Enciclopedia giuridica

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Mercato unico europeo

Con l’Atto unico europeo gli Stati membri si sono impegnati ad instaurare progressivamente un mercato interno nel corso di un periodo che è scaduto il 31 dicembre 1992. Il mercato interno, precisa l’art. 8A inserito nel testo del Trattato Cee dall’Atto unico europeo, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente Trattato. Il mercato interno (o mercato unico europeo) è differente dal mercato comune, il quale, a termini dell’art. 8 del Trattato Cee, doveva essere progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni. Per avere un valore innovativo rispetto al mercato comune, il concetto di mercato unico europeo non può che ricollegarsi alle affermazioni della Corte di giustizia ed ai criteri con i quali essa ha risolto i casi relativi all’importazione di prodotti alimentari: è il consumatore che deve decidere sulla scelta dei prodotti, extracomunitari o nazionali, offertigli; la proibizione delle importazioni non si giustifica per motivi di protezione del consumatore, questi dovendo essere soltanto posto in condizione di effettuare una scelta una volta che possiede tutti gli elementi necessari. Il mercato unico europeo si fonda sul principio del paese di origine e non su quello del paese di destinazione. Il significato del paese di origine per le merci ed i servizi è che questi devono essere smerciabili liberamente in tutta la Comunità se rispondono alle condizioni dello Stato di origine; per le persone, che i diplomi e le autorizzazioni dello Stato della cittadinanza devono essere riconosciuti senza alcun limite: per tutti gli elementi che fruiscono della libertà (merci, servizi e persone) vale la regola che non è possibile richiedere le condizioni, più onerose o di natura differente, richiesta dallo Stato di destinazione. Non è più necessario, quindi, predisporre dei prodotti speciali per i singoli mercati nazionali. Quanto alle personemercato unico europeolavoratori dipendenti o autonomi, esse devono poter effettuare le loro prestazioni lavorative in tutta la Comunità . La realizzazione del mercato unico europeo comporta, in primo luogo, l’abolizione delle frontiere fisiche, e cioè di tutte le forme di controllo (formalità , verifiche, esami, ispezioni) alla stregua di quanto avviene nell’ambito di un mercato nazionale. All’indomani della datamercato unico europeolimite del 1o gennaio 1993 si è constatato che sono spariti tutti i controlli che alle frontiere interne della Comunità impedivano la libera circolazione di merci, servizi e capitali. Non è stata invece attuata la quarta libertà , cioè la libera circolazione delle persone e il diritto di soggiorno senza riserve all’interno dello spazio comunitario. Per realizzare questo fine, gli Stati membri hanno manifestato l’intenzione di servirsi di convenzioni internazionali piuttosto che di atti comunitari. In effetti la base giuridica per la realizzazione del mercato interno e per l’eliminazione delle frontiere interne è stato l’art. 100A, il quale prevede, a differenza della norma generale dell’art. 100, l’armonizzazione delle legislazioni (v. armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della Cee) mediante misure prese a maggioranza qualificate, ma esclude nel suo campo di applicazione materie importanti come le disposizioni fiscali, quelle relative alla libera circolazione delle persone e quelle relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.


Mercato comune europeo      |      Merchandising


 
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