Enciclopedia giuridica

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Intervento nel processo civile

Con il termine intervento nel processo civile si indica genericamente il subingresso di un soggetto, che non ne era parte, in un processo pendente fra altri soggetti, definiti parti originarie. La qualità del soggetto che interviene, quella di colui che assume l’iniziativa per l’intervento nel processo civile, nonche´ il contesto in cui lo stesso viene esperito, sono tutti indici caratterizzanti la natura e la struttura dell’intervento nel processo civile, nella composita tipologia legislativa dell’istituto.

intervento nel processo civile del creditore nell’espropriazione: nel processo di esecuzione per espropriazione forzata (v.), il creditore dell’esecutato, che non abbia assunto l’iniziativa per il pignoramento (v.) dei beni del debitore, può comunque chiedere di partecipare alla ripartizione delle somme ricavate dalla vendita degli stessi, spiegando intervento nel processo civile. Tale facoltà è concessa pure a colui che non sia munito di titolo esecutivo (v.), e, seppure solo nell’espropriazione immobiliare (v.), finanche al titolare di credito sottoposto a termine o a condizione. La legge (artt. 498 – 500; 525 – 528; 551; 563 – 566 c.p.c.) attribuisce un diverso contenuto al diritto del creditore intervenuto, sia di partecipare alla ripartizione delle somme ricavate dalla vendita, sia di provocare atti d’impulso del processo esecutivo, in ragione della tempestività ovvero della tardività dell’intervento nel processo civile, nonche´ della natura (chirografaria o privilegiata) del credito vantato dall’interveniente.

intervento nel processo civile del pubblico ministero: il p.m. può assumere nel processo civile, oltre a quella di attore, anche la veste d’interveniente. In particolare, la legge sancisce l’obbligatorietà dell’intervento nel processo civile intervento nel processo civile, sia nelle cause che egli stesso potrebbe proporre, sia in tutta una serie di controversie previste in maniera tassativa dall’art. 70 c.p.c. e da altre disposizioni sparse; ipotesi tutte che possono sussumersi, ratione materiae, in un ambito permeato da interessi pubblicistici. Oltre che in tali casi, il p.m. ha l’obbligo d’intervenire, seppur con minori poteri, anche in tutte le cause avanti alla Corte di cassazione (art. 70, comma 2o, c.p.c.). A fronte di tale tipo d’intervento nel processo civile intervento nel processo civile, definito obbligatorio, sta quello c.d. facoltativo, che l’organo pubblico può esperire ogniqualvolta ravvisi in una causa civile un pubblico interesse (art. 70, comma 3o, c.p.c.). Da notare che il mancato intervento nel processo civile intervento nel processo civile, nei casi in cui la legge lo preveda come obbligatorio, è causa di nullità assoluta ed insanabile della sentenza, rilevabile anche d’ufficio (art. 158 c.p.c.), nonche´ motivo di revocazione straordinaria, proponibile dallo stesso p.m. (art. 397 c.p.c.).

intervento nel processo civile di terzo per ordine del giudice: v. chiamata di terzo.

intervento nel processo civile di terzo su istanza di parte: v. chiamata di terzo.

intervento nel processo civile volontario di terzo: è l’intervento nel processo civile che può essere esperito dal terzo nel corso del processo di cognizione pendente in primo grado fra altri soggetti. L’art. 105 c.p.c. distingue tre figure di intervento nel processo civile: quello principale (o ad excludendum) che si ha nell’ipotesi in cui il terzo interveniente faccia valere in giudizio un diritto, in rapporto di connessione (v.) oggettiva con quello già dedotto in causa dalle parti originarie, nei confronti di entrambe queste ultime; quello litisconsortile (o adesivo autonomo), nel caso in cui il diritto sia dal terzo azionato nei confronti di una sola delle parti originarie; quello adesivo dipendente (o ad adiuvandum), esperito da parte di colui che non è titolare di un diritto connesso a quello già fatto valere in giudizio, ma è semplicemente portatore di un interesse ai fatti di causa, potendo risentire, in via riflessa, pregiudizio dalla decisione della causa. Mentre nelle prima due ipotesi il terzo acquista, intervenendo, la qualità di parte principale del giudizio, nella terza l’interveniente viene ad assumere la posizione di parte accessoria, con una conseguente limitazione dei propri poteri processuali. Le modalità d’intervento nel processo civile intervento nel processo civile ed i poteri processuali dell’interveniente sono disciplinati dagli artt. 267 e 268 c.p.c.. In particolare, l’interventore è sempre soggetto al principio c.d. dell’in statu et terminis, che si concreta in una soggezione del terzo alle preclusioni processuali maturate a carico delle parti originarie del giudizio; tale limitazione, tuttavia, non trova applicazione per ciò che concerne il litisconsorte pretermesso (v. litisconsorzio), che intervenga volontariamente per integrare il contraddittorio. Nel corso del giudizio d’appello, l’ambito di esperibilità dell’intervento nel processo civile intervento nel processo civile è assai più limitato che in quello di primo grado: l’art. 344 c.p.c., infatti, attribuisce tale facoltà ai soli soggetti eventualmente legittimati alla proposizione dell’opposizione di terzo (v.)


Intervento nel processo amministrativo      |      Interversione del possesso


 
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