spazi deve essere consentito a tutti i soggetti della Comunità internazionale alla luce del regime della c.d. appropriazione collettiva: principio di non appropriazione nazionale e libertà di uso da parte di tutti gli Stati. Non vi è comunque accordo tra la dottrina, se si tratti di una sovranità comune, di comproprietà , o di condominio.


Res      |      Rescissione


 
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