Con  il termine litisconsorzio si indica  genericamente la situazione che si viene  a creare nel processo  civile nell’ipotesi  in cui lo stesso  si svolga  nei confronti  di più di due  parti,  tanto  che ciò  avvenga  dal lato  attivo,  quanto da  quello passivo.  Le  ragioni  che stanno  alla  base  di tale  istituto  possono  essere  le più  varie,  e sono  riconducibili ad  esigenze  sia di natura sostanziale,  che formale  (c.d.  litisconsorzio processuale). La  pluralità  di parti,  poi,  può  sussistere  fin dall’origine  del processo,  che nasce  già  plurisoggettivo (c.d.  litisconsorzio originario), sia costituirsi  nel corso  del processo  stesso,  in ragione  del subingresso  nello stesso  di parti  diverse  da  quelle  originarie,  prevalentemente per  il tramite di intervento  di  terzo  (v.) (c.d.  litisconsorzio sopravvenuto). La  natura del vincolo intercorrente fra le più  parti  del giudizio,  nonche´  la relazione  esistente fra le diverse  domande cumulate  nel simultaneus processus,  qualifica  la struttura del litisconsorzio, dando  vita  a differenti  figure  dello  stesso.   
 litisconsorzio alternativo passivo:  è  l’ipotesi  che si viene  a configurare allorquando l’attore,  sussistendo incertezza su quale  fra più  soggetti  sia tenuto all’adempimento della  prestazione dedotta in giudizio,  citi gli stessi nel medesimo  processo,  chiedendo che il giudice  accerti  nei confronti  di chi, alternativamente, possa  reputarsi fondata  la domanda; ovvero  quando, sulla base  della  contestazione dell’originario convenuto circa la sussistenza  della sua  legittimazione passiva,  le parti  od  il giudice  effettuino la chiamata  di terzo  (v.),  impropriamente definita,  in tal  caso,  del vero  legittimato passivo.  
 litisconsorzio facoltativo:  trattasi  del caso  in cui il processo  sia costituito  da  o nei  confronti  di più  persone (art.  103 c.p.c.), in ragione  di un  vincolo  di connessione  (v.),  propria o impropria, intercorrente fra le più  domande, che vengono  cumulate  in un  simultaneus processus,  senza  che tale  cumulo  sia richiesto  dalla  legge. Si è  in presenza,  cioè , di una  pluralità  di domande proposte nello  stesso  processo,  rispondente all’esigenza  di economia processuale a che le più  cause  connesse  siano  trattate nel medesimo giudizio.  Anche  in questo  caso  il processo  può  essere  strutturato in forma litisconsortile fin dall’origine,  ovvero  divenire  tale  successivamente alla  sua instaurazione, a se´ guito  dello  spiegamento di un intervento  di terzo  (v.).  
 litisconsorzio necessario:  è  la figura  di litisconsorzio più  importante e di più  delicata  applicazione. Il  c.p.c. detta,  per  esso, una  norma  c.d. in bianco  (art.  102), volta  cioè  a regolare solo  gli effetti  processuali che si verificano  in presenza dello  stesso, ma che lascia all’interprete il più  ampio  spazio  circa la concettualizzazione della  fattispecie  in parola.  Tradizionalmente si afferma  che la sussistenza del litisconsorzio litisconsorzio vada  desunta dal diritto  sostanziale,  vale  a dire  dalla  pluralità  di soggetti  titolari,  dal lato  attivo  o passivo,  del rapporto giuridico  dedotto in giudizio,  talche´  la pluralità  di destinatari necessari  del provvedimento giurisdizionale fa si che lo stesso  non  possa  essere  emesso  che nei confronti di tutti  costoro,  i quali,  perciò , devono  necessariamente partecipare al processo  (c.d.  litisconsorti  necessari  o legittimi  e necessari  contraddittori). In  tale  ottica  il processo  con litisconsorzio litisconsorzio è  stato  autorevolmente definito  uno  ed unico  con  pluralità  di parti.  L’art.  102 c.p.c., dal canto  suo, stabilisce  che il giudice,  qualora  accerti  la mancanza nel processo  di uno  o più  dei  litisconsorti  necessari  (che,  in tal  caso  si dicono  pretermessi), ordini l’integrazione del contraddittorio nei loro  confronti, dichiarando, se tale ordine  non  venga  ottemperato dalle  parti  costituite, l’estinzione  del processo; tale  disposizione  si spiega,  normalmente, con  il fatto  che una sentenza resa  a contraddittorio non  integro  sarebbe inutiliter data  anche per  le parti  costituite. Il difetto  di integrità  del contraddittorio è  rilevabile tanto  in grado  d’appello  (art.  354 c.p.c.), quanto in Cassazione (art.  383 c.p.c.), con  obbligo  del giudice  che lo rilevi  di rimettere la causa  al primo giudice,  affinche´  il processo  abbia  a svolgersi  in presenza di tutti  i legittimi contraddittori.  
 litisconsorzio nelle  fasi di gravame:  locuzione  con  cui si indica,  genericamente, la pluralità  di parti  o di cause  nello  stesso  processo  d’impugnazione, avente portata estremamente ampia,  tanto  da  ricomprendere in se´  così le cause inscindibili  o dipendenti (art.  331 c.p.c.), come  quelle  scindibili  (art.  332 c.p.c.). Il principio  che regge  tale  contesto  è  quello  dell’unitarietà  del giudizio  d’impugnazione, secondo  il quale  ad  un  unico  processo  di primo grado  deve  fare  se´ guito  un  unitario giudizio  di gravame,  affinche´  la stessa sentenza non  possa  essere  oggetto  di distinte  pronunce di grado  successivo. Da  questo  punto  di vista è  possibile  affermare che, nelle  fasi di gravame, l’istituto  del litisconsorzio necessario  ha  un  campo  d’applicazione assai più  vasto  che in primo  grado,  potendosi avere  giudizi che, pur  non  essendolo fin dalla  loro origine,  divengono  necessariamente plurisoggettivi nei gradi  d’impugnazione.  
 litisconsorzio nel processo amministrativo:  il litisconsorzio è  un  fenomeno processuale che si  verifica  quando ad  un  processo  partecipano più  parti  da  un  medesimo  lato, che può  essere  quello  del ricorrente (litisconsorzio attivo),  o quello  del resistente (litisconsorzio passivo).  Il litisconsorzio, inoltre,  può  essere  originario,  quando sussiste  fin dalla instaurazione della  lite,  o successivo,  quando la pluralità  di parti  subentra nel corso  della  lite  (v. intervento  nel processo  amministrativo, litisconsorzio ad adiuvandum). Il litisconsorzio necessario  si verifica  quando la decisione  non  può pronunciarsi che in confronto di più  parti  (art.  102 c.p.c.), nei confronti delle quali  il giudice  deve,  perciò , procedere alla  integrazione del contraddittorio. La  ragione  di ciò  è  da  ravvisarsi  nel fatto  che la decisione pronunciata dal giudice  in senso  sfavorevole  ad  una  parte  ben  potrebbe coinvolgere  altri  soggetti  che, pertanto, devono  intervenire nel processo, perche´  la sentenza possa  essere  efficace  nei loro  confronti  (v. giudicato). Nel  processo  amministrativo, in particolare, le ipotesi  di litisconsorzio necessario  sono essenzialmente di litisconsorzio passivo.  Questo perche´  i controinteressati  (v.),  cioè coloro  i quali  traggono un  vantaggio  diretto ed  immediato dall’atto impugnato e che sarebbero pregiudicati dall’annullamento dell’atto  stesso, devono  essere  messi in grado  di partecipare al giudizio.  Se, pertanto, il litisconsorzio necessario  è  essenzialmente passivo,  il litisconsorzio passivo  è  sempre  necessario. Nel processo  amministrativo, invece,  non  sussistono  ipotesi  di litisconsorzio necessario attivo, in quanto i soggetti  pregiudicati dall’atto  impugnato, controinteressati, non  devono  necessariamente impugnare l’atto congiuntamente, ne´  sussiste  l’obbligo  di chiamarli  in giudizio.  Nel  caso  in cui il ricorso  sia accolto,  potrebbero trarre da  tale  decisione  soltanto un beneficio  (venendo ad  essere  caducato l’atto  ad  esse  pregiudizievole);  qualora, invece,  il ricorso  non  fosse  accolto,  i litisconsorti  attivi  si troverebbero nella  medesima  posizione  pregiudizievole in cui si trovavano prima  che l’atto  fosse  impugnato. L’unica  ipotesi  di litisconsorzio necessario  dal lato attivo  nel processo  amministrativo si potrebbe verificare  qualora  il procedimento sia volto  ad  una  pronuncia di accertamento in sede  di giurisdizione esclusiva  (v. giurisdizione amministrativa, litisconsorzio esclusiva).  Il litisconsorzio è facoltativo  nella  ipotesi  prevista  dall’art.  103 c.p.c., applicabile anche  al processo  amministrativo. Esso  può  essere  soltanto attivo,  in quanto il litisconsorzio passivo  è  sempre  necessario. Inoltre, può  essere  originario,  quando le parti ricorrenti propongono un  ricorso  collettivo  (v. ricorso giurisdizionale amministrativo, litisconsorzio collettivo),  o successivo,  quando il giudice  riunisce,  per connessione, i diversi  ricorsi  presentati in un  unico  processo.  (Fornaro). 
 litisconsorzio quasi necessario o unitario:  fattispecie  particolare, che si configura  nel campo  delle  azioni  c.d. concorrenti, caratterizzate dall’ esistenza  di una pluralità  di soggetti  legittimati  a far valere  un  determinato diritto,  con  la peculiarità  che ciascuno  di essi può  dedurre in giudizio  l’intero  rapporto giuridico  controverso, senza  che in capo  agli altri  sia riscontrabile un obbligo legale  di partecipare al processo  (es. impugnazione delle  delibere assembleari). Tuttavia, nel caso  in cui uno  dei più  legittimati  promuova autonomamente il giudizio,  agli altri  è  fatto  obbligo  di cumulare  la propria eventuale domanda nel processo  già  radicato dal loro  litisconsorte quasi necessario. 		
			
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