Enciclopedia giuridica

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Terzisti

Sono subfornitori (v. subfornitura) che fabbricano componenti di prodotti industriali per un determinato committente, apponendo sui prodotti il marchio (v.) di quest’ultimo. L’apposizione del marchio è lecita se il contratto intercorrente tra committente e terzista vincola il secondo al rispetto delle istruzioni tecniche impartite dal primo su cosa e come produrre, o sottoponga i prodotti a controlli di qualità idonei a garantire al pubblico dei consumatori livelli qualitativi corrispondenti a quelli presenti nella produzione diretta del committente. Il terzista è soggetto giuridicamente ed economicamente autonomo rispetto al committente: ciò vale a trasferire sul primo il rischio della non conformità dei prodotti alle prescrizioni del committente o della mancanza degli standards qualitativi da questo richiesti. Il terzista è , però , subordinato tecnicamente rispetto al committente, pertanto le qualità dei prodotti eseguiti dal terzista possono essere attribuite al committente. Il committente ha diritto di apporre, sui componenti eseguiti dai subfornitori, un proprio marchio (v.) di fabbricazione, non un proprio marchio di commercio.


Terzi      |      Terzo


 
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