Enciclopedia giuridica

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Giro cedole

Operazione con finalità elusive che veniva realizzata attraverso un contratto di associazione in partecipazione con emissione, per un ammontare complessivo pari all’apporto dell’associato, di titoli in serie attestanti la partecipazione all’associazione. L’emissione dei suddetti certificati permette all’associato di liquidare il diritto periodico ai frutti vendendo ad una società le cedole (c.d. coupon) che incorporano il diritto maturato; sarà quindi la società cessionaria che riscuoterà dall’associante l’utile del contratto di associazione in partecipazione. Scopo dell’operazione è la franchigia fiscale che poteva seguire all’assoggettamento dei cedenti ad un diverso regime fiscale. Infatti nello schema tipico dell’operazione l’associato è generalmente una persona fisica che vuole evitare che l’utile del contratto di associazione in partecipazione qualificabile come reddito di capitale sia assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’art. 26 del d.p.r. n. 600 del 1973 per tale tipo di redditi. Pertanto i certificati emessi all’ordine dell’associato vengono girati da quest’ultimo ad una società finanziaria che, a sua volta, effettua una girata in bianco dei medesimi a favore dei singoli sottoscrittori. Il corrispettivo di tale cessione, considerato fiscalmente come una plusvalenza percepita da una persona fisica, veniva eventualmente tassato fra i redditi diversi. Sarà poi la società finanziaria a presentarsi all’emittente con le varie cedole e ad incassare il pagamento dell’utile spettante a ciascun beneficiario; tuttavia la società in quanto tale percepirà un reddito d’impresa non subendo la ritenuta prevista per redditi di capitale. Il suo utile dell’operazione sarà la differenza fra quanto pagato ai cedenti per acquistare le cedole e l’utile corrisposto dall’associante ai possessori delle varie cedole. A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 512 del 1993 (conv. in l. 25 novembre 1983, n. 649) la convenienza fiscale dell’operazione è ormai notevolmente ridotta; l’art. 5 ha infatti introdotto una ritenuta alla fonte sui titoli atipici che deve essere operata quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dal possessore i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo.


Giratario      |      Giroconto


 
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