Enciclopedia giuridica

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Pegno

Il pegno è una garanzia reale (v. garanzia, pegno reale) del credito: si costituisce per contratto, che a norma dell’art. 2787, comma 3o, c.c., e dell’art. 2800 c.c. deve risultare da atto scritto avente data certa (cosiddetta scrittura di pegno); ma la forma scritta non è richiesta ne´ per la validità ne´ per la prova del contratto, bensì solo perche´ abbia luogo la prelazione. Ev , quando si tratta di pegno di cose mobili, un contratto reale (v. contratto, pegno reale), che si perfeziona solo con la consegna della cosa dal proprietario (debitore o terzo) al creditore o ad un terzo designato dalle parti (art. 2786 c.c.), ed alla consegna della cosa è equiparata la consegna del documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità , come nel caso della nota di pegno, che attribuisce il pegno sulle merci depositate nei magazzini generali. Ev , quando si tratta di pegno di crediti, un contratto che si perfeziona solo con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in pegno oppure con l’accettazione da parte di questo con scrittura avente data certa (art. 2800 c.c.). Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nelle forme richieste per il loro trasferimento (art. 2806 c.c.): è il caso del pegno di quote di s.r.l., ossia della qualità di parte nel contratto di società , che si costituisce con l’annotazione nel libro dei soci (art. 2479, comma 2o, c.c.); è , ancora, il caso del pegno su invenzioni industriali (art. 69 l. invenzioni industriali), mentre è pegno di cose o pegno di crediti il pegno degli esemplari o il pegno dei proventi della utilizzazione delle opere dell’ingegno (art. 111 l. diritto d’autore). La consegna della cosa data in pegno comporta lo spossessamento del proprietario ed assolve, in tal modo, la funzione di porre i terzi, cui il proprietario voglia alienare la cosa, nella condizione di rendersi conto che si tratta di cosa della quale l’alienante, essendone privo del possesso, non ha la piena disponibilità . Analogamente, la notificazione del pegno di crediti al debitore del credito dato in pegno (o l’accettazione da parte di questo) vale ad impedire che il debitore paghi nelle mani del proprio creditore, frustrando così la funzione di garanzia del pegno. Il contratto di pegno ha natura accessoria al credito garantito: se questo è invalido, il contratto di pegno risulta privo di causa (v.). All’accessorietà del pegno si ricollega, in materia di pegno di crediti, la norma secondo la quale il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che potrebbe opporre al suo creditore, salvo che non abbia accettato senza riserva la costituzione del pegno (art. 2805 c.c.). In linea di principio, il pegno è indivisibile: garantisce il credito finche´ questo non è pagato integralmente, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile (art. 2799 c.c.). Tuttavia, il principio non è inderogabile: lo deroga, per l’anticipazione bancaria (v. anticipazione, pegno bancaria), l’art. 1848 c.c.; e nessuno dubita, anche fuori da questa ipotesi, che per patto fra le parti possa essere sancita la divisibilità del pegno, con l’obbligazione del creditore pignoratizio di effettuare restituzioni parziali del pegno in connessione con il versamento da parte del debitore di rate del debito.

abuso del pegno: v. abuso, pegno del pegno.

pegno a garanzia di credito futuro: il pegno può essere costituito anche per garantire un credito futuro, purche´ sia presente, al momento della costituzione del pegno, il rapporto giuridico dal quale potrà nascere il credito. L’inammissibilità di un pegno omnibus si fa discendere dall’art. 2787, comma 3o, c.c., per il quale la scrittura di pegno deve contenere sufficiente indicazione, oltre che della cosa, anche del credito; ciò da cui si argomenta che il credito deve essere determinato, e non anche determinabile per relationem, secondo la norma generale dell’art. 1346 c.c. (v. oggetto del contratto, determinabile; oggetto del contratto, pegno determinato). Perciò , la garanzia pignoratizia non può estendersi fino al credito futuro suscettibile di nascere da futuro rapporto eventualmente instaurato fra le parti. La soluzione restrittiva trova conferma in rapporto all’ipoteca (v.) (art. 2852 c.c.), iscrivibile a garanzia dei crediti che possono eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente; ed è giustificata dal ben noto sfavore legislativo per i vincoli reali sui beni.

credito garantito da pegno: le garanzie, personali e reali, sono dal c.c. considerate quali accessori del credito, destinate a circolare con la circolazione di questo. A norma dell’art. 1263, comma 1o, le garanzie personali (v. garanzia, pegno personale) e reali (v. garanzia, pegno reale), oltre che i privilegi, sono trasferite dal cedente al cessionario per effetto della cessione: il loro trasferimento si attua anche se non menzionato nell’atto di cessione; e si attua in forza della medesima causa (vendita, factoring ecc.) che giustifica la trasmissione del credito. Altrettanto accade nei casi di pagamento con surrogazione (v. surrogazione, pagamento con pegno), ai sensi dell’art. 1204, comma 1o, c.c.: il subingresso del solvens nei diritti del creditore ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Le formule degli artt. 1263, comma 1o, c.c. e 1204, comma 1o, c.c., esprimono il principio secondo il quale la cessione del credito garantito o la surrogazione in esso sono, di per se stesse, titolo per la trasmissione delle garanzie al cessionario o al solvens; non implicano che la trasmissione si attui sempre in modo automatico, quale immediata conseguenza della cessione o della surrogazione nel credito. Quando si tratta di credito garantito da fideiussione (v.), il cedente trasferisce al cessionario un duplice credito: il credito verso il debitore principale e, inoltre, il credito verso il fideiussore. Questi è debitore ceduto al pari del debitore principale, anche agli effetti dell’art. 1264 c.c.; perciò il fideiussore al quale non sia stata notificata la cessione è liberato se paga nelle mani del cedente, salvo che il cessionario non provi che egli era a conoscenza dell’avvenuta cessione. Per il caso di credito garantito da pegno su cose mobili vale una norma specifica, che rende automatica la trasmissione del pegno: la cessione del credito o la surrogazione in esso comporta cessione o surrogazione nel pegno, e comporta trasmissione del possesso della cosa che ne forma oggetto, senza necessità del consenso del costituente. Il consenso di questo è però necessario, a norma degli artt. 1263, comma 2o, c.c. e 1204, comma 2o, c.c., per trasferire al cessionario o al solvens il possesso della cosa oggetto del pegno; in difetto del consenso del costituente, il cedente rimane custode del pegno. La norma si spiega per l’obbligazione di custodia che grava sul creditore pignoratizio (art. 2790 c.c.) e per l’intuitus personae che, sotto questo aspetto, caratterizza il pegno. Se il costituente non presta il richiesto consenso, il cedente avrà ugualmente il possesso della cosa oggetto del pegno, che riceve in forza di costituto possessorio (v.): ma ne avrà il possesso solo mediato (v. possesso, pegno mediato) (art. 1140, comma 2o, c.c.): la possederà per mezzo del cedente, che ne conserva la detenzione quale custode e che, a tale titolo, resta esposto all’obbligazione di cui all’art. 2790 c.c.. Se invece il pegno ha per oggetto crediti, la sua trasmissione al cessionario o al solvens non può prescindere dalla notificazione al debitore del credito dato in pegno, ai sensi dell’art. 2800 c.c..

custodia della cosa ricevuta in pegno: in rapporto alla pegno pegno il creditore occupa una posizione corrispondente a quella di un depositario (v. deposito) (art. 2790 c.c.); non può usarla, salvo che l’uso sia necessario per la sua conservazione (art. 2792 c.c.). Se la cosa è consegnata ad un terzo, incomberà su questo, con esclusione del creditore pignoratizio, l’obbligazione di custodirla finche´ il credito non sia scaduto, per poi restituirla al costituente o consegnarla al creditore, a seconda che il credito garantito sia stato o non sia stato adempiuto.

diritto di prelazione nel pegno: v. garanzia, pegno reale.

diritto di seguito del pegno: v. garanzia, pegno reale.

pegno di titoli: v. anticipazione, pegno bancaria.

pegno di titoli di credito: il pegno di titoli di credito (v.) diversi dai titoli rappresentativi di merci è pegno di cosa mobile, ossia del titolo quale cosa mobile, non pegno di diritto menzionato sul titolo. In quanto pegno di cosa mobile, e non pegno di crediti, lo si costituisce con la consegna del titolo, qualificata dalle forme proprie della circolazione di questo (art. 1997 c.c.), non con le modalità di cui all’art. 2800 c.c.

girata in pegno: v. girata, pegno in pegno.

pegno gordiano: è la figura per la quale il creditore pignoratizio, dopo essere stato pagato del credito garantito da pegno, può esercitare il diritto di ritenzione sulla cosa già ricevuta in pegno (e non più detenuta a tale titolo) a protezione di un nuovo credito che abbia verso il medesimo debitore (art. 2794, comma 2o, c.c.). Si tratta di ritenzione semplice (v. ritenzione, diritto di pegno), inopponibile ai terzi; ma la norma che la prevede è significativa anche perche´ mostra come non occorra, per la ritenzione semplice, una connessione fra il credito e la cosa che viene ritenuta (connessione necessaria, invece, per il privilegio speciale (v. privilegio, pegno speciale) e, quindi, per la ritenzione privilegiata (v. ritenzione, diritto di pegno). Sicche´ la figura del pegno pegno sembra contraddire la tesi della tipicità della ritenzione semplice: se l’ex creditore pignoratizio può ritenere la cosa, già oggetto di pegno, a protezione di altri suoi crediti, non si vede perche´ altrettanto non possa fare chi detenga la cosa del debitore per un titolo diverso dal pegno.

pegno irregolare: si parla di pegno pegno o, secondo una equivalente terminologia, di cauzione quando la cosa data in pegno è una somma di danaro o altre quantità di cose fungibili non individuate o delle quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre. La figura è regolata dall’art. 1851 c.c. con riferimento all’anticipazione bancaria (v. anticipazione, pegno bancaria), ma è incontroversa la sua generale utilizzabilità . Le cose date in pegno passano in proprietà al creditore, che dovrà restituirle al momento dell’adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà restituire la parte di esse che ecceda l’ammontare dei crediti garantiti, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della scadenza del credito garantito. La causa del trasferimento della proprietà è qui una (tipica) causa di garanzia, come è la custodia la causa del trasferimento della proprietà che si attua nel deposito irregolare (v. deposito, pegno irregolare), ossia la causa propria del pegno. Ed alla causa del pegno si deve fare capo per dare ragione del diritto del creditore di incamerare il pegno in caso di inadempimento: questo diritto si spiega allo stesso modo del diritto che al creditore spetta nel pegno di crediti di incamerare il danaro riscosso.

possesso del pegno: il pegno, quale diritto reale di garanzia, è esplicitamente considerato suscettibile di possesso (v.) dagli artt. 1153, comma 3o, c.c. e 2789 c.c..

realizzazione del pegno: se il debitore paga, in capitale e interessi (art. 2788 c.c.), il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore dovrà restituirgli la cosa (art. 2794 c.c.. Se, invece, non paga, il creditore, dopo avergli intimato di pagare, può far vendere la cosa da un mediatore a ciò autorizzato o chiedere al giudice che essa gli venga assegnata in proprietà. Nel primo caso, l’eventuale eccedenza del prezzo ricavato dalla vendita rispetto all’importo del credito andrà al debitore (o al terzo datore di pegno) oppure, se ve ne sono, agli altri suoi creditori; nel secondo, occorrerà una stima del valore del bene, la quale accerti che essa non ha valore superiore all’importo del credito (artt. 2796 – 98 c.c.). Diverso discorso vale per il pegno di crediti (cosiddetto pignus nominis), che è garanzia frequentemente richiesta dalle banche che finanziano imprese contro pegno dei loro crediti verso i clienti. Qui il creditore pignoratizio è tenuto, alla scadenza, a riscuotere il credito: tratterrà quanto a lui dovuto e, quindi, verserà l’eventuale eccedenza al proprio debitore (art. 2803 c.c.). Perciò il pegno di crediti implica l’attribuzione, al creditore pignoratizio, di una facoltà corrispondente ad un mandato (v.) a riscuotere il credito del proprio debitore.

pegno rotatorio: è il pegno su merci deperibili destinate dal produttore alla vendita, come prosciutti, formaggi e simili. Alle quantità originariamente costituite in pegno si sostituiscono, quando esse vengono vendute, equivalenti quantità, di modo che il pegno abbia sempre ad oggetto l’originaria quantità di merci. Il creditore pignoratizio, di norma una banca, prende in locazione una cella presso il magazzino del produttore e prepone un proprio custode alle operazioni di contabilizzazione delle merci in uscita e in entrata, realizzando così gli estremi dello spossessamento del debitore pignoratizio.

pegno sui titoli in custodia del monte titoli: v. monte titoli.


Peculato      |      Pejus


 
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