Enciclopedia giuridica

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Litispendenza

Ev il fenomeno che si verifica allorche´ una stessa lite è proposta dinanzi a giudici diversi, anche di fronte al giudice straniero. In caso di litispendenza, il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, la dichiara con sentenza disponendo con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. La litispendenza di più procedimenti relativi alla stessa causa davanti al medesimo giudice fa sì che questi, anche d’ufficio, ne ordini la riunione. La riunione, in caso di litispendenza avanti a due diversi giudici o sezioni del medesimo tribunale è disposta dal presidente del tribunale il quale, con decreto, determina la sezione o il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.


Litisconsorzio      |      Lloyd’s standard form of salvage agreement (L.O.


 
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